Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 180 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 180 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUSMANO GIACOMO N. IL 24/02/1978
avverso l’ordinanza n. 4712/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 06/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di
Palermo dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Gusmano Giacomo,
detenuto presso la Casa Circondariale di Trapani, avverso quella del Magistrato
di Sorveglianza di Trapani di diniego della liberazione anticipata speciale con
riferimento ad un semestre.
Il reclamo risultava tardivo rispetto al termine di dieci giorni previsto

2.

Ricorre per cassazione Giacomo Gusmano, sostenendo di avere

presentato il reclamo tempestivamente ed eccependo un errore di trascrizione
nella notifica del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, che indicava una
sanzione disciplinare irrogata al detenuto che, invece, non era stata inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Il ricorrente infatti, non contesta la tardività del reclamo né la data di
notifica del provvedimento reclamato, ma il contenuto di quest’ultimo (che
avrebbe dato atto di una sanzione disciplinare in realtà non irrogata): ma, come
è evidente, la tardività del reclamo impediva al Tribunale di Sorveglianza di
accedere al merito della questione.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19 novembre 2015

dall’art. 69 bis, comma 3, ord. pen..

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