Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17992 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17992 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASCIATO VINCENZO nato il 15/07/1956 a SANT’ANGELO DEL PESCO

avverso la sentenza del 02/11/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO
CANEVELLI che ha concluso per l’inammissibilita’.

Data Udienza: 20/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Accogliendo l’appello proposto dal P.m. di Macerata avverso la sentenza
emessa il 4 luglio 2008 dal G.u.p. del Tribunale di Macerata, che, all’esito di
giudizio abbreviato, aveva assolto Casciato Vincenzo dai reati di concussione
contestati, ai sensi dell’art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. per
insussistenza del fatto, la Corte di appello di Ancona ha riformato la sentenza e
ha dichiarato l’imputato colpevole del reato continuato ascrittogli e, in concorso

diminuente di rito, lo ha condannato alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione
con i doppi benefici e la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici
uffici.
All’imputato, brigadiere della Guardia di Finanza, si contesta di aver ottenuto
a prezzo vile, dallo stesso determinato, consistenti quantitativi di pesce,
acquistati presso la pescheria “l’Azzurro del Mare” di Pigini Paola e Pigini
Nazzareno in una prima occasione, risalente al 2003, facendo riferimento ad una
contravvenzione elevata nei confronti di Pigini Roberto, rispettivamente fratello e
figlio dei titolari, e richiedendo nell’occasione un quantitativo di pesce necessario
per una cena di circa 20 persone, ed in una seconda occasione, rilevando e
facendo osservare alla Pigini una presunta irregolarità, non verbalizzata né
contestata, contestualmente richiedendo una quantità di pesce analoga a quella
richiesta la prima volta, che stabiliva di pagare ed effettivamente pagava 150
euro, oltre a prelevarne altro, in tal modo abusando della qualità e dei suoi
poteri ed inducendo le persone offese a consegnargli indebitamente notevoli
quantità di pesce.
Quanto al primo episodio, pur non ritenendo inattendibili le persone offese, il
giudice di primo grado aveva rilevato un insanabile contrasto in ordine al
quantitativo di pesce, al valore ed al prezzo versato, tra le dichiarazioni dei Pigini
e quelle del Fraticelli, che aveva ritirato il pesce e consegnato la busta, ricevuta
dall’imputato, contenente la somma di 220-230 euro, contata dinanzi a lui dalla
Pigini, in quanto avrebbe dovuto organizzare la cena per il compleanno della
moglie dell’imputato, svoltasi il 21 giugno 2003; ulteriore contrasto era stato
rilevato tra le dichiarazioni delle persone offese e quelle della Tacconi e della
Baldoncini, che provvidero a pulire il pesce nell’occasione ed avevano indicato
una consistenza del prodotto pari a 15-18 Kg. Il giudice aveva ritenuto attendibili
le dichiarazioni dei testimoni, in quanto il ricordo era collegato ad un episodio
preciso, trattandosi del compleanno della moglie dell’imputato.
Il secondo episodio era scaturito da un controllo effettuato dall’imputato e
dal collega Palombo il 24 marzo 2006 presso la pescheria, nel corso del quale il

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di attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 323 bis cod. pen. con la

Casciato aveva rilevato un’irregolarità per mancata annotazione sul libro delle
presenze della dipendente Cignoni Solange e, fattolo notare alla Pigini, senza
procedere a contestazione, aveva richiesto di fornirgli per gratitudine pesce per
una cena di 20 persone, pretendendo un trattamento di favore ed aggiungendo
che non avrebbe pagato più di 150 euro; si era poi presentato il 7 aprile 2006
per ritirare il pesce, pagando detta somma e senza volere lo scontrino. Il
controllo risultava dalle scritture di servizio, ma, secondo il primo giudice, nel
racconto della Cignoni e del Palombo l’episodio divergeva circa il momento

