Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17975 del 26/10/2017
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17975 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MACRI’ UBALDA
SENTENZA
sul ricorso proposto da Cirillo Oro, nato a Pompei 1’8.7.1968,
avverso la sentenza in data 9.12.2016 della Corte d’appello di Salerno,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paolo
Canevelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato;
udito per l’imputato l’avv. Antonio Veropalumbo, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 9.12.2016 la Corte d’appello di Salerno, in riforma
della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore in data 1.10.2014, ha dichiarato
di non doversi procedere nei confronti di Cirillo Ciro per intervenuta prescrizione
del reato contestatogli di cui all’art. 10-ter d. Lgs. 74/2000 perché, in qualità di
legale rappresentante della S.E.T.I. s.n.c. di Cirillo Ciro e Flaminio, non aveva
versato VIVA per l’anno 2006 entro il termine per il versamento dell’acconto
relativo al periodo d’imposta successivo, in Pagani il 27.12.2007.
2. Con un unico motivo, l’imputato lamenta la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione al combinato disposto degli art. 2
e 129 cod. proc. pen., perché avrebbe dovuto essere assolto con la formula
Data Udienza: 26/10/2017
”perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, a seguito
dell’innalzamento delle soglie dei reati di cui agli art. 10-bis e 10-ter, d. Lgs.
74/2000, per effetto del d.Lgs. 158/15, entrato in vigore a partire dal
22.10.2015, e quindi in data antecedente alla pronuncia della sentenza di
appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ stato accertato un omesso versamento dell’IVA di C 137.852,00 per
l’anno 2006, sicché si impone l’annullamento della sentenza di condanna senza
rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, a seguito della
novella dell’art. 10-ter d. Lgs. 74/2000 per effetto dell’art. 8 d. Lgs. 158/2015,
che ha innalzato la soglia della punibilità ad C 250.000,00 per ciascun periodo
d’imposta.
P.Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato
Così deciso, il 26 ottobre 2017.
Il Consigliere estensore
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3. Il ricorso è fondato