Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17982 del 21/11/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17982 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: SILVESTRI PIETRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da Mancini Ivan, nato a Catania il 31/10/1990

avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania il 07/12/2016

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Paolo Canevelli, che ha concluso
chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza;
udito il difensore, avv. Antonio Benedetto Mangano, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui Mancini
Ivan è stato condannato ad anni nove e mesi sei di reclusione perché ritenuto
colpevole dei reati previsti dagli artt. 74 – 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
aggravati dalla circostanza prevista dall’art. 7 I. 12 luglio 1991, n. 203 nella
forma della finalità agevolatoria dell’associazione mafiosa denominata “clan
Santapaola”, operante sul territorio di Catania.

Data Udienza: 21/11/2017

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato articolando
quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo si deduce la violazione di norme processuali previste a pena
di nullità, in relazione agli artt. 179 – 525 cod. proc. pen.
La sentenza sarebbe nulla per violazione dell’art. 525 cod. proc. pen.: le parti
avevano rassegnato le rispettive conclusioni davanti alla Corte di appello
all’udienza del 27/10/2016, all’esito della quale il processo era stato tuttavia
rinviato per repliche; alla successiva udienza il Procuratore Generale aveva

la sentenza senza rinnovare l’attività dibattimentale in precedenza compiuta.
2.2. Con il secondo motivo si propone la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione agli artt. 3 – 27, comma
2, Cost., tenuto conto di quanto previsto dall’art. 270 bis cod. pen., per il
partecipe all’associazione con fine di terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico, e dall’art. 416, comma 6, cod. pen.
Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui
ha ritenuto manifestamente infondata la questione.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione;
la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto la partecipazione del
Mancini al gruppo criminale dal 2012 sino al marzo 2013 laddove, invece,
sarebbe stato provato che la condotta contestata sarebbe stata posta in essere
dal 17/12/2012.
Sarebbero viziate le affermazioni della Corte di appello secondo cui nella
specie difetterebbe un interesse specifico a concreto della parte alla
individuazione della esatta durata della partecipazione al sodalizio in quanto la
pena inflitta sarebbe stata determinata facendo riferimento al minimo edittale.
2.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla
riconosciuta aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991.

3. Il 21/10/2017 sono stati depositati motivi nuovi; si evidenzia, quanto al
quarto motivo, come, con riferimento all’aggravante di cui all’art. 7 del. D.I. n.
152 del 1992, essa fosse stata contestata anche ad altri imputati dell’originario
unico procedimento, giudicati con rito abbreviato, ed esclusa per questi con
decisione ormai irrevocabile della Corte di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata
senza rinvio.
2

rinunciato alle repliche ed il Collegio, diversamente composto, aveva deliberato

Dall’esame degli atti, consentito alla Corte in ragione della natura processuale
della questione, emerge che all’udienza del 27/10/2016 tutte le partì
rassegnarono le rispettive conclusioni davanti alla Corte di Appello di Catania ed
il processo fu rinviato all’udienza del 07/12/2016 per repliche del Procuratore
Generale; all’udienza successiva, la Pubblica Accusa rinunciò alle repliche e la
Corte di Appello, diversamente composta, si ritirò in camera di consiglio per la
deliberazione della sentenza.

principio di immutabilità del giudice ed, in particolare, al se esso operi anche nel
caso in cui la sola discussione si svolga davanti ad un giudice la cui composizione
sia diversa da quella che poi deliberi la sentenza.
Ai sensi dell’art. 525, comma 2 cod. proc. pen., alla deliberazione della
sentenza concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno
partecipato al dibattimento.
La regola è codificata anche nel processo civile e in quello amministrativo;
tuttavia solo il legislatore del processo penale del 1988 ha stabilito, a presidio
della regola in questione, la sanzione della nullità assoluta per l’eventuale
inosservanza.
Il principio di immutabilità è rispettato quando l’organo giudicante che
procede alla deliberazione sia lo stesso che abbia partecipato interamente al
dibattimento, svolgendo la relativa attività di formazione della prova e
ascoltando le parti nelle rispettive discussioni, al cui esito, solo, il presidente del
collegio, ai sensi dell’art. 526 cod. proc. pen., dichiara chiuso il dibattimento (in
tal senso, Sez. 5, n. 45649 del 25/09/2012, Scambia, Rv. 254004; sul tema, in
generale, Sez. U, n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, Rv. 212395).
Dunque, anche nel caso di specie, il Collegio della Corte di appello che
deliberò la sentenza in composizione diversa da quello davanti al quale le parti
avevano discusso e concluso, avrebbe dovuto rinnovare il dibattimento.

