Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18 del 15/11/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUGLIO NICOLA N. IL 28/01/1948 parte offesa nel procedimento
c/
LA RICCHIA PAOLO N. IL 29/06/1946
DE VITA ADAMO N. IL 20/08/1955
ABETE LUIGI N. IL 17/02/1947
avverso l’ordinanza n. 9092/2015 GIP TRIBUNALE di FOGGIA, del
20/04/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dptt. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. <,,k-sb (2,,JU
t., L.3U.9
c ■.)
)),3,- i

n

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/11/2016

RITENUTO IN FATTO

1.11 giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia

all’esito

dell’udienza camerale fissata in seguito alla presentazione di opposizione alla
richiesta di archiviazione disponeva la archiviazione del procedimento aperto nei
confronti degli indagati per il reato di cui all’art. 644 cod. pen.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore

2.1. violazione di legge in quanto il provvedimento di archiviazione sarebbe stato
emesso con le forme dell’ordinanza e non del decreto;
2.2. vizio di legge per violazione del diritto al contraddittorio in quanto non erano
state considerate le argomentazioni offerte dalla persona offesa con particolare
riguardo alla metodologia di calcolo che avrebbe dovuto essere usata per
valutare la sussistenza dell’usura bancaria in relazione alla stipula di un
contratto di mutuo, tenuto conto degli interessi di mora e di tutti gli oneri
inerenti il finanziamento al momento della pattuizione.

3. La difesa dell’indagato De Vita depositava memoria con la quale instava per
la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

4.

Il Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per la

inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il provvedimento emesso
all’esito dell’udienza camerale assume infatti le forme dell’ordinanza e non quelle
del decreto che caratterizza i provvedimenti emessi de plano (art. 409 commi 1
e 6 cod. proc pen.).
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di legittimità il ricorso per
cassazione avverso il provvedimento di archiviazione pronunciato all’esito
dell’udienza camerale conseguente d’opposizione è consentito solo per motivi
concernenti la violazione del contraddittorio ex art. 127 comma 5 cod. proc.
pen.; è inoltre affetto da nullità per violazione del principio del contraddittorio,
deducibile con ricorso per cassazione, il provvedimento di archiviazione che
omette di valutare le ragioni esposte dalla persona offesa nell’atto di opposizione

2

della persona offesa lamentando:

(Cass. Sez. 3, n. 19132 del 27/03/2014 Rv. 260109, Cass. Sez. 7, n. 3826 del
09/10/2013, Rv. 259145).
Il contraddittorio risulta dunque tutelato non solo nella sua dimensione formale,
ma anche in quella sostanziale avendo la Corte di legittimità ha infatti
individuato un preciso onere di valutazione delle questioni proposte con l’atto
di opposizione.
Il merito della decisione adottata all’esito dell’udienza camerale resta invece,
interamente sottratto al sindacato di legittimità (Cass.

256660;

sez. 2, n. 29936 del 04/07/2013, Rv.

Cass sez. 2, n. 39153 del 27/09/2012, Rv. 252982). Non è infatti

ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto o l’ordinanza di
archiviazione per vizio di motivazione o per travisamento dell’oggetto o per
omessa considerazione di circostanze di fatto già acquisite (v. Cass. 20.6.2004,
Migliaccio; Cass. 23.12.1992, Cassiano) e non possono essere censurate né “le
valutazioni espresse dal giudice a fondamento della ordinanza di archiviazione e
neppure le considerazioni in base alle quali il P.M. abbia richiesto l’archiviazione,
essendo il giudice investito della richiesta del tutto libero di motivare il proprio
convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell’organo titolare
dell’azione penale” (Cass. pen. 28.9.1999, Mezzaroma e più di recente Cass. sez.
1 n. 8842 del 7.2.2006).
Non è consentito pertanto il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di
archiviazione per motivi attinenti alla valutazione del merito della notitia aúninis
(v. Cass. pen. sez. 6 n. 436 del 5.12.2002).
Nel caso di specie non si rileva alcuna violazione del contraddittorio avendo il
giudice per le indagini preliminari preso in esame gli argomenti proposti
evidenziandone l’irrilevanza rispetto alla carenza di elementi idonei a sostenere
in giudizio l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato di usura

2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in C 1500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 15 novembre 2016

L’estensore

rA
Proesicl

03/02/2010 Cc., Rv. 246779; cass.

sez. 1, n. 9440 del

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