Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17996 del 11/02/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17996 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TERAZZI MAURIZIO N. IL 29/10/1988
avverso la sentenza n. 2307/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
08/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
CIAMPI;

Data Udienza: 11/02/2015

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata l’affermazione di penale
responsabilità di Terazzi Maurizio, ritenuto in primo grado responsabile del reato di guida in
stato di ebbrezza (fatto accertato in Verbania il 10 dicembre 2011).
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e contraddittorietà
della motivazione, nonché omesso esame di una prova decisiva in relazione all’affermazione di
penale responsabilità.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi manifestamente infondati.
Questa Corte ha già ripetutamente affermato che in occasione dell’esecuzione degli
accertamenti previsti dall’art. 186 C.d.S., comma 5 non è richiesto il consenso dell’interessato,
diverso ed ulteriore da quello che è previsto in linea generale per l’attività terapeutica (cfr., ad
esempio, Sez. 4, Sentenza n. 1522 del 10/12/2013, Lo Faro, Rv. 258490). Ciò in quanto il
legislatore, nel porre la previsione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 5, ha unicamente inteso
garantire che gli accertamenti siano condotti da personale sanitario all’interno di struttura
sanitaria. Ove si tratti di soggetto conducente che, perché rimasto coinvolto in incidente
stradale, sia stato sottoposto a cure mediche, non assume alcun rilievo che l’accertamento del
tasso alcolennico venga eseguito solo perché richiesto dagli organi della Polizia stradale o per
decisione congiunturale o prassi operativa della struttura sanitaria. Ne deriva la correttezza
della statuizione assunta. L’affermazione del ricorrente secondo la quale nel caso di specie il
al
di
fuori
di
un
protocollo
ematico
sarebbe
stato
eseguito
prelievo
medico di pronto soccorso è palesemente destituita di fondamento, atteso che dalla sentenza
impugnata emerge che il Terazzi venne soccorso in stato di incoscienza sul luogo del sinistro
da autoambulanza. Né infine vi è alcuna enunciazione della prova asseritamennnte decisiva di
cui si era chiesta l’ammissione.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni
di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento 1121311-41′..t
delle spese processuali ed al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 11 febbraio 2015
Il Consigliere estensore

Il Prfdente

OSSERVA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA