Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17984 del 23/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 17984 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: D’ARCANGELO FABRIZIO

SENTENZA

suo ricorso proposto da

Ichaqdi Abdellah, nato a Beni Mellal (Marocco) il 21/02/1979

avverso la sentenza del 14/03/2017 della Corte di appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, in parziale
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Modena in data 18 ottobre 2016
ed appellata dall’imputato Abdellah Ichaqdi, esclusa la recidiva, ha rideterminato

Data Udienza: 23/01/2018

la pena in due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 4.000 di multa,
confermandola nel resto.
Abdellah Ichaqdi è imputato del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73,
comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Modena in data 18
marzo 2016, per aver detenuto in concorso con Youssef Bettch per il quale si era
proceduto separatamente, circa 51 grammi di sostanza stupefacente del tipo
cocaina, suddivisa in due involucri, a fine di spaccio, all’interno di una
autovettura a bordo della quale entrambi erano stati individuati.

sensi dell’art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L’avvocato Roberto Ghini, difensore dell’imputato, ricorre avverso tale
sentenza e ne chiede l’annullamento, deducendo tre motivi e, segnatamente:
– la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. e), cod. proc. pen., per travisamento delle prove;
– la erronea applicazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ed il vizio di
motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di tale delitto nella forma
consumata e non già in quella tentata;
– la omessa motivazione in ordine alla esclusione dell’attenuante di cui
all’art. 114 cod. pen., richiesta con specifico motivo di gravame dalla difesa
nell’atto di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto per
motivi diversi da quelli consentiti dall’art. 606 cod. proc. pen. e, comunque,
manifestamente infondati.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la manifesta illogicità della
motivazione per travisamento delle prove.
La Corte di appello di Bologna, infatti, parcellizzando la valutazione degli
elementi probatori, aveva adottato una decisione che risultava in contrasto con
gli stessi e non aveva indicato le ragioni per le quali la versione difensiva
dell’imputato, volta a dimostrare la propria inconsapevolezza della detenzione
della sostanza stupefacente da parte del coimputato, era stata ritenuta
implausibile.

2

Il Tribunale di Modena ha, peraltro, riqualificato tale condotta delittuosa ai

Era, invece, tutt’altro che inverosimile che un cittadino extracomunitario
possa darsi alla fuga per sottrarsi ad un controllo di polizia ed evitare di essere
identificato ed espulso, in quanto privo di un regolare permesso di soggiorno.
Le risultanze probatorie disponibili (e, segnatamente, i filmati estrapolati
dalle telecamere di videosorveglianza della farmacia antistante e la sostanza
stupefacente rinvenuta nella autovettura del coimputato), del resto, non erano
compatibili con una sola ricostruzione della vicenda ed, in particolare,
esclusivamente con quella accusatoria.

espresso dal giudice di primo grado, aveva omesso di precisare come vi fosse
stato da parte di quest’ultimo una errata lettura del compendio probatorio con
riferimento ad una discrepanza tra il “verbale di convalida dell’arresto” e
l’ordinanza applicativa della misura coercitiva da parte del Giudice per le indagini
preliminari.
A differenza di quanto indicato nel “verbale di convalida di arresto”,
l’imputato era, infatti, fuggito nella fase del controllo svolto in ordine al possesso
di una valido permesso di soggiorno, laddove nella ordinanza cautelare si
precisava che la fuga era avvenuta immediatamente, all’arrivo delle forze di
polizia.

3. Il motivo si rivela, tuttavia, inammissibile in quanto si risolve, pur a
fronte di una formale deduzione di travisamento del fatto, in una sollecitazione a
pervenire ad una ricostruzione dei fatti di causa alternativa e più favorevole di
quella operata dalla sentenza impugnata.
Nel giudizio di cassazione sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione
dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una
migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez.
6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
La Corte di appello di Bologna, nella sentenza impugnata, alla stregua della
complessiva disamina dell’episodio compiuta, ha, peraltro, ritenuto, tutt’altro che
illogicamente, infondata la ipotesi ricostruttiva della difesa, volta ad accreditare
la mancata consapevolezza della presenza della sostanza stupefacente da parte
dell’imputato ed una fuga motivata esclusivamente dal fine di evitare
l’espulsione.
Il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell’art.
606 lett. e) cod. proc. pen., che può essere desunto non solo dal testo del
provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente

