Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18 del 18/09/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IBRAHIMI DRITAN N. IL 02/01/1978
avverso l’ordinanza n. 892/2013 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
23/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 18/09/2013

1. lbrahimi Dritan ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del
riesame di Milano, in data 23-5-13 , che ha confermato l’ordinanza di
custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale della stessa città ,
il 4-5-13, in ordine al delitto di cui all’art 73 DPR 309/90, per aver detenuto
sulla propria persona e presso l’abitazione a lui in uso gr 824 di cocaina e
1020 di marivana. In Milano, accertato il 3-5-13.
2. Il ricorrente deduce violazione della legge sostanziale e processuale e vizio di
motivazione poiché il Tribunale non ha affatto integrato la motivazione, assai
dell’ordinanza genetica e fornito adeguata risposta ai rilievi
carente ,
formulati dalla difesa , la quale aveva eccepito la mancanza di esposizione
delle ragioni per le quali non erano asseritamente adottabili misure gradate
, in considerazione dello stato di incensuratezza dell’indagato , che ha un
regolare permesso di soggiorno , una abitazione a Milano e una famiglia.
Erroneamente poi il Tribunale non ha esaminato il provvedimento gravato
nella sua integralità ma solo i profili oggetto di censura. E’ stata infine
ingiustificatamente ritenuta la gravità indiziaria poiché l’indagato è stato visto
uscire dall’edificio in cui è situato l’appartamento nel quale era custodito lo
stupefacente ma non dall’appartamento stesso, che è peraltro di proprietà di
un altro soggetto, italiano.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.La prima censura è infondata. Questa suprema Corte si è infatti
ripetutamente espressa nel senso che l’ordinanza applicativa della misura
e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente
collegate e complementari , sicchè l’apparato giustificativo del
provvedimento del tribunale del riesame integra e completa quello
dell’ordinanza genetica , sanandone le eventuali carenze motivazionali (
Sez. un. 17-4-1996, Moni , Cass. pen 1996, 3275 ; Cass. 10-1-2000, Cass.
pen 2001, 220 ). Pertanto il giudice del riesame non può annullare il
provvedimento impugnato per difetto di motivazione , essendogli
devoluto il thema decidendum nella sua integralità e potendo egli ovviare
alle eventuali debolezze della motivazione dell’ordinanza genetica ( Cass
19-1-2001 , Servadio , Cass. pen 2003, 579).AI tribunale del riesame va
infatti riconosciuto il ruolo di giudice del merito della vicenda de libertate ,
onde al predetto organo è demandata non tanto la valutazione della
legittimità del titolo custodiale quanto la cognizione della vicenda
i

RITENUTO IN FATTO

sottostante , con la conseguenza che la dichiarazione di nullità
dell’ordinanza impositiva deve essere relegata a extrema ratio delle
determinazioni adottabili. Tale nullità invero può essere dichiarata solo ove
il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico
oppure ove, pur esistendo materialmente una motivazione, essa si risolva
in clausole di stile ( Cass. , Sez IV 8-7-2004n. 45847,rv n. 230415; Sez I 1-12003n. 14419, rv n. 223800; Sez V 16-4-2003n. 21725, rv n 224553). Ed
impugnato anche per ragioni diverse da quelle in esso indicate ha così
ampia latitudine da attribuire al tribunale del riesame la possibilità di
sanare , con la propria motivazione , le carenze argomentative
dell’ordinanza genetica anche quando queste ultime siano tali da dar luogo
alle nullità ,rilevabili d’ufficio, previste dall’art 292 co 2 lett. C) e c-bis) cpp
( Cass. Sez VI, 16-1-2006 n. 8590 , rv n. 233499 ; SEz V 7-12-2006n.
3255/07, rv n. 236036).
4. In merito alla specifica problematica inerente alle esigenze di cautela e alla
scelta delle misure , investita dai motivi di ricorso, occorre tenere presente
che la valutazione delle esigenze cautelari di cui all’art 274 cpp integra un
giudizio di merito che , se supportato da motivazione esente da vizi logicogiuridici , anche in relazione all’indicazione delle ragioni per le quali eventuali
misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all’entità e
gravità dei fatti di reato , è insindacabile in cassazione ( Cass. 2-8-1996 ,
Colucci , Nuovo dir. 1997, 316). In presenza , al riguardo, di motivazione
adeguata ( Cass. 21-7-92 , Gardino , C.E.D. cass. n. 191652 ; Cass. 26-5-94,
Montaperto , C.E.D. Cass. n. 199030) , le determinazioni del giudice a quo
sfuggono infatti al sindacato di legittimità , al quale è estraneo ogni profilo di
rivalutazione nel merito delle relative statuizioni.
4.1. Nel caso in disamina , il Tribunale ha evidenziato come il Gip avesse
indicato la custodia in carcere come unica misura idonea a soddisfare le
esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie , avendo riscontrato la
sussistenza di tutti e tre i pericula libertatis, in considerazione delle modalità
del fatto, dettagliatamente descritte nel provvedimento genetico; della
personalità dell’indagato; delle esigenze di indagine , preordinatamente
all’acquisizione di elementi di prova circa l’effettivo ruolo dell’indagato nella
vicenda, l’eventuale concorso di altre persone e l’individuazione di fornitori e
destinatari dello stupefacente. E il giudice del controllo sottolinea altresì la
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anzi il potere di annullare , confermare o riformare il provvedimento

