Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17981 del 26/10/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17981 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MACRI’ UBALDA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Giardini Sauro, nato a Pesaro il 29.5.1958,
avverso la sentenza in data 26.11.2015 della Corte d’appello di Ancona,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paolo
Canevelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 26.11.2015 la Corte d’appello di Ancona, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro in data 4.6.2014, ha assolto
Giardini Sauro dal reato di cui al capo A) perché il fatto non è più previsto dalla
legge come reato ed ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo B), art.
10-bis d.Lgs. 74/2000, perché, nella qualità di legale rappresentante della
Giardini Immobiliare S.r.l. aveva omesso di versare nel termine previsto per la
presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta le ritenute
risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti relative ad emolumenti erogati
nell’anno d’imposta 2009 per un importo complessivo di C 315.665,00, in Pesaro
31.7.2010, in anni 1 di reclusione, con esclusione dalle pene accessorie
dell’interdizione dai pubblici uffici per anni due, e con il beneficio della
sospensione condizionale della pena.

Data Udienza: 26/10/2017

2. Con un unico motivo di ricorso, l’imputato denuncia la violazione dell’art.
10-bis d. Lgs. 74/2000 perché la Corte territoriale aveva omesso di considerare
che l’elemento specializzante per la natura delittuosa della fattispecie era
costituito dal rilascio della certificazione al sostituito. Il rilascio delle certificazioni
doveva essere sempre provato dal Pubblico Ministero e tale onere non poteva
essere soddisfatto dal solo contenuto della dichiarazione modello 770
proveniente dal datore di lavoro. Precisa che la certificazione delle ritenute è
regolata dall’art. 4, comma 6-ter, d.P.R. 322/1998 ed ha la funzione di attestare

operate, mentre la dichiarazione del modello 770 è disciplinata dall’art. 4,
comma 1 e ss, d.P.R. 322/1998 ed è destinata ad informare l’Agenzia delle
Entrate delle somme corrisposte ai sostituiti e delle ritenute operate sulle stesse,
sicché è impossibile desumere dai dati riportati nel modello 770 il concreto
rilascio, ad uno o più sostituiti d’imposta, del relativo certificato e la sola
presentazione del modello 770 non è di per sé in grado di escludere il
ragionevole dubbio che le certificazioni non siano mai state date ai dipendenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché del tutto extravagante
rispetto alla motivazione della sentenza impugnata in ordine all’assenza
dell’elemento psicologico, unico tema devoluto all’attenzione dei Giudici
d’appello.
Fin dall’atto d’appello l’imputato avrebbe dovuto specificamente dolersi
del mancato accertamento in fatto del rilascio delle certificazioni ai sostituiti
come da capo d’imputazione nonché della successiva omessa pronuncia.
Nel ricorso per cassazione, invece, l’imputato mostra di ignorare la
sentenza impugnata, si concentra sul vizio del mancato accertamento del rilascio
delle certificazioni ai sostituiti, per imputare al Pubblico ministero l’omissione
della prova, obliando che sul tema si era maturata una preclusione per assenza
della contestazione nell’appropriata sede del merito.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto
che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per
il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in
data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il
ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

2

l’importo delle somme corrisposte dal sostituto d’imposta e delle ritenute

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende

Così deciso, il 26 ottobre 2017.

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