Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1799 del 09/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1799 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da PRATICO’ ANTONINO, n. a Reggio Calabria il 23
novembre 1959
avverso la sentenza del 21.6.2012 della Corte d’appello di Catania
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Gioacchino Izzo che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
la Corte osserva:

DEPOS’TATA IN CA NCELLERIA

IL

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Data Udienza: 09/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza del 18/11/2010 il Tribunale di Catania condannava

PRATICO’ ANTONINO alla pena di anni uno e giorni 15 di reclusione (di cui gg. 15
a titolo di aumento in continuazione per il reato giudicato con sentenza n.
259/09), avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 10 ter D. Lgs n.
74/00 perché, quale legale rappresentante della “MA.G.FIVEs.r.l.”, con sede in
San Pietro Clarenza, ometteva di versare entro i termini di legge l’imposta sul
valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale 2007 per l’anno di

infraquinquennale (in Catania nel dicembre 2007).
2. Avverso tale decisione, entro i termini di legge, l’imputato proponeva
impugnazione davanti a questa Corte di Appello assumendo di non avere mai
avuto conoscenza dell’atto di contestazione notificato dall’Agenzia delle Entrate
con il quale venivano comunicate le irregolarità commesse e ciò in quanto detta
comunicazione formale era stata notificata a mani della suocera del Praticò che
non era persona convivente con l’imputato. A tale fine ha richiesto, previa
rinnovazione dell ‘istruttoria dibattimentale, l’acquisizione del certificato relativo
allo stato di famiglia al fine di comprovare detta circostanza. In subordine
chiedeva la riduzione della pena, ritenuta eccessiva rispetto alla natura ed entità
del fatto, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche e, in via
ancor più gradata, censurava il mancato riconoscimento del beneficio della
sospensione condizionale della pena.
Con sentenza del 21/06/2012 la Corte d’appello di Catania confermava la
sentenza emessa dal Tribunale di Catania e condannava l’imputato al pagamento
delle ulteriori spese processuali.
3. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione
con quattro motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

imposta 2006 per un totale di C 105.738,00. Con la recidiva specifica ed

In particolare il ricorrente deduce di non aver avuto la notifica dell’avviso
dell’agenzia delle entrate e si duole della mancata concessione delle attenuanti
generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Il ricorso è inammissibile.
Correttamente la Corte d’appello ha rilevato che l’art. 10 ter d.lgs. n. 74
del 2000, inserito con il D.L. 4 luglio del 2006, art. 35, comma 7, convertito con
modificazioni nella L. 4 agosto del 2006, ha introdotto una nuova fattispecie
criminosa diretta a sanzionare l’omesso versamento dell’IVA in base alle
risultanze della dichiarazione annuale. Trattasi di reato istantaneo, che si
perfeziona con la scadenza del termine previsto per il versamento dell’acconto
8767/3 r.g.n

2

u.p. 9 ottobre 2013

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relativo al periodo di imposta successivo, termine che scade il 27 dicembre. Ne
consegue che nessuna incidenza sulla configurahilità dell’illecito penale assume
la circostanza che sia stata comunicata o meno l’avvenuta irregolarità ovvero
l’omesso versamento trattandosi di reato già perfezionato al momento della
scadenza del termine del 27 dicembre. La comunicazione dell’Agenzia delle
Entrate, al più, consente al destinatario di avvalersi della procedura di
accertamento per adesione e, quindi, godere dell’attenuante speciale di cui
all’art. 13 del d.lgs. n. 74/00. Peraltro nella specie la comunicazione era stata

postale ben può essere effettuata, a norma dell’art. 7 legge n. 890/82, anche a
mani di “persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui “,
quale nella specie la suocera dell’imputato, Tropea Maria.
La Corte territoriale ha motivato anche la mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche facendo leva sui precedenti specifici del Praticò
formulando cosi un giudizio di valore sulla personalità dell’imputato, tale da
sconsigliare la concessione del beneficio.
Quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena la Corte
territoriale ha puntualmente motivato anche sul punto rilevando che il Praticò
aveva goduto già due volte del beneficio di cui all’art. 163 c.p..

3. La corte d’appello ha quindi puntualmente motivato sia in ordine alla
non decisività della rituale notifica dell’avviso dell’agenzia delle entrate recante
l’invito al pagamento dell’imposta suddetta; sia in ordine alla mancata
concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione
condizionale della pena
Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere
delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00

PER QUESTI MOTIVI
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

effettuata con notifica a mezzo posta e la consegna del plico da parte dell’agente

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