Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 180 del 18/11/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 180 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MELI GIOVANNI nato il 02/08/1976 a COMISO

avverso la sentenza del 01/10/2014 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere
SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del ROBERTO ANIELLO
che ha concluso per j. ),/(~,Adect:ALI… i.).zií te—
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Data Udienza: 18/11/2016

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha
confermato – con riguardo all’affermazione di responsabilità – la sentenza
emessa in data 10 dicembre 2003 dal GUP del Tribunale di Ragusa, che,
all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato l’imputato GIOVANNI MELI
colpevole di due rapine commesse il 12 settembre 2003 in località Pedalino e
Chiaromonte Gulfi, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, che la Corte di

Contro tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio di un difensore iscritto
nell’apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i
seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,
come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p., con i quali lamenta
plurime violazioni di leggi sostanziali e processuali, quanto:
1. – al mancato esame di una istanza di rinvio per legittimo impedimento
parlamentare asseritamente inviata a mezzo fax in data 26 settembre 2014,
per l’udienza 10 ottobre 2014;
2. – alla celebrazione dell’appello in udienza pubblica anziché camerale;
3. – al diniego delle attenuanti generiche;
4. – all’entità dell’aumento operato per la continuazione;
5. – alla mancata concessione dell’indulto.

All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di
rito; all’esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte,
riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato
mediante lettura in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è integralmente inammissibile.

Il primo motivo è privo della necessaria specificità, e comunque
manifestamente infondato.
La giurisprudenza di questa Corte è ferma nell’evidenziare la irritualità della
trasmissione a mezzo fax di istanze di rinvio per legittimo impedimento,
precisando che è onere della parte trasmittente curare che l’istanza in tal modo

appello ha ridotto.

irritualmente

inviata

giunga

effettivamente all’attenzione del

giudice

competente a valutarla [Sez. II, sentenza n. 9030 del 2013, Rv. 258526: «la
richiesta di rinvio per legittimo impedimento (dell’imputato o del difensore), pur
non inidonea a dare certezza dell’intervenuta ricezione dell’istanza da parte
dell’ufficio giudiziario destinatario, è comunque irregolare, perché l’art. 121
c.p.p. prevede per le parti l’obbligo di presentare le memorie e le richieste
indirizzate al giudice mediante deposito in cancelleria; tuttavia, le istanze in tal
modo inviate non sono né irricevibili, né inammissibili, ed il giudice che ne sia
portato tempestivamente a conoscenza deve valutarle. In ragione della

mancata tempestiva trasmissione dell’istanza al giudice competente a valutarla;
in tal caso, per essere legittimata a proporre doglianze inerenti all’omessa
valutazione dell’istanza, la parte (che abbia di sua volontà scelto un mezzo
irregolare di trasmissione dell’istanza, ovvero che a ciò sia stata costretta dal
sopravvenire di un impedimento improvviso ed imprevedibile, e
dall’impossibilità di darne altrimenti comunicazione al giudice procedente) ha
l’onere di verificare che l’istanza trasmessa a mezzo fax sia effettivamente
pervenuta nella cancelleria del giudice competente a valutarla, e sia stata
tempestivamente portata all’attenzione di quest’ultimo»].
Nel caso di specie, dall’esame del verbale di udienza dibattimentale
d’appello 1° ottobre 2014 [cui il collegio è legittimato ad accedere, dovendo
valutare una questione di natura processuale, a seguito della denuncia di un
error in procedendo ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., rispetto al quale la
Corte Suprema di cassazione è “giudice anche del fatto” (Sez. un., sentenza n.
42792 del 31 ottobre 2001, Rv. 220092)], risulta che non vi è menzione
dell’istanza de qua, che deve, pertanto, ritenersi non portata tempestivamente
a conoscenza del collegio. L’imputato, optando per una forma irregolare di
invio, ha necessariamente assunto su di sé l’alea della mancata tempestiva
valutazione dell’istanza da parte del collegio competente a valutarla; egli non
ha documentato il corretto assolvimento dell’onere di verificare che l’istanza
trasmessa a mezzo fax fosse effettivamente pervenuta nella cancelleria del
giudice competente a valutarla, e fosse stata tempestivamente portata
all’attenzione di quest’ultimo, né l’assoluta impossibilità di far pervenire nei
modi previsti dal’art. 121 c.p.p. al Tribunale l’istanza e la documentazione ad
essa allegata.
Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché, in caso di
celebrazione dell’appello in udienza pubblica anziché con procedura camerale,

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predetta irregolarità, incombe, peraltro, sulla parte instante il rischio della

non sussiste alcuna nullità, ma una mera irregolarità (Sez. VI, sentenza n.
21977 del 2008, Rv. 240365 e n. 36563 del 2012, Rv. 253537).

Il terzo ed il quarto motivo sono assolutamente privi di specificità in tutte le
loro articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte
in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 2002, Rv. 221693;
Sez. VI, sentenza n. 34521 del 2013, Rv. 256133), del tutto assertivi e,
comunque, manifestamente infondati, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di
appello – con argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, e,

delle statuizioni contestate la negativa personalità dell’imputato, palesata dalla
commissione di più rapine nello stesso giorno, a riprova di irrefrenabile
dedizione al crimine ed elevata pericolosità sociale, addivenendo ad un
complessivo trattamento sanzionatorio particolarmente benevolo, con aumento
per la continuazione estremamente contenuto, se si considera la gravità dei
fatti. Deve aggiungersi che l’imputato ha già benevolmente fruito del
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. in considerazione dei
minimi importi rapinati, pur se all’uopo sarebbe stato necessario considerare
anche i danni personali patiti dalle pp.00., sui quali i giudici del merito sono, al
contrario, rimasti silenti.
Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta
adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa “lettura” delle risultanze
probatorie acquisite, fondata su mere ed indinnostrate congetture, senza
documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.

Il quinto motivo è proposto in carenza di interesse, potendo all’uopo
l’interessato adire il giudice dell’esecuzione, considerato che, diversamente da
quanto sembrerebbe riferito in ricorso, la Corte di appello non ha
espressamente negato il beneficio, che – nel silenzio assoluto della Corte, e
nulla osservando il ricorrente sul punto – deve in verità ritenersi neppure
richiesto nel corso del giudizio di appello (il provvedimento concessivo del
reclamato beneficio è successivo rispetto alla data di proposizione dell’atto di
appello, ma non rispetto alla data della conseguente decisione).

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma d i

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pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha valorizzato a fondamento

Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di millecinquecento euro in favore della Cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza pubblica 18 novembre 2016

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