Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17978 del 26/10/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17978 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MACRI’ UBALDA

Data Udienza: 26/10/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da Bello Giovanni, nato a Parma il 20.6.1964
avverso la sentenza in data 24.11.2016 della Corte d’appello di B
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paolo
Canevelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Salvatore Caltabiano, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 24.11.2016 la Corte d’appello di Bologna ha
confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di Parma che,
all’esito del processo celebrato con rito abbreviato, aveva condannato Bello
Giovanni alla pena di mesi 4 di reclusione ed € 28.000,00 di multa, pena
sospesa, per il reato di cui agli art. 81 cpv cod. pen. e 40, comma 1, lett. b) e
comma 4, d. Lgs. 504/1995, perché, nella sua qualità di legale rappresentante
della SAP S.p.A., avente ad oggetto l’attività di trasporto di merci su strada per
conto terzi, aveva sottratto al pagamento dell’accisa un quantitativo pari a It
1.149.732 di gasolio, in Parma in data 22.6.2009 (dichiarazione anno 2008) ed
in data 29.6.2010 (dichiarazione anno 2009)

2. L’imputato premette in fatto che in data 30.11.2011 l’Ufficio delle Dogane
di Parma aveva elevato il processo verbale di constatazione nei confronti della

1/

SAP S.p.A., esercente l’attività di trasporto merci su strada, all’esito di un’attività
di verifica relativa alla spettanza e corretta fruizione delle agevolazioni fiscali
previste per i soggetti esercenti l’attività di autotrasporto per gli anni dal 2006 al
2009. Nel processo verbale di constatazione erano stati trasfusi una serie di
rilievi, alcuni dei quali aventi natura penale e già oggetto di apposita informativa
di polizia giudiziaria del 21.10.2011 per le ipotesi di reato di cui agli art. 40,
comma 1, lett. b), d. Lgs. 504/1995 e 483, comma 1, cod. pen. In particolare,
gli era stato contestato, in qualità di soggetto firmatario delle dichiarazioni

dell’accisa versata sul gasolio per autotrazione acquistato dalla SAP, di aver
indicato dati non veritieri in ordine ai quantitativi di gasolio ammessi
all’agevolazione ed all’entità dei corrispondenti crediti. A seguito di
quest’informativa, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma aveva
aperto il procedimento RG 6791/2011 definito con la sentenza di condanna
confermata in appello.
Con un unico motivo di ricorso, l’imputato lamenta la violazione dell’art.
606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 40, comma 1, d. Lgs.
504/1995. Espone che il presupposto del pagamento dell’accisa sugli oli minerali
sorge nel momento in cui questi vengono ad esistenza nel territorio dello Stato,
cioè nel momento in cui vengono prodotti, trasformati, detenuti o ricevuti. I
luoghi adibiti a produzione, trasformazione, detenzione o ricezione degli oli sono
denominati “depositi fiscali”, perché le merci, sino alla loro custodia in tali luoghi,
sono sottoposti ad un regime di sospensione dei diritti di accisa. Nel momento in
cui gli oli minerali sono immessi sul territorio nazionale per il relativo consumo,
cessa il regime di sospensione dei diritti di accisa e l’obbligazione tributaria di
pagamento diviene esigibile a carico del titolare del deposito fiscale da cui
avviene l’immissione in consumo ed in solido del soggetto che si sia reso garante
del pagamento o nei cui confronti si verifichino i presupposti per l’esigibilità
dell’imposta (art. 2, di Lgs. 504/1995) La scadenza per il pagamento dell’accisa
da parte del soggetto obbligato o dei condebitori in solido è fissata per il giorno
16 del mese successivo a quello in cui l’immissione in consumo del bene è
avvenuta (eccezion fatta per i beni immessi in consumo nel mese di luglio, per i
quali la scadenza è fissata per il 20 agosto). Il reato della “sottrazione al
pagamento” si consuma in un momento anteriore o concomitante alla scadenza
prevista per il pagamento stesso. La forma libera della condotta si giustifica in
ragione della necessità di garantire la regolare percezione del gettito fiscale
assicurata dalle accise sui carburanti, anche a fronte di tutta quella serie
indeterminabile a priori di condotte, adottabili dal soggetto obbligato che, se pur
eterogenee, siano tuttavia accomunate dal medesimo fine di sottrarre al
pagamento dell’accisa gli oli minerali immessi in consumo.