cospicuità del dato ponderale ; la diversa tipologia dello stupefacente
rinvenuto in possesso dell’indagato ; la disponibilità di plurimi strumenti atti
al taglio e al confezionamento della droga nonché della somma di 55.700
euro, nonostante l’Ibrahimi risulti privo di attività lavorativa. Trattasi di
motivazione adeguata ed esente da vizi logico-giuridici , in quanto ancorata a
specifiche circostanze di fatto dalle quali viene desunto , in primo luogo , il
pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova ( Cass , Sez III , 3-12infatti essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia
possibile inferire , secondo la regola dell’id quod plerumque accidit, che
l’indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova ,
ostacolandone la ricerca o inquinandone le fonti , senza che sia necessario
che il giudice indichi con precisione gli atti da espletare o gli accertamenti da
svolgere ( Cass , sez. V 12-3-2004 n. 20146/04, Tanzi , Dir. E Giust. 2004, n. 24
,3799). Analoghe considerazioni ineriscono alle esigenze cautelari di cui all’art
274 lett c) cpp , avendo il giudice a quo assolto all’obbligo di individuare, in
modo puntuale e dettagliato , gli elementi atti a denotare l’attualità e la
concretezza del pericolo di reiterazione criminosa , non fronteggiabile con
misure meno gravose di quella disposta ( Cass 24-5-’96, Aloè , C.E.D. Cass. n.
205306) ; con esclusione di ogni presunzione o congettura ( Cass 19-9-95,
Lorenzetti , Cass. pen. 1997 , 459) e specificando i termini dell’attuale ed
effettiva potenzialità di commettere determinati reati e cioè la disponibilità di
mezzi e la possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente
probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28-11-1997, Filippi ,
C.E.D. Cass. n. 209876; Cass. 9-6-1995, Biancato , C.E.D. Cass. n. 202259).
5. In merito alla gravità indiziaria, il Tribunale ha rilevato come dalla CNR e
relativi allegati si evinca che la Polizia , in esito alla perquisizione personale
e locale presso l’abitazione risultata essere nella disponibilità dell’indagato
, che era stato visto uscire da li poco prima ed era in possesso delle
relative chiavi , ha rinvenuto lo stupefacente descritto nell’imputazione
cautelare ( una parte all’interno del pantalone dell’indagato e una parte
nell’immobile) , unitamente a bilancini di precisione , frullatore , setaccia
ed altro materiale atto al taglio e al confezionamento dello stupefacente.
Nell’appartamento noto invece agli operanti come domicilio dell’Ibrahim, è
stata rinvenuta la somma di danaro cui poc’anzi si accennava.
3

2003 n 306/04, Scotti , Guida dir. 2004, n. 17, 94). Il pericolo de quo deve

5.1. Come si vede, dalle cadenze motivazionali dell’ordinanza impugnata è
enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alla conferma
dell’ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle
risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza
logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione del fatto a quella
compiuta dai giudici di merito , bensì di stabilire se , come nel caso in disamina ,
questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione , se abbiano
fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta
alle deduzioni delle parti , e se abbiano esattamente applicato le regole della logica
nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate
conclusioni a preferenza di altre ( Sez un.13-12-95 Clarke , rv 203428). ). Costituisce
infatti ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte , che il giudice di
legittimità , nel momento del controllo della motivazione , non deve stabilire se la
decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne
la giustificazione , ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia
compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento , atteso che l’art 606 co 1 lett e) cpp non consente alla Corte di
cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione
delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità , che è giudice della motivazione
e dell’osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova ,
non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento
probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito
alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità della
motivazione (cfr,, ex plurimis , Cass. Sez. fer. , 3-9-04 n. 36227, Rinaldi , Guida al dir.
, 2004 n. 39, 86; Cass Sez V 5-7-04 n. 32688, Scarcella , ivi, 2004, n. 36, 64; Cass ,
Sez V, 15-4-2004 n. 22771, Antonelli , ivi, 2004n. 26, 75). Né, contrariamente a
quanto assume il ricorrente , è censurabile l’apparato giustificativo del
provvedimento impugnato nella parte in cui rinvia per relationem alla motivazione
dell’ordinanza genetica , ciò inscrivendosi appieno nell’orizzonte delineato da Sez.
Un. 21-6-2000 , Primavera (in Cass. pen. 2001 , 69) , la quale ha stabilito che la
motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare
legittima allorchè : 1) faccia riferimento , recettizio o di semplice rinvio , a un
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D’altronde ,in tema di sindacato del vizio di motivazione , il compito del giudice di

legittimo atto del procedimento , la cui motivazione risulti congrua rispetto
all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento ad quem; 2) fornisca la
dimostrazione che il giudice ha preso cognizione delle ragioni del provvedimento di
riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione ; 3) l’atto di
riferimento , quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento , sia
conosciuto o comunque ostensibile , quanto meno al momento in cui si renda
attuale l’esercizio della facoltà di valutazione , di critica ed eventualmente di
di sa mina.
6.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile , con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. A norma dell’ad
94 co 1-ter disp att cpp, copia del presente provvedimento va trasmessa a cura
della cancelleria , al direttore dell’istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto
perché provveda a quanto stabilito dall’ad 94 co 1 bis disp att cpp.

PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI E. 1.000,00 IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE. MANDA ALLA
CANCELLERIA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 94-1/TER DISP. ATT. C.P.P.

Così deciso in Roma , all `udienza del 18-9-13.

gravame. Condizioni tutte , come abbiamo appena visto , soddisfatte nel caso in

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