Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17973 del 11/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17973 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPADA JESUS N. IL 26/04/1982
avverso la sentenza n. 1476/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
30/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
CIAMPI;

Data Udienza: 11/02/2015

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata l’affermazione di penale
responsabilità di Spada Jesus, ritenuto in primo grado responsabile del reato di guida in stato
di ebbrezza.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge per non aver mai
ricevuto la regolare notifica del decreto di citazione a giudizio a suo carico e in relazione al
trattamento sa nzionatorio
3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi manifestamente infondati. La
gravata sentenza ha infatti congruamente motivato con riguardo alla proposta eccezione
processuale evidenziando come nella specie non si fosse in presenza di un’omessa citazione
essendo stato il decreto a giudizio notificato sia al difensore che all’imputato presso il domicilio
eletto ed il rinnovo della notifica ultroneamente disposto a fronte della tardività di quella
effettuata. Parimenti la Corte territoriale ha posto in rilievo la correttezza del trattamento
sanzionatorio anche con riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva con la
libertà controllata, alla luce della entità del fatto e della peculiare responsabilità dell’imputato,
gravato da numerosi precedenti penali, di cui uno specifico.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni
di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
àje
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ifj
delle spese processuali ed al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 11 febbraio 2015
Il Consigliere estensore

Il Pr dente

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