2

sostitutive degli atti di notorietà degli anni 2008 e 2009 per ottenere il rimborso

Le stesse considerazioni vanno fatte per la sottrazione all’accertamento.
L’art. 40 si applica a tutti i casi di sottrazione del prodotto all’accisa, sia nel caso
in cui il tributo venga riscosso all’atto dell’importazione sia nel momento di
immissione in consumo del prodotto nazionale o nazionalizzato. Una volta che il
titolare del deposito fiscale e/o gli eventuali soggetti coinvolti abbiano assolto
con diligenza ed integralmente all’obbligo di pagamento dell’accisa in relazione al
quantitativo di oli immessi in consumo, la fattispecie incriminatrice esaurisce la
sua funzione e perde il proprio ambito applicativo, essendo stato ormai

all’atto dell’immissione in consumo del bene. L’estensione e l’allargamento della
portata applicativa della norma incriminatrice anche a condotte non collocabili
all’interno dell’intervallo sopra indicato, ma poste a valle dello stesso, costituisce
una forzatura inammissibile del principio di tassatività o sufficiente
determinatezza della fattispecie, allorché la condotta abbia avuto ad oggetto
prodotti che hanno assolto l’accisa a monte, all’atto dell’immissione in consumo,
come nel suo caso.
In ordine alla doglianza secondo cui l’obbligo di indicare il numero di targa
degli automezzi riforniti costituisca un’indicazione avente natura meramente
regolamentare e perciò inidonea a sancire obblighi aventi rilevanza penale,
lamenta che i Giudici di merito avevano ritenuto che il regolamento disciplinante
il contenuto dell’istanza di rimborso avesse la funzione di integrare le disposizioni
di legge nei limiti consentiti: nel caso in esame, la violazione delle norme
regolamentari che statuivano l’obbligo di indicare le targhe dei veicoli riforniti era
ostativa all’esenzione fiscale; gli elementi costitutivi del reato erano quindi
pienamente ravvisabili, perché, pur trattandosi di prodotto che aveva già assolto
l’imposta all’atto di immissione in consumo, la condotta illecita era consistita
nell’indebita richiesta di rimborso dell’accisa già pagata, concretizzando il reato
dell’art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1995; infatti, la richiesta di rimborso
riferita ad autoveicoli sottoposti a tassazione piena costituiva una condotta tesa
a sottrarre il prodotto al pagamento dell’accisa. Sostiene che non vi erano
ulteriori passi della sentenza dedicati espressamente alla ricostruzione della
condotta concreta ed alla sussunzione della stessa sotto la fattispecie
incriminatrice astratta, se non una laconica affermazione secondo cui, solo nel
2008, la sottrazione di gasolio dal pagamento dell’imposta era avvenuta tramite
richieste di rimborso incomplete, mancanti appunto dell’indicazione delle targhe
dei veicoli riforniti (in fattura o eventualmente nella dichiarazione); con
riferimento all’anno 2009 il reato contestato era stato commesso attraverso
l’esposizione di dati non veritieri.
Conclude quindi che la sentenza impugnata aveva erroneamente applicato la
norma penale ad una fattispecie estranea al suo ambito applicativo: non

3

soddisfatto l’interesse erariale all’integrale pagamento del tributo (accisa) dovuto

potevano essere considerate come integranti la tipicità del reato condotte che,
per la loro intrinseca natura e modalità esecutive, si erano collocate a valle del
già richiamato intervallo che separava il sorgere dell’obbligazione tributaria
(fabbricazione, detenzione, trasformazione o ricevimento dell’olio minerale) e la
sua esigibilità (immissione in consumo del bene), in quanto, nella fattispecie
concreta, l’accisa sui carburanti, divenuta esigibile al momento dell’immissione in
consumo degli stessi, era stata correttamente ed integralmente assolta da parte
del soggetto obbligato; e quand’anche la richiesta del rimborso dell’accisa fosse

