Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17976 del 26/10/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17976 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MACRI’ UBALDA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma,
nel procedimento a carico di Rosi Vittorio, nato ad Anagni il 13.3.1976,
avverso la sentenza in data 20 ..5.2014 del Tribunale di Frosinone,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paolo
Canevelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Vittorio Perlini, che ha concluso associandosi alle
richieste del Sostituto procuratore generale

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 20.5.2014, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il Tribunale
di Frosinone ha applicato a Rosi Vittorio la pena di mesi 5 di reclusione, per il
reato di cui agli art. 10-bis e 10-ter d.Lgs. 74/2000, per omesso versamento
dell’IVA di C 119.575,00 per il periodo 1.1.2007-31.12.2009, in continuazione
con la pena inflitta dallo stesso Tribunale con sentenza n. 982712 del 18.6.2012,
irrevocabile 1’1.3.2013, per una pena totale di anni 1 e mesi 5 di reclusione.

2. Con un unico motivo, il Procuratore generale presso la Corte d’appello di
Roma lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in
relazione agli art. 10-ter d.Lgs. 74/2000 ed 1, comma 143, L. 244/2007. Espone
che la sentenza aveva omesso di ordinare la confisca per equivalente prevista

Data Udienza: 26/10/2017

nel caso in esame dagli art. 1, comma 143, L. 244/2007 e 322-ter cod. proc.
pen., anche con riferimento al profitto del reato, coincidente, nella specie, con
l’importo dell’IVA evasa. Chiede pertanto l’annullamento della sentenza
impugnata limitatamente all’omessa pronuncia della confisca, con i
consequenziali provvedimenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

formulato nel 2014, è superato dal d. Lgs. n. 158/2015 che ha innalzato le soglie
di punibilità per il reato di cui all’art 10-bis d. Lgs. 74/2000 ad C 150.000,00 per
ciascun periodo d’imposta e per il reato di cui all’art. 10-ter d. Igs. 74/2000 ad C
250.000,00 per ciascun periodo d’imposta. Il fatto contestato non è più previsto
dalla legge come reato e non può essere disposta la confisca.
S’impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato.

Così deciso, il 26 ottobre 2017.
Il Consigliere estensore
J ba1drì

Il Presidente
P ro Savani ‘

3. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma,

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