Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17997 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17997 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BAGALA FRANCESCO nato il 04/01/1990 a GIOIA TAURO

avverso l’ordinanza del 02/05/2017 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
sentite le conclusioni del PG PAOLO CANEVELLI, che conclude per l’annullamento
con rinvio.
Uditi i difensori, avvocato SURACE PATRIZIA e avvocato NASO GIOSUE’ BRUNO,
che depositano memoria e concludono chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 20/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato il decreto emesso il 30
gennaio 2017 dal G.i.p. del medesimo Tribunale con il quale era stato disposto
nei confronti, tra gli altri, di Bagalà Francesco il sequestro preventivo di tutti i
conti correnti, libretti di deposito, titoli e altri strumenti finanziari, e delle quote
di partecipazione sociali, intestati al Bagalà, in relazione ai reati di associazione
di stampo mafioso, contestata al capo 1), associazione per delinquere aggravata

dall’art. 7 I. n.203/91, di cui ai capi 4), 5) e 12), emersi nell’ambito dell’indagine
cd. “cumbertazione”, che aveva svelato l’esistenza di un’associazione per
delinquere, facente capo ai membri della famiglia Bagalà di Gioia Tauro,
finalizzata alla sistematica alterazione e turbativa delle gare indette in ambito
regionale mediante la creazione di una rete di imprese, la corruzione di
funzionari infedeli e la concertata predisposizione delle offerte, per garantirsi
l’aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, indetti dagli enti comunali e
dall’Anas.
Secondo i giudici di merito le indagini avevano rivelato che i componenti
della famiglia Bagalà e le loro imprese, costituivano il gruppo imprenditoriale di
riferimento dei Piromalli, gruppo mafioso egemone nella piana di Gioia Tauro,
della cui forza, protezione e controllo territoriale si giovavano per la tranquilla
gestione dei lavori in aree di competenza di altri gruppi mafiosi, ai quali veniva
garantita la cd tassa ambientale, e che al fine di realizzare tale obiettivo era
stata costituita una distinta associazione per delinquere, strumentale e
funzionale agli scopi della prima, composta da imprenditori, residenti in altre
zone del territorio nazionale, da professionisti e funzionari infedeli, stabilmente
dediti alla turbativa d’asta, in modo da assicurare l’aggiudicazione dei lavori ad
una delle imprese della cordata e da consentire ai Bagalà il controllo
sull’esecuzione dei lavori o l’inserimento nell’esecuzione, nel caso in cui la gara
fosse stata vinta da imprese esterne al circuito creato.
Illustrati gli elementi indiziari, di natura intercettativa e dichiarativa, posti a
fondamento dell’ordinanza cautelare emessa nei confronti degli associati;
descritto il meccanismo abitualmente adottato per predisporre le offerte, redatte
in bianco dagli imprenditori della cordata, e completate dal ricorrente, da cugino
Francesco e dal Morabito, nominato procuratore dalle imprese di cordata e,
quindi, in grado di gestire procedure e lavori per loro conto, ed illustrato il ruolo
del ricorrente nelle gare aggiudicate tramite i metodi illeciti scoperti, il Tribunale
ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’adozione della misura cautelare reale,
in ragione dei rapporti e dei collegamenti fra la cosca dei Piromalli e la famiglia

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dall’art. 7 I. n.203/91, contestata al capo 3) e di turbativa d’asta, aggravati

del ricorrente, all’origine dell’ascesa e dell’espansione economica dei Bagalà, e
della natura strumentale delle imprese inserite nell’associazione servente,
funzionale alla realizzazione del programma criminoso, e quindi, strumenti
destinati a commettere i reati.
Analoga valutazione è stata espressa per i beni personali del ricorrente,
accumulati nel periodo di operatività delle associazioni e derivati
dall’appartenenza alla cosca Piromalli, da ritenersi profitto dei reati: in
particolare, per i conti correnti il Tribunale ha evidenziato la presenza di

