Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17996 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17996 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VIGLIANISI MARIELLA nato il 04/04/1966

avverso l’ordinanza del 26/06/2017 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
sentite le conclusioni del PG PAOLO CANEVELLI, che ha concluso per il rigetto

Data Udienza: 20/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l’istanza di riesame proposta
nell’interesse di Viglianisi Mariella avverso l’ordinanza del 17 maggio 2017 con la
quale il G.i.p. del Tribunale di Palmi le aveva applicato l’obbligo di dimora nel
comune di residenza per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere,
fittizia intestazione di beni e riciclaggio.
La gravità indiziaria è stata desunta dalle indagini avviate nel giugno 2011

Giuseppe, dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e
dall’esito della rogatoria svizzera, attestante l’esistenza di conti correnti, società
fiduciarie e conti cifrati, riferibili al Cosentino ed alla figlia Ambra, sui quali erano
confluite le ingenti somme, pari a circa 8 milioni di euro, sottratte all’imposizione
fiscale e provento di appropriazione indebita aggravata ai danni della Gicos srl, in
particolare, provento di vendite in nero o di fatturazioni per operazioni
inesistenti, confermate dalla documentazione rinvenuta e dalle dichiarazioni dei
clienti della società.
L’indagata, dipendente della società, aveva contribuito alla realizzazione del
programma illecito, in quanto, essendo intestataria di conti correnti sui quali
transitavano i fondi neri della società, effettuava o consentiva ad altri dipendenti
di compiere operazioni di prelevamento e di negoziazione di assegni per
occultare l’origine illecita delle somme; si era accertato che i conti venivano
progressivamente svuotati con emissione di assegni, monetizzati per prelevare
contante, spessissimo in banconote di grosso taglio, e che i carnet di assegni
erano in possesso dell’addetta alla contabilità, che aveva delega ad operare sui
conti ed effettuava prelevamenti, su disposizione del Cosentino, al quale veniva
consegnato il danaro.
Il Tribunale ha escluso che i dipendenti, pur consapevoli della provenienza
illecita delle somme, concorressero nell’appropriazione indebita, ascrivibile al
solo Cosentino, unico a poter imporre ai clienti di pagare in nero o di pagare ai
suoi dipendenti, con conseguente configurabilità a loro carico dei delitti di
riciclaggio e di intestazione fittizia di beni; ha ritenuto sussistente la gravità
indiziaria anche per il reato associativo, essendo emersa la consapevolezza
dell’indagata dei meccanismi illeciti ed il coinvolgimento in settori strategici, quali
l’ufficio estero, nonché accertato l’aiuto prestato al Cosentino per eludere le
indagini in ordine ai rapporti fittizi tra la società ed altra società americana,
distruggendo la documentazione relativa a conti esteri del Cosentino e ricevendo
presso la propria abitazione documentazione relativa a conti aperti dal Cosentino
in Cina.

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dalla Guardia di Finanza a carico della Gicos Import Export srl di Cosentino

Sul piano delle esigenze cautelari il Tribunale ha ravvisato sia il pericolo di
inquinamento probatorio che di reiterazione, stante la perdurante operatività
della Gicos srl, l’esistenza di fondi esteri ancora da individuare e la prolungata
collaborazione prestata al Consentino.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore della Viglianisi, che
articola i seguenti motivi:
2.1 violazione degli artt. 416 cod. pen., 12 quinquies I. n. 356/92, 648 bis e

Si sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell’anticipare il perfezionamento
del reato di appropriazione indebita al momento della disposizione patrimoniale e
non all’atto dell’interversione del possesso, in quanto la vendita in nero o la
disposizione del credito della Gicos non esprime la volontà di farle proprie,
cosicché nel momento in cui le somme transitavano sui conti della ricorrente il
reato presupposto di appropriazione indebita non si era ancora consumato, con
conseguente esclusione dell’art. 648 bis cod. pen., atteso che il riciclatore riceve
il profitto di un reato consumato. Neppure può ritenersi consumato il reato
fiscale, che si consuma al momento della presentazione della falsa dichiarazione
dei redditi, con la conseguenza che si è in presenza di condotte prodromiche a
tali reati, mancando peraltro, in capo al Cosentino il possesso delle somme in
assenza della condotta della Viglianisi.
Il Tribunale non motiva sul punto, non considera che l’appropriazione
indebita si.. realizza solo attraverso il meccanismo ideato, che consentiva di
prelevare le somme dal conto della ricorrente e consegnarle al Cosentino, e cade
in contraddizione quando afferma che la ricorrente si è attenuta alle direttive del
suo datore di lavoro, escludendo il dolo del concorso nell’appropriazione indebita,
ma non anche il dolo del riciclaggio e della partecipazione associativa. Inoltre, il
Tribunale erra nel ritenere il concorso tra il reato associativo e il riciclaggio, per
essere il reato associativo in grado di generare profitti con conseguente non
configurabilità del riciclaggio e del reato di intestazione fittizia di beni,
comunque, insussistenti per mancanza dell’elemento soggettivo;
2.2 violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. in relazione all’art. 416 cod. pen.,
in quanto la condizione della ricorrente di mera esecutrice delle disposizioni del
Cosentino sarebbe sufficiente ad escluderne la partecipazione all’associazione, al
pari della mancata percezione di profitti;
2.3 violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere il
Tribunale ravvisato il pericolo di inquinamento probatorio anche in presenza di
dati cristallizzati, documentali e intercettivi, e di reiterazione senza tener conto

