Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17989 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17989 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FORTUGNO ANDREA nato il 02/03/1972 a ROMA

avverso la sentenza del 19/12/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO
CANEVELLI
che ha concluso per l’inammissibilita’.

Data Udienza: 20/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Fortugno Andrea propone ricorso avverso la sentenza
indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma, in riforma della
sentenza emessa, all’esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Velletri il 18
febbraio 2016, che aveva condannato l’imputato alla pena di anni 6 di reclusione
e 20 mila euro di multa per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90, riconosciute

pena ad anni 5 di reclusione e 20 mila euro di multa, confermando nel resto la
sentenza appellata.
Ne chiede l’annullamento per mancanza di motivazione, a fronte della
deduzione formulata in appello in ordine all’aumento applicato a titolo di
continuazione tra il reato più grave di detenzione di grammi 67 di cocaina ed i
reati satellite (detenzione di 3 grammi di hashish e di 10 grammi di marijuana),
per i quali è stata applicata la pena di un anno di reclusione, traducendosi la
mancanza di motivazione in arbitrio.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per un motivo non consentito.
La Corte di appello ha lasciato inalterato l’aumento di pena applicato dal
giudice di primo grado, evidentemente condividendo la valutazione sul punto.
Il giudice di primo grado aveva giustificato l’applicazione di un aumento di
pena in misura inferiore ad un terzo sulla pena base previsto dall’art. 81 cod.
pen. in considerazione della modesta quantità di hashish detenuta ed al fine di
evitare che la continuazione avesse effetti deteriori rispetto al cumulo materiale (
pag. 5 della sentenza di primo grado).
A fronte di tale motivazione più che adeguata risulta inammissibile il motivo
di ricorso, tenuto conto del principio più volte affermato da questa Corte,
secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed
alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena
base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.: ne
discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad
una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che nel caso di specie non
ricorre.
All’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento
2

circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, ha ridotto la

di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente
determinata in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso, il 20/03/2018.

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