Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1798 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1798 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SALZANO FRANCESCO N. IL 10/02/1954
avverso l’ordinanza n. 54/2011 GIP TRIBUNALE di MODENA, del
04/08/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/seTrittéle conclusioni del PG Dott.
,

o

/e
Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 30/11/2012

Ritenuto in fatto.
1.

Il 4 agosto 2011 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Modena, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione proposta da
Francesco Salzano e, per l’effetto, confermava l’ordinanza di confisca
dell’autovettura “Renault Kangoo”, targata TR 716 DG, di proprietà del suddetto
Salzano, disposta il 25 ottobre 2010, ai sensi dell’art. 676 c.p.p., dal giudice

dell’esecuzione.
Il g.i.p. osservava che, in base ai principi dettati dall’art. 2 c.p. in materia di
successione di leggi penali nel tempo, nel caso in esame doveva trovare
applicazione la più favorevole disciplina (1. n. 94 del 2009) vigente all’epoca di
commissione del fatto con conseguente applicazione della confisca penale
obbligatoria. Evidenziava, inoltre, che, pure alla luce delle modifiche apportate
dalla 1. n. 120 del 2010, che ha configurato la confisca quale sanzione
amministrativa accessoria, in applicazione del principio della perpetuati°
iurisdicitionis, il giudice penale, sempre competente ad infliggere le sanzioni
amministrative conseguenti alla commissione di un reato, é tenuto a valutare se
l’atto già compiuto sia conforme o meno ai requisiti sostanziali di natura
amministrativa attualmente necessari per l’ adozione della misura e che, nella
concreta fattispecie, essi ricorrevano e, pertanto, doveva essere mantenuto il vincolo
amministrativo.
2.Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite
il difensore di fiducia, Sititzano, il quale lamenta violazione ed erronea applicazione.
Rileva che la sentenza con la quale Salzano era stato condannato per il reato di
guida in stato di ebrezza nulla aveva disposto in merito alla confisca dell’auto e che,
pertanto, essendo la condanna divenuta definitiva, la misura ablatoria non poteva
essere disposta dal giudice dell’esecuzione, trattandosi di sanzione
“intrinsecamente” penale.
Osserva in diritto.

Il ricorso non è fondato.
1.Con riferimento al reato di guida in stato di ebrezza (art. 186, comma 2 lett.
c), codice della strada), la confisca dell’autovettura rimane una statuizione
obbligatoria e, come tale, adottabile dal giudice penale non solo in sede di
1

cognizione nell’ambito della sentenza di condanna o di applicazione concordata
della pena, ma anche in sede esecutiva a nulla rilevando la mutata natura di
sanzione amministrativa accessoria conseguente alle modifiche introdotte dalla 1. n.
120 del 2010.
E’, infatti, indubbio che le modifiche introdotte dalla L. 29 luglio 2010 n. 120,
art. 33, non comportano il venir meno dell’obbligo del giudice di disporre la
confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato d’ebbrezza,

con la sentenza di condanna o di patteggiamento, pur se essa ha acquisito natura di
natura di sanzione amministrativa accessoria, al pari di quel avviene in tema di
sospensione della patente di guida, misura anch’essa amministrativa, che viene
applicata dal giudice unitamente alla pronuncia di condanna, in raccordo esecutivo
con l’autorità amministrativa (Sez. 6, n. 12313 del 13 marzo 2012; Sez. 4, n. 45365
del 25 novembre 2010).
In tale contesto, fermo restando il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di
disporre la confisca dell’auto, quale mezzo utilizzato per la commissione del reato
di guida in stato di ebrezza, la legge richiede che, ai fini dell’adozione della misura
ablatoria il giudice verifichi la conformità della stessa ai nuovi requisiti sostanziali
di natura amministrativa e ai presupposti che legittimano la confisca amministrativa
(Sez. Un. n. 14484 del 19 gennaio 2012).
2.Nel caso di specie il provvedimento impugnato, con motivazione immune da
vizi logici e giuridici, ha argomentato che, in base alla legge n. 94 del 2009, vigente
all’epoca di commissione del fatto e costituente, in base ai criteri stabiliti dall’art. 2
c.p., norma penale più favorevole rispetto alla successiva 1. n. 120 del 2010, la
confisca dell’auto per il reato di guida in stato di ebrezza era obbligatoria e, in
quanto tale, era suscettibile di adozione anche da parte del giudice dell’esecuzione.
In base al principio della perpetuatio iurisdieltionis la misura ablatoria conserva
validità ed efficacia pure alla luce delle modifiche introdotte dalla 1. n. 120 del
2010, in quanto, da un lato, permane la competenza del giudice penale ad infliggere
le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato senza necessità
di investire della questione l’autorità amministrative e, dall’altro, sussistono i
presupposti di natura amministrativa legittimanti l’imposizione del vincolo e i
requisiti sostanziali di natura amministrativa richiesti dalla nuova disciplina.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
2

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma, il 30 novembre 2012.

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