Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17985 del 11/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17985 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEMARZIO FRANCESCO N. IL 03/06/1964
avverso la sentenza n. 683/2011 TRIBUNALE di RIMINI, del
15/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 11/02/2015

OSSERVA
1.

Con la sentenza in epigrafe, il tribunale di Rimini ha condannato

Francesco Demarzio alla pena di euro 2.400,00 di ammenda in relazione al reato
di cui all’art. 116 C.d.S., per aver guidato il veicolo tg. CM124ZX senza patente
in Montescudo il 19/10/2009.

2. Propone impugnazione l’imputato, censurando il vizio di motivazione da
cui sarebbe affetta la sentenza impugnata con riguardo all’affermazione di

all’entità della pena.

3. L’appello, convertito in ricorso per cassazione, è inammissibile ai sensi
dell’art. 613, co. 1°, c.p.p., nella parte in cui sancisce l’inammissibilità del ricorso
proposto da un difensore (come nella specie, dall’Avv. Massimiliano Orrù) non
iscritto nell’Albo speciale della Corte di Cassazione.

4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende della somma di euro 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500,00
alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11/2/2015

Il Consigliere est.

responsabilità, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e

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