Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCACCI VERUSKA N. IL 05/11/1974
avverso la sentenza n. 10085/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
22/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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l’Avv

Data Udienza: 17/11/2015

Ritenuto in fatto
1. Procacci Veruska, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 22.04.2014,
con la quale è stata confermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di
Roma il 17.04.2012, nei confronti della prevenuta, in ordine al reato di cui all’art.
186, comma 2, lett. b), cod. strada.
La ricorrente con unico motivo deduce l’inosservanza di norme processuali,
stabilite a pena di nullità, stante l’omessa notifica all’unico difensore di fiducia,

avvocato Massimo Cataldo, del decreto di citazione relativo al giudizio di appello.
Osserva che l’imputata in data 21.11.2013 depositava presso la cancelleria della
Corte di Appello nomina del predetto avvocato quale difensore di fiducia, con
revoca di ogni precedente nomina; e che la Corte territoriale notificava l’avviso
relativo al giudizio di appello unicamente al difensore la cui nomina era stata
revocata, con le riferite modalità, ritenendo erroneamente che la nomina fosse
intervenuta successivamente al decreto di citazione.
Ciò posto la deducente rileva che si è verificata la violazione del disposto di
cui agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen.

Considerato in diritto
1. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.
1.1 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi
dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta causa estintiva del reato per
cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad
anni cinque. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di
inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato
su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di
rilevare l’intervenuta prescrizione. Tanto si afferma, avuto riguardo
all’insegnamento da ultimo espresso dalle Sezioni Unite in ordine alle conseguenze
derivanti dall’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente
nominato dall’imputato o dal condannato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24630 del
26/03/2015, dep. 10/06/2015, Rv. 2635989).
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta
instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. maturate,
come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (la
sentenza di condanna è stata resa in data 22.04.2014, mentre il termine è
maturato il 12.09.2014).
E’ poi appena il caso di rilevare che risulta superfluo qualsiasi
approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione:
invero, a prescindere dunque dalla fondatezza o meno degli assunti della ricorrente,
2

A

è solo il caso di sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato,
non rileva la sussistenza di eventuali nullità (addirittura pur se di ordine generale) o
di vizi di motivazione, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è
incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (cfr.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia
assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle

responsabilità della ricorrente. Come noto, ai fini della eventuale applicazione della
norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della
estraneità ad esso dell’imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e
delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata; e nella
sentenza della Corte di Appello, non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi
della prova evidente dell’innocenza dell’imputata.
2. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma in data 17 novembre 2015.

valutazioni rese dai giudici di merito, in ordine all’affermazione di penale

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