3

La sentenza di secondo grado, peraltro, nel condividere il convincimento

indicati, e, infatti, configurabile esclusivamente quando si introduce nella
motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si
omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n.
47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).
Tale censura deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile in quanto nella
specie è intesa a sollecitare una incursione della Corte di legittimità nel merito
del presente procedimento e nell’esame diretto del compendio probatorio
raccolto nel corso delle indagini preliminari.

nel quale è intervenuta la fuga dell’imputato, come di seguito si preciserà nel
delibare la successiva censura.

4. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della erronea applicazione
dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ed il vizio di motivazione in ordine a tale
punto.
Errata era, infatti, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in
cui aveva ritenuto integrato il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 nella
forma consumata e non già in quella tentata.
Pur volendo, infatti, accedere all’orientamento che ritiene perfezionato il
delitto di cessione di sostanza stupefacente per effetto del mero accordo delle
parti, anche in assenza della consegna della stessa, la motivazione era carente in
punto di descrizione degli elementi ritenuti idonei a comprovare un pregresso
accordo tra i coimputati.
Abdellah Ichaqdi non era, infatti, stato trovato in possesso della sostanza
stupefacente, che era, invece, stata rinvenuta nell’autovettura in uso al Bettach
e nella stanza di albergo in cui quest’ultimo alloggiava.
L’accordo tra i coimputati era, pertanto, stato ritenuto dai giudici di merito
come stipulato esclusivamente in base alla visione di filmati che documentavano
il passaggio del danaro.
Nulla, tuttavia, era stato detto in motivazione circa i pregressi rapporti tra i
due soggetti coinvolti, risultando in tal modo affetta da vizio di logicità
l’argomentazione posta a base della decisione.
La sentenza impugnata dava contezza, infatti, esclusivamente dello
scambio di danaro e della fuga dell’imputato, successiva al controllo da parte
degli agenti, mentre non era emerso alcun dato relativo al presunto antecedente
consenso dell’Ichaqdi circa l’acquisto della sostanza.
Doveva, pertanto, trovare applicazione nella specie il diverso principio di
diritto secondo il quale si configura il tentativo di acquisto di sostanza
stupefacente quando l’iter criminis

si sia interrotto prima della conclusione

4

Nessun travisamento del fatto è, inoltre, ravvisabile in ordine al momento

dell’accordo tra acquirente e venditore in ordine alla qualità, alla quantità ed al
prezzo della sostanza stupefacente.

5. Anche tale motivo si rivela manifestamente infondato, in quanto la
sentenza impugnata, richiamandosi alle ampie e congrue valutazioni operate
nella sentenza di primo grado, ha logicamente inferito la conclusione dell’accordo
tra i correi dalla visione dei filmati estratti dalle videocamere di sorveglianza
operata in contraddittorio nel giudizio di primo grado.