comprese nella contestazione associativa, ravvisando per tutti i beni sia il
rapporto di pertinenzialità che il pericolo di aggravamento delle conseguenze dei
reati e di agevolazione della commissione di reati similari.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del ricorrente, che ne
chiede l’annullamento per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 416
bis cod. pen. 321, 121, 125, 178 lett. c) cod. proc. pen. per assenza di
motivazione ed omessa valutazione delle deduzioni difensive e della
documentazione prodotta.
Si deduce che l’ordinanza impugnata è priva di motivazione o comunque, è
solo in apparenza motivata, in quanto contiene una sintesi, priva di analisi, delle
imputazioni cautelari senza dar conto del collegamento tra i reati ed i beni
appresi e senza dar conto degli elementi addotti dalla difesa.
Si sostiene che è motivato in modo assiomatico il sequestro dell’intero
patrimonio del ricorrente, essendosi il Tribunale limitato ad affermare che tutti i
beni personali del ricorrente sono stati conseguiti per effetto del collegamento
con l’associazione mafiosa, senza indicare gli elementi da cui risultino i presunti
collegamenti tra l’appartenenza all’associazione, contestata dal 2011, ed i
rapporti personali finanziari oggetto di sequestro o l’intero patrimonio del
ricorrente; non si è tenuto conto che i libretti di deposito non costituiscono
profitto illecito, in quanto non sono collegabili ad alcuna delle specifiche attività
delittuose contestate né mai destinati alla commissione di un reato, non si è
considerato che il ricorrente non è mai stato aggiudicatario di alcuna delle gare
asseritamente turbate e non è coinvolto in alcuna ipotesi corruttiva o di falso, ma
è accusato di aver commesso i reati di cui ai capi 4),5),12) consumati in epoca in
cui erano vigenti i sequestri disposti nell’operazione “ceralacca”, che aveva
coinvolto il padre e che aveva ad oggetto gli stessi rapporti e conti correnti
sequestrati nel presente procedimento.
Si segnala che i beni personali erano stati già sequestrati e dissequestrati
solo verso la fine del 2014; che i titoli obbligazionari e i certificati di deposito, le

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ingentissimi investimenti e di operazioni negli anni 2014 e 2016, epoche

polizze assicurative e i conti personali non sono mai stati destinati a commettere
qualsiasi reato, come dimostrato dalla consulenza depositata, dalla quale risulta
che le somme sequestrate provengono da donazioni precedenti al 2011.
Tali elementi dimostrano che si è confermato il sequestro in mancanza di
indizi circa la provenienza dei beni da delitto, senza che sia stato dimostrato che
sui conti siano confluite somme provenienti da imprese colluse o effettuati
prelievi per le corruzioni, in assenza di risultanze investigative certe e con
motivazione astratta sulla sussistenza del periculum in mora. Le generiche

circostanza che i conti furono sequestrati nel marzo 2012 ed immobilizzati sino al
dissequestro e che la sottoscrizione di altri titoli avvenne dopo il dissequestro
con le somme appena restituite.
Solo in forza di una presunzione ed in assenza di accertamenti patrimoniali,
sulla scorta di generiche affermazioni di collaboratori sull’anomala ascesa
imprenditoriale dei parenti del ricorrente, è stata ricondotta all’appartenenza
all’associazione mafiosa la formazione del patrimonio del ricorrente; peraltro,
l’ordinanza cautelare emessa a carico del ricorrente è stata annullata con rinvio e
tale elemento incide sia sul fumus del reato associativo sia sulla confiscabilità dei
beni ai sensi dell’art. 416 bis, comma 7, cod. pen., che comunque, necessita di
motivazione, mancante nel caso di specie. Assenza di motivazione si riscontra
anche in ordine alla sproporzione della misura, applicata sull’intero patrimonio
del ricorrente, già spossessato delle sue imprese e di fatto impossibilitato a
partecipare a qualsiasi gara, ed in assenza di qualunque corrispondenza di valore
tra i beni sequestrati e l’entità del profitto dei reati.

Con memoria depositata in udienza i difensori del ricorrente hanno ribadito
le censure, insistendo sull’insussistenza del fumus commissi delicti e di un
pericolo concreto e attuale, confermato dal disposto annullamento dell’ordinanza
cautelare personale (senza rinvio in punto di esigenze cautelari), la cui incidenza
nel presente procedimento cautelare reale non può essere ignorata. Hanno,
inoltre, evidenziato che nelle more è stata annullata, in sede di rinvio, anche
l’ordinanza cautelare emessa a carico del padre del ricorrente proprio in ordine al
delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e che il decreto di sequestro
preventivo in esame è stato annullato, su ricorso di altri coindagati o di terzi,
come da sentenze allegate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

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ve)

affermazioni del Tribunale contrastano con le risultanze documentali e con la

2. Quanto al primo motivo, va preliminarmente precisato che essendo stato
disposto il rinvio a giudizio del ricorrente per i fatti in relazione ai quali è stata
emessa la misura cautelare, come confermato dai difensori in udienza, è
preclusa la questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, in
ragione della verifica giurisdizionale effettuata sulla idoneità e sufficienza degli
elementi per sostenere l’accusa in giudizio (Sez. 2, n. 52255 del 28/10/2016,
Olisterno, Rv. 268733; Sez. 5, n. 26588 del 09/04/2014, Miserocchi, Rv.

