Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18000 del 04/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18000 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Tumnninia Antonino, n. Belmonte Mezzagno (Pa) 21.11.1970
avverso l’ordinanza n. 1776/17 Tribunale Riesame di Palermo del 28/12/2017

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale,
d.ssa M. De Masellis, che ha concluso per l’inammissibilità;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Giovanni Di Benedetto, che ha insistito
per l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 04/04/2018

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo ha respinto la richiesta di
riesame proposta da Tumminia Antonino avverso quella emessa il 30/11/2017
dal GIP dello stesso Tribunale con cui sono stati disposti gli arresti domiciliari nei
suoi confronti poiché provvisoriamente accusato di tentata estorsione (artt. 56,
629, 628 comma 3 co. pen.) aggravata dall’impiego del metodo mafioso (art. 7
d.l. n. 152 del 1991).
Confermando la decisione del GIP, il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza del reato atteso che la condotta intimidatoria, avvenuta il

mentata da intercettazioni audiovisive e successivamente confermata dalla vittima, che il giorno successivo ha sporto denuncia dell’accaduto.
Nella ricostruzione della fattispecie, il Tribunale ha evidenziato che l’indagato
appartiene alla famiglia mafiosa di Belmonte Mezzagno (Pa) la quale, operando
nel frangente di conserva con esponenti del mandamento mafioso di Resuttana,
ha deputato all’azione un soggetto appartenente alla manovalanza criminale
pregiudicato anche se non per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., allo scopo
di portare a compimento l’intimidazione, per tali ragioni ritenendo adeguata la
disposta misura degli arresti domiciliari.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato che deduce con un primo
motivo violazione di legge, sostenendo l’impossibilità di configurare nella fattispecie il delitto di tentata estorsione, essendosi trattato di tentativo non portato
a compimento o al massimo di desistenza volontaria.
Deduce, inoltre, travisamento di una prova decisiva, non sussistendo elementi
indiziari gravi e concordanti, essendo del tutto incerto il riconoscimento eseguito
a suo carico sulla base delle immagini estrapolate dai filmati e dalle dichiarazioni
rilasciate dalla parte offesa in sede di denuncia.
Deduce in terzo luogo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
ritenuta sussistenza di attuali esigenze cautelari riferite ad un fatto episodico e
ormai risalente nel tempo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Va premesso che nessuno dei motivi di censura formulati evidenzia in realtà
vizi del provvedimento impugnato, alla stregua dei criteri di valutazione che
presiedono al giudizio di legittimità, mirando invece ad una diversa valutazione
del compendio indiziario.
2

10/03/2016 nei confronti dell’imprenditore edile Giuseppe Petruso, è stata docu-

Dedurre che la condotta contestata – l’avvicinamento dell’imprenditore edile
Giuseppe Petruso intento a presiedere ai lavori in cantiere e l’intimazione di “andarsi a cercare un amico perché a Palermo non funziona così” accompagnata da
una pacca sulla spalla apparentemente amichevole – non può integrare il delitto
di tentata estorsione significa infatti:
a) da un lato non considerare che la vicenda si colloca nel contesto di una più
ampia indagine avente ad oggetto l’attività del mandamento mafioso di Resuttana e dei collegamenti tra questo e il mandamento di Belmonte Mezzagno, di

l’intimidazione ai danni dell’imprenditore e che invece il ricorso lascia volutamente sullo sfondo dell’episodio strettamente considerato;
b) dall’altro proporre un’interpretazione alternativa della sequenza degli eventi
– composta non solo dalla ricostruzione del fatto operata in denuncia dalla parte
offesa ma anche dal complesso delle intercettazioni audiovisive che hanno
documentato il prima e il dopo della materiale condotta intimidatoria – certamente plausibile ma insuscettibile di dimostrare la manifesta illogicità di quella
adottata dal Tribunale di Palermo.
Lo stesso è a dirsi del dedotto travisamento della prova, con uso improprio del
termine travisamento che vuol dire affermare l’esistenza di un fatto in realtà inesistente o viceversa, mentre nel caso in esame il preteso vizio attiene semplicemente al colore del cappellino che il ricorrente indossava al momento dell’avvertimento rivolto al Petruso, bianco con visiera scura per come si evince da
un’informativa di P.G. e invece verde oppure grigio, nelle sommarie dichiarazioni
rese dalla persona offesa.
Anche in questo caso non si considera che l’individuazione del ricorrente quale
autore dell’intimidazione non poggia unicamente sulla descrizione da parte del
Petruso ma sul complesso degli elementi indiziari di diversa natura acquisiti, la
maggior parte dei quali consiste nei risultati delle captazioni audiovisive che hanno documentato l’episodio dell’avvertimento dalla visuale propria dell’agente,
ovviamente ignaro di essere intercettato.

2. Quanto all’adeguatezza della misura cautelare anche in relazione al dedotto
carattere episodico del fatto ed alla sua risalenza nel tempo, deve convenirsi con
il P.G. di udienza, il quale ha osservato che dato il contesto in cui la condotta si
colloca (la collaborazione tra due mandamenti territoriali al fine di svolgere
l’attività tipica di ogni consorteria mafiosa che è quella di estorcere denaro agli
operatori economici del territorio), il tempo trascorso è stato già valorizzato sia
dal GIP che dal Tribunale mediante il superamento della presunzione di adeguatezza della misura della custodia in carcere in relazione al reato di provvisoria
contestazione aggravato ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (art. 275 comma
3

cui l’ordinanza dà ampio conto fino ai suoi sviluppi concreti manifestatasi con

3 in rel. all’art. 51, comma

3-bis

cod. proc. pen.) giusta imposizione degli arresti

domiciliari.
Trattasi, infatti, di misura che si rivela congrua per garantire da un lato le esigenze di natura special preventiva derivanti dall’essere l’indagato inserito in un
contesto dichiaratamente mafioso, la cui pericolosità ovviamente perdura fino
all’attualità e che al tempo stesso valorizza sia la mancata contestazione del
delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. sia l’attenuazione del profilo della pericolosità specifica dell’indagato, protagonista dell’episodio avvenuto nel mese di mar-

4. Al rigetto dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P. Q. M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, 04/04/2018

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Il Presidente
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ditii,7;111)

zo 2016 ma non replicato da fatti e/o comportamenti analoghi successivi.

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