Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17982 del 11/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17982 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZAMPAGNI MICHEL N. IL 16/06/1985
avverso la sentenza n. 1569/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
03/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 11/02/2015

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L’imputato ha 7-ìtc.- :•:Josto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento
della sentenza. DeJuce difetto di motivazione per quanto riguarda la
commisurazione della pena che non ha tenuto conto dei possibili elementi
favorevoli all’imputato.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito. E
appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per
la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di
compcr’ , .:)ne e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del
sindac D di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema
Corte – on solo ammette la cd. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22
settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene
congrua” vedi Cass. sez, VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma
anche che le statuizionì relative ai giudizio di comparazione tra circostanze
aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133
cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero
arbitrio o ragionamento illogico (Cass. ez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv.
229298), Si tratta di evenienza che cert mente non sussiste nel caso di specie.
Il Tribunale infatti ha correttamente evidenziato la maggior gravità del
comportamento dell’imputato dovuta al reiterarsi dello stesso.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.o.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedir- ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergen i ragioni di esonero, della somma di
euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzlone pecuniaria.
p.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna g ricorrente al pa ,lamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa ::lL ammende
della somma di curo 1000,00 (rnWe/00),
Così deciso il 11.2,2015

condannava
in
Roma, con ‘a
T’ • -e
Zam7′-. n: i>nehel per il treato c eu’. ali’ art. 116 cce13 C cds, commesso in
due cliver. occasioni.

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