Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17995 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17995 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VIGNA MARIA SABINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TISBA VALERIO nato il 18/04/1986 a ROMA

avverso l’ordinanza del 13/11/2017 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS che chiede l’annullamento
senza rinvio limitatamente al reato di lesioni e rigetto nel resto.
Udito il difensore,avv. Luigi VINCENZO quale sost.proc. dell’ avv. Guido
GABRIELLI che insiste per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma, sezione per il
riesame, ha annullato parzialmente l’ordinanza di custodia cautelare in carcere
emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 26
ottobre 2017 nei confronti di Valerio Tisba in relazione al solo reato di
maltrattamenti in danno di Laura Tocci, confermando il provvedimento per i reati
di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo E) e di lesioni aggravate ai sensi

2. Il ricorrente, con motivi affidati al difensore di fiducia, e di seguito
sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., chiede l’annullamento
dell’ordinanza impugnata perché inficiata da plurimi vizi di violazione di legge e
motivazionali. Denuncia, in particolare:
2.1. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 582, 576, 585 cod. pen.;
273, comma 2, 346, 381, comma 3, 391, comma 5, cod. proc. pen.; manifesta
illogicità della motivazione per travisamento del contenuto del verbale di arresto
e del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dalla parte offesa Laura
Tocci in data 23 ottobre 2017 (che escludono la volontà di proporre querela).
Le lesioni contestate a Tisba devono ritenersi semplici e non aggravate e,
conseguentemente, in relazioni ad esse, stante l’assenza di querela, è preclusa
l’applicabilità di qualsiasi misura cautelare personale.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla
sussistenza delle esigenze cautelari in relazione al reato di resistenza a pubblico
ufficiale. Sia il G.i.p. che il Tribunale del riesame argomentano unicamente in
ordine alla degenerazione dei rapporti personali tra l’indagato e la persona offesa
Laura Tocci, con ulteriori rilievi circa la ritenuta inadeguatezza degli arresti
domiciliari, attesi i pregressi litigi presso il domicilio dell’indagato.
Non vi è nell’ordinanza alcuna motivazione in ordine alla sussistenza delle
esigenze cautelari per il reato di cui all’art. 337 cod. pen..
2.3. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 275, comma

2-bis, cod.

proc. pen..
Il Tribunale del riesame ritiene che all’indagato non potrà essere inflitta una
pena detentiva inferiore a tre anni di reclusione e tantomeno potrà essere
concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena in considerazione
della pluralità degli episodi in contestazione, del loro ripetersi e dei limiti edittali
di pena. Anche in questo caso manca la motivazione in relazione al delitto di
resistenza a pubblico ufficiale, nell’ambito del quale, peraltro, nessuna lesione è
stata procurata agli agenti operanti.

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dell’art. 576 comma 1 cod. pen. di cui al capo D), commessi il 23 ottobre 2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di cui appresso.

2. Il primo motivo di ricorso coglie nel segno, posto che le lesioni contestate
al capo D) di incolpazione provvisoria risultano contestate come semplici e non
aggravate.
L’ordinanza applicativa della misura, conformemente alla richiesta avanzata

all’art. 576, comma primo, n. 5, cod. pen., che, a seguito, del giudizio di
insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di maltrattamenti,
non aveva più ragion d’essere.
In ragione di ciò il Collegio della cautela riformulava l’imputazione
provvisoria di cui al capo D), nella parte conclusiva della motivazione e nello
stesso dispositivo dell’ordinanza impugnata, qualificando il fatto ai sensi degli
artt. 582, 585 in relazione all’art. 576, comma primo, n. 1, cod. pen..
Anche l’aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 1, cod. pen., che
rinvia alle circostanze previste dall’art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., però,
non ha ragion d’essere, non potendosi più ravvisare alcun nesso teologico con
altre ipotesi delittuose.
In ogni caso, in motivazione, nulla si osserva in ordine ad eventuali
circostanze aggravanti.
Ne consegue che il riferimento all’art. 576, comma primo, n. 1, cod. pen.
deve ritenersi frutto di errore materiale; diversamente, esso costituisce una
erronea qualificazione giuridica del fatto sotto il profilo della circostanza
aggravante, da un lato priva di motivazione, dall’altro manifestamente
contraddittoria con la ritenuta insussistenza del reato di cui all’art. 572 cod. pen..
Il Tribunale del riesame di Roma, in conclusione, ha ritenuto la sussistenza
dell’aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 1, cod. pen. (che rende
procedibile di ufficio il reato di lesioni) in realtà insussistente.
Le lesioni contestate a Tisba devono, quindi, ritenersi semplici e non
aggravate e, conseguentemente il reato è improcedibile per mancanza di valida
querela.
La parte offesa, del resto, espressamente sentita sul punto, ha escluso la
sua volontà di presentare querela.
2.1. Le misure cautelari personali per reati procedibili a querela
presuppongono, infatti, la sussistenza della condizione di procedibilità, restando
esse inibite anche nelle ipotesi in cui la condizione di procedibilità possa ancora
intervenire.
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dal Pubblico ministero, contemplava l’ipotesi di cui agli artt. 582, 585 in relazione