3. In tale quadro di riferimento si pone una ulteriore questione, e cioè se nel
caso di omessa materiale rinnovazione dell’attività già compiuta, sia possibile
attribuire al silenzio della parte che formalmente non chieda la rinnovazione il
consenso alla utilizzabilità immediata dell’attività posta in essere.
Al riguardo, si coglie una tendenza nella giurisprudenza della Corte di
cassazione a limitare la portata operativa dei principi indicati dalle Sezioni unite,
ritenendo che il consenso delle parti all’acquisizione mediante lettura delle
dichiarazioni dibattimentali rese nello stesso procedimento dinnanzi al giudice in
diversa composizione possa essere manifestato anche attraverso comportamenti
3

2. La questione attiene alla esatta individuazione dell’ambito applicativo del

di acquiescenza e che, più in particolare, nel caso di rinnovazione del
dibattimento per mutamento della composizione del collegio, la mancanza di
un’iniziativa di parte che rappresenti il dissenso o la non perfetta condivisione o
anche l’opportunità di una rivisitazione della precedente fase e dunque il tacito,
implicito consenso delle parti medesime, equivalga a consenso alla mancata
materiale rinnovazione (Sez. 5, n. 36813 del 23/05/2016, Renzulli, Rv. 267911;
Sez. 1, n. 18308 del 14/01/ 2011, Bellarosa, Rv. 250220; Sez. 2, n. 34723 del
04/06/2008, Rotondi, Rv. 241000; Sez. 5, n. 359/5 del 16/05/2008, La Porta,

A

tale

indirizzo

si

contrappone

altra

condivisibile

impostazione

giurisprudenziale secondo cui, invece, la nullità assoluta prevista dagli artt. 525179 cod. proc. pen. sussiste, in caso di omessa rinnovazione del dibattimento,
anche nel caso in cui le parti non ne abbiano formulato esplicita richiesta (Sez.
5, n. 45649 del 25/09/2012, Scambia, Rv. 254004; Sez. 3, n. 12234 del
04/02/2014, F, Rv. 258703; Sez. 2, n. 41932 del 03/04/2017, Troia, Rv.
271075).

4. Il tema non attiene al modo con cui il consenso può essere manifestato,
non potendosi escludere in astratto che le parti possano manifestare
acquiescenza ovvero tacito consenso alla omessa rinnovazione del dibattimento
anche con un comportamento silente, quanto, piuttosto, alla necessità che il
comportamento, ancorchè silente, sia univoco, cioè che ad esso possa essere
attribuito univocamente il significato di non voler procedere alla materiale
rinnovazione dell’attività dibattimentale già compiuta.
A tal fine assume decisivo rilievo la circostanza che il giudice, nella nuova
composizione, osservi rigorosamente la sequenza procedimentale nel cui
contesto il silenzio della parte può eventualmente assumere significato univoco;
il giudice, che è tenuto a ripercorrere la ordinaria sequenza degli atti
dibattimentali a seguito del mutamento della composizione del collegio
giudicante, deve chiedere alle parti se intendano procedere alla materiale
rinnovazione dell’attività dibattimentale compiuta o se, invece, intendano
direttamente utilizzare quella già espletata.
Solo davanti a tale dato di presupposizione potrà quindi essere attribuito alla
parte che resti silente, cioè che non formalizzi la richiesta dì materiale
rinnovazione, la volontà di utilizzare immediatamente l’attività compiuta senza
procedere alla sua rinnovazione.

5. Nel caso di specie, la Corte di Appello, in diversa composizione collegiale
rispetto a quella davanti alle quale tutte le parti avevano rassegnato le proprie
4

Rv. 241583).

conclusioni, non ha nemmeno dato atto della diversa composizione, né ha
invitato le parti a pronunciarsi sul se il dibattimento dovesse materialmente
essere rinnovato ovvero si potesse direttamente procedere alla deliberazione.
Ne discende che al silenzio della parte deve essere attribuito una significato
neutro: esso non può valere come acquiescenza ovvero come consenso implicito
o tacito alla mancata materiale rinnovazione.

6. La sentenza della Corte di appello deve dunque essere dichiarata nulla, con

giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti alla Corte di Appello di Catania per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017.

conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catania per il

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