coimputato, le operazioni, poste in essere dai correi, all’interno della autovettura
del Bettach, di “frenetico” sfoglio e di conteggio del danaro, interrotte solo dal
sopraggiungere dalla volante della Polizia di Stato.
I giudici merito hanno, inoltre, rilevato la inverosimiglianza delle
dichiarazioni rese dall’imputato in sede di convalida dell’arresto, peraltro
integralmente divergenti da quelle rese dal correo Bettach; l’Ichaqdi aveva,
infatti, affermato che la somma di 1.410 euro rinvenuta nella sua disponibilità gli
era stata prestata dal correo per le cure mediche necessarie alla madre.
Il Bettach, inoltre, come era emerso dalla visione dei filmanti,
approfittando del frangente nel quale gli agenti stavano controllando i
documenti, aveva occultato la sostanza stupefacente sotto una autovettura
parcheggiata nelle adiacenze.
La Corte di appello ha, pertanto, rilevato, non incongruamente, come la
fuga dell’imputato non era stata immediata, in quanto lo stesso, avendo già
versato al Bettach parte del corrispettivo della sostanza stupefacente senza,
tuttavia, averla ricevuta in cambio, aveva atteso e fatto ritorno alla autovettura
del correo, mentre gli agenti di polizia erano intenti nell’espletamento dei
controlli degli altri soggetti, al fine di rintracciare ed occultare la sostanza
stupefacente.
L’Ichaqdi si era, pertanto, dato alla fuga, eventualmente anche per evitare
gli adempimenti di rito, in quanto era irregolarmente presente in territorio
italiano, ma solo dopo aver visto che la sostanza stupefacente era stata occultata
dal coimputato, probabilmente confidando di poterla recuperare in un successivo
momento.
Alla stregua di tali rilievi, pertanto, la Corte di appello di Bologna ha
ritenuto, tutt’altro che illogicamente, che l’accordo finalizzato alla cessione della
sostanza stupefacente si fosse già perfezionato, in quanto il pagamento era già
avvenuto, ancorché l’improvviso arrivo degli operanti avesse interrotto la
consegna e, pertanto, il delitto contestato doveva ritenersi consumato e non già
meramente tentato.

5

Tali videocamere avevano, infatti, ritratto l’incontro tra l’Ichaqdi ed il

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
dal quale non vi è ragione per discostarsi, del resto, la fattispecie di acquisto di
sostanza stupefacente si consuma allorquando sia stato raggiunto, tra
l’acquirente e il venditore, l’accordo sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della
sostanza, senza che sia richiesta l’effettiva traditio della stessa, sussistendo la
quale si configurerebbe la condotta di detenzione (ex plurimis: Sez. 4, n. 6781
del 23/01/2014, Beksiu, Rv. 259284).

alla censura specificamente formulata nell’atto di appello relativamente alla
esclusione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
La sentenza impugnata sul punto aveva fatto ricorso ad argomenti generici
e poco dettagliati per motivarne il diniego.
Nella sentenza impugnata, infatti, si faceva riferimento alla “gravità” della
condotta, ma la stessa veniva riferita esclusivamente al rapporto di conoscenza
tra l’Abdellah e l’altro coimputato, peraltro “addetto a mansioni gerarchicamente
più elevate rispetto al c.d. smercio da strada”.
La Corte di appello, pertanto, nel qualificare l’attività criminosa posta in
essere quale “organizzata attività di spaccio”, aveva fatto esclusivo riferimento
alla figura del coimputato, che, peraltro, era stato rinvenuto in possesso di
costosi telefoni cellulari e di una consistente somma di danaro, rinvenuta nella
sua camera d’albergo, a fronte dell’assenza di una lecita attività lavorativa.
La circostanza aggravante del contributo di minima entità di cui all’art. 114
cod. pen. è, peraltro, compatibile con la fattispecie attenuata di cui all’art. 73,
quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto le due previsioni operano su
piani diversi.

7. Anche tale censura si rivela manifestamente infondata.
La sentenza impugnata ha, infatti, disatteso implicitamente il motivo di
appello relativo alla applicazione dell’art. 114 cod. pen., in quanto tale
circostanza attenuante risulta strutturalmente incompatibile con la fattispecie
concreta accertata dalle sentenze di merito.
La circostanza attenuante del contributo concorsuale di minima importanza
trova, infatti, applicazione là dove l’apporto del correo risulti obiettivamente così
lieve da apparire, nell’ambito della relazione causale, quasi trascurabile e del
tutto marginale (ex plurimis:

Sez. 1, n. 29168 del 31/05/2011, Atowi, Rv.

250751; Sez. 6, n. 31762 del 09/06/2003, Arziliero, Rv. 22628), sicché essa non
può qualificare la condotta di acquisto della sostanza stupefacente accertata

6

6. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la omessa motivazione in ordine

dalla sentenza impugnata ed intervenuta in una logica paritaria rispetto alla
condotta del coimputato.

8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato
inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13

siano stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di duemila euro, in favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso il 23/01/2018.

giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA