Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17994 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17994 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VIGNA MARIA SABINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZANINI VALERIO nato il 25/04/1959 a SAN BONIFACIO
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 31/10/2017 del TRIB. LIBERTA’ di VERONA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS che chiede il rigetto del
ricorso.
Udito il difensore, avv. Marco Antonio DAL BEN che si riporta al ricorso e ne
chiede l’accoglimento.

Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Verona ha
rigettato la richiesta ex art. 324 cod. proc. pen. formulata da Zanìni Valerio
avverso il decreto di sequestro preventivo dei locali adibiti a studio odontoiatrico
nella disponibilità di Dental s.a.s. nonché della strumentazione e dei farmaci ivi
rinvenuti emesso dal G.i.p. di Verona in data 17 ottobre 2017.

2. Avverso l’ordinanza ricorre Zanini, a mezzo del difensore di fiducia,

proc. pen., difettando il fumus commissi
Non è stato riscontrato, infatti, alcun paziente presente nella struttura
oggetto di sequestro, né è stato individuato alcuno specifico intervento riferibile
al ricorrente che integri i presupposti del reato di cui all’art. 348 cod. pen..
La società Dental s.a.s. svolge servizio odontoiatrici tramite le prestazioni
professionali di medici, diversi dall’indagato, regolarmente iscritti all’albo
professionale e che emettono nei confronti di detta società fatture mensili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve, conseguentemente, essere rigettato per í
motivi di seguito esposti.

2. È orientamento costante che il ricorso per cassazione contro ordinanze
emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per
violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in
iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere
l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto
mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
(Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto).
(Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 Rv. 239692 Ivanov); ancora, è ammissibile il
ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro
preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione
del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente,
perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda
contestata e l’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez.
6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).

2

deducendo come unico motivo la violazione di legge in relazione all’art. 321 cod.

2.1. Nella specie, l’ordinanza impugnata ha confermato la sussistenza del
fumus delicti sul fondamentale rilievo secondo il quale, al momento dell’accesso

degli operanti, il ricorrente, socio accomandatario della società, si trovava
all’interno dello studio unitamente alla segretaria e ad altre tre donne; tutti, ad
eccezione della segretaria, indossavano il camice verde.
Il Collegio della cautela ha sottolineato, altresì, che Zanini non risultava
abilitato alla professione odontoiatrica e che le ricevute fiscali prodotte dalla
difesa, a dimostrazione del fatto che all’interno delle strutture della società

evidente discontinuità. Ed invero, delle 126 ricevute emesse nel primo semestre
del 2017, solo 28 erano riferibili a professionisti esterni iscritti all’albo degli
odontoiatri. Quanto al periculum in mora, l’utilizzo del locale, delle attrezzature
e dei beni è stato correttamente ritenuto strumentale allo svolgimento della
illecita attività.

3. Pertanto, in presenza del congruo apparato argomentativo esposto, il
ricorso appare destituito di fondamento, dovendosi ritenere del tutto casuale
che, al momento dell’accesso degli operanti all’interno del locale, non si stesse
praticando alcuna attività odontoiatrica.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 21 febbraio 2018

Il Consiglir estensore

Il Presidente

Maria Sei.Vìgna

Vin9enzo Rotun

esercitavano la libera professione degli odontoiatri, risultavano emesse con

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