Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 180 del 23/09/2013


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 180 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

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ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BASTIA STEFANO N. IL 26/11/1976
TROTTA MADDALENA N. IL 23/04/1953
TROTTA NATALE N. IL 30/11/1959
GERACITANO RAFFAELE PIETRO GIUSEPPE N. IL 05/04/1934
avverso la sentenza n. 3/2012 TRIBUNALE di PAVIA, del 07/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 23/09/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
-che, risultando effettivamente intervenuto formale atto di remissione di querela da
parte della persona offesa nei confronti di tutti gl’imputati, con contestuale
accettazione da parte di questi ultimi, come da copia in atti del relativo verbale
redatto 1’11 marzo 2013 davanti ai Carabinieri di Voghera, e trattandosi di reati
nessunc dei quali è perseguibile d’ufficio, non può che darsi luogo ad annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione di tutti i detti reati,
con aggravio delle spese del procedimento ai querelati, come per legge, in assenza di
diverso accordo fra le parti;
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
reni issione di querela, con aggravio delle spese del procedimento ai querelati, come
per legge
R ma, l 23 settembre 2013.
Così de

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, BASTIA
Stefano, TROTTA Maddalena, TROTTA Natale e GERACITANO Raffaele Pietro
furono ritenuti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti di percosse, minacce
e lesioni in danno di Valli Erika;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la comune difesa
degl’imputati deducendo, come unico motivo, la sopravvenienza della causa di
estinzione dei reati costituita dalla remissione di querela da parte della persona offesa,
debitamente accettata da tutti gl’imputati;

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