La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che tra le cause di non
punibilità la cui emergenza (in termini di certezza e non di mera possibilità)
importa l’inapplicabilità delle misure cautelari, giusto il disposto dell’art. 273,
comma 2, cod. proc. pen., rientra anche il difetto di una condizione di
procedibilità, come è dato argomentare anche da quanto previsto dall’art. 129,
comma 1, cod. proc. pen., che, nello stabilire l’obbligo della immediata
declaratoria di determinate cause di non punibilità, ha riguardo anche alla
mancanza di una condizione di procedibilità (Sez. 5, n. 24696 del 23/04/2014,

Sul piano interpretativo va anche considerato il disposto dell’art. 381,
comma 3, cod. proc. pen., che consente l’arresto soltanto se la querela venga
proposta, anche con dichiarazione orale, resa agli agenti operanti ed impone
l’immediata liberazione, se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela.
Ne consegue che il giudice, investito del controllo di un’ordinanza in materia
cautelare, ha il potere-dovere di sindacare anche l’esistenza della condizione di
procedibilità eventualmente necessaria, disponendo la caducazione della misura
ove accerti la mancanza della condizione in parola (Sez. 1, n. 2128 del
09/05/1994, Rv. 197879).
2.2. L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata sul punto in
considerazione del ravvisato vizio di legge, con rinvio al Tribunale del riesame
che dovrà attenersi al principio di diritto secondo il quale le misure cautelari
personali presuppongono la sussistenza della condizione di procedibilità
rappresentata dalla querela, restando le stesse inibite anche nelle ipotesi in cui la
condizione di procedibilità possa ancora intervenire, ma non sia stata di fatto
proposta.

3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati
congiuntamente.
Quanto al reato di resistenza a pubblico ufficiale, in ordine al quale la difesa
non ha contestato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si ravvisa un
vizio di motivazione da parte del Tribunale del riesame in ordine alle esigenze
cautelari.
Il Collegio della cautela, infatti, nel ritenere la sussistenza delle stesse,
richiama le continue liti tra Tisba e Tocci e valorizza la violenza esercita nei
confronti della stessa da parte dell’imputato oramai fuori controllo, considerato
anche l’uso smodato di alcol e di droga.
Nessuna motivazione viene, invece, fornita con riferimento allo specifico
pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 337 cod. pen..

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Rv. 260572; Sez. 4, n. 42022 del 06/11/2006, Carta, Rv. 235677).

Il Tribunale capitolino considera, inoltre, inadeguata la misura degli arresti
domiciliari presso il domicilio dell’indagato, essendo stato lo stesso in passato
teatro di scenate e litigi che avevano portato all’intervento della polizia; difetta la
valutazione di adeguatezza di tale misura con riferimento al reato di resistenza a
pubblico ufficiale.
Infine, anche la motivazione sul giudizio di sussistenza delle condizioni di
applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere a Tisba, nonostante i
limiti previsti dall’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. è incentrata unicamente

sia fatto alcun cenno al reato di resistenza a seguito del quale, peraltro, gli
operanti non riportavano alcuna lesione.
3.1. L’ordinanza impugnata deve essere annullata anche con riferimento al
ravvisato vizio di motivazione.
Il giudice del rinvio dovrà rivalutare il profilo delle esigenze cautelari anche
sulla scorta delle conclusioni in tema di qualificazione giuridica del fatto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Roma Sezione per il riesame.
Così deciso il 21 febbraio 2018

sulla pluralità degli episodi di lesioni in danno della parte offesa Tocci, senza che

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