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157 cod. pen. e vizio di motivazione.

della distanza temporale dai fatti, risalenti al 2013, e ravvisando il pericolo di
recidiva solo nell’aver aiutato il Cosentino;
2.4 violazione di legge in relazione all’aggravante di cui all’art. 4 I. 146/2006
e omessa motivazione sul punto, non avendo il Tribunale considerato che il
Cosentino sarebbe partecipe sia del primo gruppo che del gruppo criminale
organizzato.

1. Il ricorso é infondato, ai limiti dell’inammissibilità, e va rigettato per le
ragioni di seguito illustrate.

2. Del tutto infondato è il motivo relativo al concorso della ricorrente nel
delitto presupposto di appropriazione indebita.
Le censure dePricorrente muovono da un presupposto erroneo, in quanto
trascurano che l’appropriazione indebita contestata è commessa in danno della
società con la conseguenza che il reato si consuma, come correttamente ritenuto
dal Tribunale, già nel momento in cui il Cosentino disponeva dei crediti della
società, derivanti dalle vendite in nero, autorizzando i clienti a pagare in contanti
o con assegni da versare sui conti dei dipendenti, tra cui quelli intestati alla
ricorrente. Già in tale momento il Cosentino disponeva di tali proventi come se
fossero di sua spettanza e non della società, realizzando con tale disposizione
distrattiva l’interversione del possesso, tipica del reato di appropriazione
indebita.
La valutazione è corretta e conforme all’orientamento di questa Corte,
secondo il quale il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo, che si
consuma con la prima condotta appropriativa e cioè nel momento in cui l’agente
compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere
questa come propria (Sez. 2, n. 40870 del 20/06/2017, Narducci, Rv. 271199).
Anche la circostanza che la ricorrente si limitasse ad eseguire le disposizioni
del suo datore di lavoro risulta erroneamente interpretata nel ricorso, avendo il
Tribunale chiarito che in alcun modo la ricorrente, per posizione, potesse
intervenire o concorrere nella decisione distrattiva, spettante unicamente al
Cosentino, amministratore della società, pur essendo consapevole della finalità
distrattiva e della provenienza illecita delle somme transitate sui conti correnti a
lei intestati. In tale prospettiva è evidente l’inconsistenza della tesi difensiva
della mancata appropriazione delle somme da parte della ricorrente, che doveva
solo consentire ed agevolare, schermandone la provenienza illecita,
l’incameramento da parte del Cosentino.

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CONSIDERATO IN DIRITTO

2. La ricostruzione delle modalità operative dell’ingranaggio ideato e
realizzato dal Cosentino, per sua stessa ammissione (pag. 17-18 dell’ordinanza),
con il concorso dei familiari e dei dipendenti, e la documentazione acquisita
dimostrano che sin dal 2006 sul conto acceso a nome della ricorrente sono
transitate somme per oltre 370 mila euro; che all’estinzione del conto nell’aprile
2009 corrispose l’accensione di altro conto, sul quale risultano transitati oltre
277 mila euro prima dell’estinzione, avvenuta il 9 maggio 2011, cosicché i conti,