affermarsi che si era di fronte ad una condotta di sottrazione al pagamento o
all’accertamento della stessa accisa, rilevante ai fini dell’art. 40, in presenza di
un regolare versamento a monte dell’accisa sull’olio minerale all’atto
dell’immissione dello stesso in consumo da parte del soggetto a ciò
istituzionalmente obbligato, tanto più in considerazione del notevole iato
temporale tra il momento in cui l’accisa era assolta e quella in cui la richiesta di
rimborso era presentata (nel giugno dell’anno successivo alla scadenza di
ciascun anno solare) che già di per sé allontanava la condotta concretatasi nella
presentazione della dichiarazione di rimborso dal momento in cui l’accisa veniva
assolta ab origine. Inoltre, precisa che la violazione di legge emergeva anche
nella parte della motivazione in cui i Giudici avevano ritenuto che l’indebita
richiesta di rimborso dell’accisa già pagata costituiva atto che concretamente
sottraeva oppure tendeva a sottrarre, con qualsiasi mezzo, prodotti energetici
all’accertamento o al pagamento dell’imposta. In realtà, la richiesta del rimborso
si poneva a valle della fase di accertamento e pagamento dell’accisa e pertanto
una sua incompletezza ed erroneità non poteva dar luogo a responsabilità
penale. Chiede quindi l’annullamento dell’impugnata sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Condivisibilmente la Corte territoriale ha ritenuto che l’indebita richiesta di
rimborso dell’accisa già pagata costituisca atto che concretamente sottrae o
tende a sottrarre, con qualsiasi mezzo, prodotti energetici all’accertamento o al
pagamento dell’imposta. I Giudici di merito hanno accertato, con motivazione
congrua e non censurabile in questa sede, che, per diversi quantitativi di gasolio,
per i quali era stata presentata un’istanza di rimborso, non poteva trovare
applicazione l’esenzione dall’imposta, come emerso dal verbale di constatazione,
giacché le fatture esibite per ottenere il rimborso mancavano delle indicazioni
essenziali ed imprescindibili ed in diverse occasioni riportavano dati non veritieri
o contraddittori.

4

stata presentata in carenza di alcuni requisiti di legge, non poteva di certo

I Giudici d’appello hanno inoltre precisato che la disciplina relativa alla
formazione della fattura si ricavava dall’art. 21 d.P.R. 633/1972, mentre l’art. 3,
comma 3, d.P.R. 277/2000, nel pretendere l’indicazione dei litri di gasolio e delle
targhe dei veicoli, non apportava una limitazione sostanziale alla legislazione
primaria, piuttosto integrava le indicazioni che consentivano di dimostrare
l’effettivo utilizzo del gasolio per cui era richiesta l’esenzione. In altri termini, le
predette indicazioni non erano costitutive del diritto al rimborso, ma avevano la
funzione di accertare se il richiedente possedesse o meno i requisiti per

gasolio al pagamento dell’imposta era avvenuta a mezzo dichiarazioni
incomplete, mentre per il 2009 il reato era stato commesso attraverso
l’esposizione di dati non veritieri. Infine, risultavano delle difformità tra le fatture
esibite dalla società e quelle del Consorzio, le quali ultime riportavano dei dati
che non consentivano il rimborso dell’accisa poiché erano riferite a veicoli
differenti, non rientranti nelle tipologie previste dalle norme agevolative ed in
alcuni casi indicavano quantitativi inferiori di gasolio.
Il ricorrente sostiene che non si configura il reato perché l’accisa era stata
assolta e si discuteva solo del rimborso. In realtà, la richiesta illecita di rimborso
integra pienamente il reato – nel caso, non rileva se nella fattispecie consumata
o tentata, che sono assoggettate alla medesima pena -, perché, consentendo un
recupero indebito, finisce con il comportare la sottrazione al pagamento. La
sentenza impugnata offre ampia e logica spiegazione di tale conclusione.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto
che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per
il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in
data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il
ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso, il 26 ottobre 2017.

azionarlo. Nel merito hanno poi osservato che per il 2008 la sottrazione di

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