Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17994 del 11/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17994 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI SALVO FILIPPO N. IL 03/08/1973
avverso la sentenza n. 1527/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
19/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 11/02/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 19/6/2013, la corte d’appello di Trieste, pur ridimensionando il trattamento sanzionatorio, ha confermato la condanna di Filippo Di Salvo alla pena di giustizia in relazione a diversi episodi di concorso nello
spaccio di sostanza stupefacente (cocaina), commessi, in continuazione tra loro,
nei luoghi e nelle date indicate nei capi d’imputazione.

2. Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto

per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, concludendo per l’annullamento della condanna impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi considerare, detti motivi, affetti da aspecificità.
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 co. 1 lett. c), c.p.p., all’inammissibilità del ricorso (Sez. 4, Sentenza n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473).
Nella concreta fattispecie, la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto
del proprio convincimento, vagliando analiticamente le questioni sottoposte al
suo esame ed evidenziando come la responsabilità dell’imputato emergesse in
modo evidente sulla base degli elementi di prova acquisiti, adeguatamente ricostruiti dai giudici del merito sulla base di una motivazione coerentemente e plausibilmente elaborata.
Osserva sul punto il collegio come le censure sollevate dalla difesa, rispetto
alle argomentazioni dipanate nella sentenza, valgono ad esprimere unicamente
un generico dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dai giudici di primo e di secondo grado), invitando a una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente coerente e argomentata con linearità, non apprezzandosi, nelle argomentazioni proposte dalla ricorrente, quei
profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero assumere rilevanza in questa sede.

2

ricorso per cassazione l’imputato, censurando la decisione della corte territoriale

4. All’accertamento dell’inammissibilità del ricorso segue, a norma
dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga-

la Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11/2/2015

Il Consigliere est.

mento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 al-

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