3. Sono fondate le censure relative al vizio di motivazione sugli altri
presupposti giustificativi del sequestro disposto, in primo luogo, sul rapporto di
pertinenzialità tra i beni sequestrati ed i reati contestati al ricorrente.
Premesso che il sequestro preventivo può essere disposto quando vi è
pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa
aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione
di altri reati, è stato precisato che, per evitare una indiscriminata compressione
dei diritti individuali di proprietà e di uso della cosa, è necessario che il bene
oggetto di sequestro preventivo si caratterizzi per una intrinseca, specifica e
strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente
una relazione meramente occasionale tra la “res” ed il reato, e che risulti con
chiarezza la probabilità che venga reiterata, in caso di libera disponibilità della
cosa, la condotta vietata. Quanto alle somme di denaro depositate presso
banche, trattandosi di beni normalmente non destinati alla commissione di reati,
il sequestro preventivo comporta la preventiva individuazione del rapporto di
pertinenza con i reati per i quali si procede, di cui deve darsi atto nella
motivazione del provvedimento, nel senso che deve trattarsi di denaro che
costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato oppure che sia servito a
commetterlo o sia, comunque, concretamente destinato alla commissione dello
stesso. Ciò comporta che il sequestro preventivo non può colpire,
indistintamente e genericamente, beni o somme di denaro dell’indagato o
dell’imputato, ma solo i beni legati dal rapporto di pertinenzialità al reato (Sez.
5, n. 52251 del 30/10/2014, Bianchi, Rv. 262164).
Nel caso di specie, il Tribunale non ha giustificato, se non in termini generici,
l’ablazione dell’intero patrimonio del ricorrente, ritenuto di origine illecita in forza
della ritenuta intraneità del ricorrente alla cosca Piromalli e del ravvisato
collegamento tra l’ascesa economica della famiglia Bagalà ed i rapporti con la
cosca, trascurando che non possono essere attratti nella maggior latitudine
dell’art. 416 bis, comma 7, cod. pen. tutti i beni del ricorrente in mancanza di
una valutazione più analitica dell’origine del patrimonio e di una specifica

5

260569).

correlazione tra i beni e l’epoca di commissione dei reati, specie in ragione della
circostanza che la partecipazione associativa è contestata a partire dall’agosto
2011 e che era stato documentato il precedente sequestro dei beni, disposto nel
2012 e revocato alla fine del 2014.
L’argomento utilizzato dal Tribunale per superare tale elemento per la
differente situazione accertata nel precedente provvedimento rispetto a quello in
esame, in quanto solo in questo si contesta al ricorrente la partecipazione
all’associazione mafiosa, si risolve nella stessa generica affermazione di un

Piromalli e nell’assertiva affermazione dell’asservimento di detto patrimonio alle
necessità dell’associazione.
Anche per le somme di danaro si riscontra analoga genericità della
motivazione, risultando meramente affermato, ma non dimostrato da concreti
elementi che le stesse siano prodotto o profitto dei reati contestati né a quali
reati siano collegabili.
Peraltro, a fronte delle deduzioni difensive in ordine alle operazioni di
investimento, effettuate con i fondi dissequestrati, perde consistenza l’anomalia
di tali operazioni valorizzata dal Tribunale, non risultando evidenziate altre
operazioni o flussi di danaro riconducibili ai reati contestati.
Analoga carenza si rileva per le quote societarie intestate al ricorrente, non
risultando indicata la relazione strumentale o il collegamento con i reati
contestati.

3. Anche in punto di periculum in mora l’ordinanza è motivata in modo
generico ed astratto, essendosi il Tribunale limitato ad affermare che sussistono
sia le finalità impeditive del sequestro, in quanto la libera disponibilità dei
rapporti finanziari in sequestro può permettere al Bagalà di occultare quanto
ottenuto come profitto o prodotto dei reati commessi, sia la funzionalità del
sequestro alla confisca, per la necessità di sottoporre a sequestro la ricchezza
accumulata dall’indagato quale profitto o prodotto delle attività delittuose poste
in essere in qualità di intraneo alla consorteria mafiosa Piromalli e dirette al
controllo degli appalti con imprese colluse.
La genericità e la carenza di motivazione sull’attualità e sulla concretezza del
pericolo è confermata dall’affermazione conclusiva dell’ordinanza, nella quale è
ribadito l’indistinto riferimento alla famiglia Bagalà, alla derivazione della
ricchezza dalla partecipazione alla cosca Piromalli ed alla utilizzazione dell’intero
patrimonio per commettere i reati oggetto di contestazione grazie
all’ingentissima disponibilità economica ed alla locupletazione scaturente dai
reati commessi (pag. 39 dell’ordinanza).

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rapporto di derivazione del patrimonio dall’appartenenza dei Bagalà alla cosca

La necessità di colmare le lacune evidenziate impone l’annullamento
dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Reggio
Calabria.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Reggio Calabria.

Così deciso, il 20/03/2018.

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