Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17988 del 11/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17988 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HEDFI SABEUR N. IL 15/07/1978
avverso la sentenza n. 1211/2014 GIP TRIBUNALE di PADOVA, del
21/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
CIAMPI;

Data Udienza: 11/02/2015

1. L’ imputato Hedfi Sabeur ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione
concordata della pena in epigrafe indicata (per il reato di concorso in detenzione al fine di
spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina), deducendo carenza di motivazione della
medesima in ordine alla verifica ex art. 129 cod. proc. pen..
2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi
manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono
privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza
alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurímis Cass. S.U. 27 settembre
1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della
pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora
il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi
positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del
fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta
sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo
129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione
di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica
richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai
sensi della disposizione citata (ex plurímis Cass. IV, 17\10\2006, n. 34494; Cass. I, 6\2\2007,
n. 4688).
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice decide,
invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le anzidette
cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli
atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo, proporre
questioni in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza precisare per quali
specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio.
3. Come detto, L’istituto in esame trova, dunque, il proprio fondamento primario nella
convergente richiesta dì pubblico ministero e imputato sul merito dell’imputazione
(responsabilità e pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad
avvalersi della facoltà di contestare l’accusa.
Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l’imputato non può
prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo
accettato, a meno che la pena determinata non sia stata quantificata in modo illegittimo (Cass.
VI, 21\4\2004, n. 18385).
Nella concreta fattispecie, la pena è stata applicata nella misura richiesta e la valutazione in
ordine alla congruità della medesima risulta effettuata.
Resta, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna detricorrenttal pagamento delle spese
del procedimento e ip_culacunoj al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni dì esonero, della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 febbraio 2015
Il Consigliere estensore

DEPOSITATA

ente

OSSERVA

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