Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18000 del 11/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18000 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AIELLO ELVIRA N. IL 18/12/1974
avverso la sentenza n. 17091/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 11/02/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 5/12/2013, la corte d’appello di Napoli ha
integralmente confermato la condanna di Elvira Aiello alla pena di giustizia in
relazione al reato di spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina ed eroina),
commesso in Napoli il 8/11/2012.

2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione
l’imputata dolendosi del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte

entità di cui all’art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/90.

3. Con memoria successivamente pervenuta, l’imputata ha dichiarato di
rinunciare al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e
recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge
ricollega l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione stessa (Cass., Sez. 6, n.
1376/1993, Rv. 195256; Cass., Sez. 1, n. 4620/1996, Rv. 205357; Cass., Sez.
3, n. 9461/2000, Rv. 217544; Cass., Sez. 2, n. 12845/2003, Rv. 224747; Cass.,
Sez. 1, n. 37727/2011, Rv. 250787).
Tale rinuncia dev’essere fatta nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 589
c.p.p., che richiama gli artt. 581, 582 e 583 c.p.p., al fine di garantire la sicura
provenienza dell’atto dal soggetto legittimato.
Nel caso di specie, sussistono tutti i requisiti fissati dalla legge, in quanto la
dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente
dalla ricorrente (la cui sottoscrizione è stata ritualmente autenticata), con
specifica indicazione del procedimento penale di riferimento e tempestivamente
pervenuto alla cancelleria di questa Corte.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e
della somma, equitativamente liquidata, di euro trecento, in favore della cassa
delle ammende.

2

territoriale in relazione alla mancata riconduzione del fatto all’ipotesi di lieve


P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 300,00
alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11/2/2015

Il Consigliere est.

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