ritenute affidabili a causa dei dissapori con il Casciato ed anche in ordine al
quantitativo di pesce ed al prezzo le dichiarazioni della Pigini divergevano da
quelle della Samapolesi e del Marinelli, testi della difesa: pertanto, le divergenze
rilevate non consentivano di pervenire all’affermazione di responsabilità.
Diversamente, la Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni delle
persone offese sia quanto al primo episodio, perché riscontrate dal verbale di
contravvenzione, elevato a carico di Pigini Roberto il 25 settembre 2002, e dalle
dichiarazioni di Pigini Nazzareno, Cignoni Solange e Palombo Roberto, dalla
querela sporta nei confronti del Palombo e dalle informative del Comando della
Compagnia G. di F. nonché dall’ammissione dell’imputato di aver effettuato due
controlli presso la pescheria e dalla preoccupazione del collega Palombo di essere
coinvolto nel secondo episodio, avendo partecipato al controllo, in quanto la
Pigini aveva chiamato il 117 per denunciare la condotta del Casciato, che aveva
preteso il suo silenzio sulla vicenda e poi il pagamento della somma di 230 euro
quale contributo per la cena a base di pesce, alla quale aveva partecipato,
somma che egli consegnò al fine di non avere più altri rapporti con il Casciato.

d

Per il primo episodio la Corte di appello ha svalutato sia le dichiarazioni del
Fraticelli e degli altri testimoni, evidenziandone le incongruenze quanto al
quantitativo ritirato, a quello pulito ed al numero dei commensali, sia quelle del
Marinelli per il secondo, ritenendole insufficienti ed inidonee a provare l’acquisto
di un minor quantitativo di pesce e la congruità del prezzo pagato, che poteva
essere documentato dallo scontrino fiscale, invece, rifiutato dall’imputato,
secondo la Pigini, con condotta incompatibile con la funzione svolta e con le
particolari modalità nelle quali gli acquisti maturarono, susseguenti ad accessi
eseguiti in adempimento del proprio servizio. E’ stato anche osservato che in
relazione al minor quantitativo, riferito dai testimoni per la seconda fornitura,
non poteva escludersi che l’imputato ne avesse conservato una parte ed è stata
ritenuta irrilevante la circostanza che l’imputato avesse preteso la restituzione
della somma di 230 euro dal Palombo, che aveva preso le distanze da
quell’episodio.

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dell’allontanamento del Palombo; inoltre, le dichiarazioni del Palombo non erano

La Corte di appello ha anche sottolineato che, non essendo ipotizzabile un
complotto ordito dalle persone offese e dai testi di accusa (una dipendente ed
ufficiali della G. di F. di altri reparti territoriali), doveva ritenersi che in entrambe
le occasioni l’imputato avesse abusato della propria qualità e, minacciando di
poter eseguire controlli sull’attività o sugli appartenenti alla famiglia dei titolari,
avesse preteso due rilevanti forniture di pesce, corrispondendo un prezzo vile,
con condotte integranti la concussione.

chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
2.1 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in
relazione alla sussistenza del fatto, in quanto la Corte di appello ha svalutato le
valutazioni espresse dal G.u.p., che aveva vagliato le singole testimonianze e
ritenuto insanabile il contrasto tra i quantitativi di pesce ordinati ed il prezzo
pagato, secondo le dichiarazioni delle persone offese e quelle dei testimoni (per
entrambi gli episodi concussivi le persone offese avevano dichiarato che
l’acquisto aveva ad oggetto un quantitativo necessario per una cena con 20
persone, mentre i testimoni della difesa avevano indicato 10-12 persone; il
prezzo per il primo episodio sarebbe stato di 100 euro, mentre il teste, che
provvide materialmente al pagamento, ha riferito di aver pagato 220-230 euro;
per il secondo episodio, a fronte della somma di 150 euro, indicata dalla persona
offesa, il testimone ha riferito di aver restituito al Casciato la somma di 230
euro). I giudici di secondo grado hanno stravolto la decisione, ritenendo
inattendibili sei dichiaranti, che il giudice di primo grado aveva invece, ritenuto
attendibili, senza offrire alcuna motivazione o giustificazione a sostegno della
diversa valutazione; con argomento inconsistente ed illogico i testi dell’accusa
sono stati ritenuti attendibili, avendo la Corte di appello affermato che altrimenti
si dovrebbe ritenere ipotizzabile un complotto ordito ai danni del Casciato; si
sottolinea l’irrilevanza degli elementi utilizzati a sostegno della colpevolezza, non
essendo pretendibile che l’imputato dovesse conservare lo scontrino di un
acquisto risalente al 2003 e risultando solo congetturale l’ipotesi formulata dalla
Corte di appello circa la differenza di peso dei quantitativi acquistati;
2.2 inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157, 160 e 161 cod.
pen. in quanto per il primo episodio concussivo, verificatosi il 19 giugno 2003 ed
inquadrabile nell’ipotesi dell’art. 319 quater cod. pen., stante la contestata forma
induttiva della concussione, la prescrizione è maturata nel giugno 2013 (con il
decorso di 10 anni, dovendo aversi riguardo al limite di pena previsto dalla legge
n. 190/ 2012) quindi, ben prima della sentenza di appello;

