Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18 del 28/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LEUZZI MASSIMILIANO N. IL 03/07/1973
LEUZZI ORONZO N. IL 01/02/1951
avverso la sentenza n. 1574/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
27/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MONICA BONI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.’F/1 0Ate_e jia,3/tubt1b (4kr-ok/Ì1212124che ha concluso per

Udito, per la pa civile, l’Avv
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Data Udienza: 28/11/2014

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Ritenuto in fatto

1.Con sentenza resa il 27 marzo 2013 la Corte di Appello di Lecce confermava
la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Lecce del 30 novembre 2010, che all’esito
del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato aveva condannato gli imputati
Massimiliano Leuzzi ed Oronzo Leuzzi alla pena di mesi quattro di reclusione e di
euro 400,00 di multa ciascuno perché ritenuti responsabili del delitto di detenzione

proprietà del secondo ed il solo Massimiliano Leuzzi di detenzione illegale presso la
sua abitazione di due fucili cal. 12 e di due canne da fucile di proprietà di Giuliano
Vincenti.
1.1 La sentenza di primo grado aveva ritenuto di dover disattendere le
giustificazioni fornite dagli imputati, secondo i quali i fucili ed i componenti di
proprietà del Vincenti, rinvenuti nel garage di Massimiliano Leuzzi in una vasca con
nafta per la loro pulizia e manutenzione, gli erano stati consegnati quel giorno
stesso al fine di renderli efficienti, sicchè egli aveva suggerito al padre Oronzo di
portare anche il suo fucile per analoga operazione in vista del suo utilizzo
l’indomani in una battuta di caccia: riteneva che le dichiarazioni in questione
fossero contraddittorie quanto alle finalità successive alla consegna, ai tempi di
ritiro delle armi, alla successiva attività da compiere dopo la manutenzione e che
non fossero idonee a smentire la tesi accusatoria, secondo la quale Massimiliano
Leuzzi si era reso disponibile a detenere le armi e le due canne con consenso dei
loro proprietari senza averne fatto denuncia.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto un unico ricorso per cassazione i due
imputati Leuzzi a mezzo del loro difensore, il quale si duole di:
a)

nullità della sentenza per mancanza totale della motivazione, in quanto la

pronuncia di secondo grado, dopo aver riassunto le vicende processuali del grado
precedente, le fonti di prova ed i motivi di gravame, ha omesso qualsiasi
argomentazione pertinente al caso, avendo riportato valutazioni in punto di fatto
riguardanti soggetto del tutto diverso ed estraneo al processo, tale Di Mola,
protagonista di un diverso caso giudiziario. In tal modo la motivazione è risultata
meramente apparente, perché priva della disamina critica dei motivi di appello e
delle ragioni della decisione di conferma della pronuncia impugnata. Ed anche
laddove è stato esposta la ritenuta inattendibilità delle giustificazioni della presenza
dei dispositivi presso l’abitazione del Leuzzi la motivazione è risultata generica
rispetto ai motivi di appello, articolati e specifici.
b) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli
artt. 125 comma 3 e 546 comma 1 lett. e) e comma 3 cod. proc.pen. per avere la
Corte di Appello trasgredito la prescrizione di fornire una motivazione che analizzi I

illegale presso l’abitazione del primo di un fucile da caccia marca Beretta cal. 12 di

prove a carico e disattenda quelle a discarico e dia conto delle ragioni del giudizio di
responsabilità, della corretta qualificazione giuridica del fatto e della sua
attribuzione all’imputato.
3. Con successiva memoria depositata il 5 giugno 2014 la difesa dei ricorrenti
ha insistito per la piena ammissibilità dell’impugnazione in relazione ai motivi
originari proposti.

Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
1.La sentenza impugnata, nonostante l’apparente diffusione grafica
dell’apparato argomentativo che la giustifica, in realtà incorre nei vizi denunciati dai
ricorrenti. Invero, dopo avere riassunto in modo appropriato e pertinente l’esito del
giudizio di primo grado ed i motivi di appello proposti dagli imputati, ha espresso
dissenso rispetto alle censure difensive, perché considerate chiaramente
inconsistenti; quindi, nell’esplicitare tale valutazione, ha introdotto riferimenti
fattuali non pertinenti al caso sottopostole, ha menzionato la condotta tenuta da
tale Di Mola ed al possesso da parte di questi di un martello di grosse dimensioni,
portato in una piazza in tarda ora, condotta ritenuta pericolosa per l’altrui
incolumità e quindi punibile ai sensi dell’art. 4 legge nr. 110/75. Ha di seguito
richiamato brevemente alcuni principi interpretativi riguardanti tale fattispecie di
reato.
2. E’ dunque evidente anche alla sola lettura del provvedimento in verifica che
è mancata l’analisi critica del materiale probatorio acquisito al processo e
l’applicazione delle norme giuridiche di riferimento e quindi la puntuale e razionale
giustificazione delle ragioni della conferma del giudizio di colpevolezza, espresso
nella sentenza di primo grado.
2.1 Oltre a ciò, nella sua motivazione non è dato rinvenire alcuna indicazione,
che dimostri l’effettiva considerazione delle articolate e pertinenti censure che i
ricorrenti avevano sviluppato con l’appello, trasfuse nel contesto del ricorso
all’odierno esame, in riferimento ai seguenti profili di fatto e di diritto, ossia:
-al possesso di regolare licenza di porto d’armi da parte di tutti gli imputati,
compreso il Vincenti;
-alla non corretta considerazione delle dichiarazioni rese all’udienza del 30
novembre 2010 dai due Leuzzi in sede di esame, conformi a quanto riferito da
Oronzo Leuzzi nel corso delle indagini preliminari, ma erroneamente valutate come
aventi valenza confessoria e contraddittorie, sebbene i profili di contrasto
attenessero a circostanze marginali e non decisive;

Considerato in diritto

– all’irrilevanza penale delle condotte accertate in ragione della solo transitoria
presenza dei fucili e delle canne presso l’abitazione di Massimiliano Leuzzì ed al fine
di essere sottoposti ad interventi manutentivi, il che escludeva l’operatività
dell’obbligo della denuncia, prescritto dall’art. 38 T.U.L.P.S., sussistente soltanto
quando il trasferimento dell’arma avvenga per un lasso di tempo apprezzabile ed al
di fuori della circoscrizione di autorità di pubblica sicurezza, cosa non verificatasi nel
caso in esame, dal momento che i dispositivi erano rimasti ove rinvenuti per poche

– all’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato;
– all’ingiustificato diniego ad Oronzo Leuzzi delle circostanze attenuanti generiche.
2.2 II combinato effetto dell’erroneo inserimento nel testo della sentenza di
rilievi concernenti differente procedimento penale e dell’omessa analisi dei motivi di
appello sopra citati rende meramente apparente la motivazione in punto di
conferma del giudizio di reità dei due ricorrenti e di diniego delle circostanze
attenuanti generiche in favore di Oronzo Leuzzi, perché, seppur presente, detta
motivazione in realtà tradisce la propria funzione e non offre comprensibili e
concrete indicazioni per desumerne il procedimento logico-giuridico seguito per
pervenire alla decisione.
La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio ad altra sezione della
Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio da svolgersi, colmando le lacune
motivazionali già riscontrate.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione
della Corte di Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2014.

ore;

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