mediante l’emissione di assegni in proprio favore o in favore di altri dipendenti,
contestualmente monetizzati allo sportello con prelevamento delle somme in
contanti, destinate al Cosentino.
Tale meccanismo correttamente è stato ritenuto integrare i reati contestati
di intestazione fittizia e di riciclaggio, sorretti da dolo, in ragione dell’anomalia
delle operazioni descritte e dell’insostenibilità della tesi dell’assenza di
consapevolezza della ricorrente, che vedeva versare sui propri conti assegni dei
clienti della Gicos srl senza averne titolo, e li monetizzava, girandoli a se stessa o
ad altri dipendenti per la successiva consegna al Cosentino.
Precisato che l’art. 12 quinquies I. n. 356/92 punisce la fittizia intestazione,
comunque commessa, di un bene ad un qualsiasi soggetto terzo, al fine di
eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di
agevolare la commissione dei reati di riciclaggio, come ritenuto da questa Corte,
il reato è configurabile in capo all’autore del delitto presupposto, il quale
attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o
altre utilità, di cui rimanga effettivamente “dominus”, al fine di agevolare una
successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo (Sez. un.
n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259590) come avvenuto nel caso di
specie.
E’ altrettanto pacifico che il reato di intestazione fittizia o di fraudolento
trasferimento di denaro, beni o altra utilità al fine di agevolare la commissione
del delitto di riciclaggio, avendo una sua autonoma e distinta valenza
strumentale, concorre con il riciclaggio di denaro provento di attività illecite, in
quanto è ad esso funzionale: una volta dimostrato, come nel caso di specie, il
concorso della ricorrente con il Cosentino nell’intestazione fittizia, avendo la
stessa accettato l’intestazione fittizia di conti correnti per creare una evidenza
formale difforme dalla realtà con la finalità di schermare la provenienza illecita
del danaro e di agevolare la commissione del successivo delitto di riciclaggio del
denaro, nella ragionevole previsione della possibilità di realizzare le operazioni

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alimentati da fondi di provenienza illecita, venivano progressivamente svuotati

economiche utili per effettuare il riciclaggio, deve ritenersi realizzata la condotta
tipica di entrambi i reati.

3. Infondato nonché generico è il motivo relativo alla configurabilità del reato
associativo a fronte dell’ampia ed esaustiva motivazione offerta dal Tribunale,
che ha illustrato la pluralità di elementi sui quali è fondata la partecipazione della
ricorrente e la chiara consapevolezza dei meccanismi illeciti utilizzati dal gruppo
per consentire al Cosentino di accumulare enormi ricchezze illecite, frodando il

conversazioni intercettate e dalle attività compiute dall’indagata per tutelare,
anche in costanza di indagini, il Cosentino ed i fondi esteri, integranti un più che
concreto contributo alla realizzazione e consolidamento dei risultati e dei profitti
illeciti conseguiti (pagine da 25 a 35).

4.

Parimenti infondato, oltre che generico, è il motivo relativo alla

sussistenza dell’aggravante transnazionale, risultando dimostrata l’esistenza di
gruppi organizzati, operanti stabilmente all’estero, distinti dall’associazione
costituita in Italia e funzionali a realizzare le operazioni finanziarie estere di
riciclaggio (pagina 35 dell’ordinanza impugnata).
Non essendovi sovrapposizione né immedesimazione dell’associazione con il
gruppo organizzato, che ha fornito un rilevante contributo per la commissione
dei reati fine, l’aggravante è correttamente ritenuta sussistente per ragioni
oggettive, riferendosi alla sfera di azione di un gruppo organizzato operante in
più di uno stato; né è di ostacolo alla configurabilità dell’aggravante la
circostanza che dei due gruppi faccia parte il Cosentino, atteso che l’eventuale
responsabilità non discende solo dall’appartenenza al sodalizio criminoso, ma
dall’aver fornito un contributo materialmente o moralmente rilevante, secondo i
comuni principi in tema di concorso di persone nel reato (Sez. 5, n.7641 del
17/11/2016 dep. 2017, Merisio, Rv. 269371).

5. Infondato è anche il motivo relativo alle esigenze cautelari, avendo il
Tribunale giustificato la valutazione sia sul piano dell’inquinamento probatorio
che della reiterazione dei reati, nonostante si tratti di fatti risalenti, in ragione
dell’attività di occultamento di prove e di agevolazione posta in essere dalla
ricorrente nel corso degli anni e, come già detto, persino nel corso delle indagini.
La prognosi negativa formulata risulta concretamente ancorata all’operatività
ancora attuale della società ed all’attività di indagine ancora in corso, diretta ad
individuare i conti esteri del Cosentino, non ancora rintracciati, e soprattutto, al
rapporto fiduciario, che lega l’indagata al datore di lavoro e che, alla luce della

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fisco ed esportando capitali all’estero, concretamente emergente dalle

protrazione della condotta agevolativa per un lungo periodo di tempo e della
pluralità e reiterazione della stessa nel tempo, giustifica l’intervento cautelare.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso, il 20/03/2018.

Il Consiglier estensore
Anna Cri ‘diolo

Il Pres),dente
Giacom Paoloni

00’

processuali.

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