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i/

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che ne

2.3 erronea applicazione della legge penale in punto di irrogazione della
pena, in quanto nel fissare la pena base in misura pari al minimo edittale
previsto dall’art. 317 cod. pen. la Corte di appello non ha tenuto conto che
doveva invece, avere riguardo al minimo edittale previsto dall’art. 319

quater

cod. pen., stante la continuità normativa tra le due ipotesi dopo la riforma del
2012, con conseguente applicazione ex art. 2, comma 4, cod. pen. della pena
prevista per tale reato dalla legge del 2012, in quanto più favorevole della
modifica introdotta dalla legge n. 69/2015, che ha inasprito le pene per detto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, in quanto la sentenza impugnata ha riformato, su
appello del P.m., la sentenza assolutoria di primo grado in forza di una diversa
valutazione delle prove dichiarative ritenute decisive, senza procedere alla
rinnovazione delle stesse.
Come in precedenza illustrato la decisione è fondata unicamente sulla
diversa valutazione delle prove dichiarative, apprezzate in chiave difforme da
quella del giudice di primo grado, secondo la lettura proposta e sollecitata
dall’appellante, come si evince dal testo della sentenza impugnata, che muove
proprio dall’impostazione critica del P.m. e perviene all’affermazione di
responsabilità dell’imputato in base ad una diversa valutazione di attendibilità dei
testimoni a discarico, valorizzando, invece, le dichiarazioni delle persone offese e
le circostanze, che le indussero a denunciare l’episodio concussivo più recente e
quello più risalente.
Deve ritenersi ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale, affermato
dalle Sezioni unite nella sentenza n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv.
267487 e confermato nella sentenza n. 18620 del 19/01/2017 Patalano, Rv.
269787, secondo il quale la previsione contenuta nell’art. 6, par.3, lett. d) della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, relativa al diritto dell’imputato di esaminare o fare esaminare i
testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a
discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU – che
costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne – implica che
il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso
la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all’esito del giudizio
abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative,
non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale
dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 603,

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reato.

comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso
l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute
decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.
Come precisato in dette sentenze, la mancata rinnovazione delle prove
dichiarative, poste a fondamento della sentenza di secondo grado che ribalti, su
appello del P.m., la decisione liberatoria del giudice di primo grado, fondata su
quelle prove orali, ritenute decisive, integra, di per sé un vizio di motivazione
della sentenza per violazione del canone di giudizio prescritto dall’art. 533 cod.

manifesta illogicità della motivazione proprio in relazione alla valutazione delle
prove dichiarative ritenute decisive, la sentenza deve essere annullata con rinvio.
Tale ragione, preliminare ed assorbente, impone l’annullamento della
sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di
Perugia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di
appello di Perugia.
Così deciso, il 20/03/2018.

Il Consigliere estensore
Anna Cris olo

Il Presidente
Giacoribo Pailloni

proc. pen. e, nel caso in cui il ricorrente abbia censurato la contraddittorietà e

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