Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17972 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17972 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SAPIENZA PAOLO nato il 31/10/1963 a CATANIA

avverso la sentenza del 16/11/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
kA: ip

O

Data Udienza: 27/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il difensore di Paolo Sapienza ha proposto ricorso avverso la sentenza di applicazione pena
su richiesta delle parti pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di
Catania il 16 novembre 2017. Il ricorrente prospetta il vizio di difetto di motivazione in ordine
alla ricorrenza o meno di cause di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p.
La doglianza dì ricorso sì sostanzia in un motivo inammissibile, alla luce di quanto statuito
dall’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p.

comma 5-bis, c.p.p., introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha innovato riducendo le
ipotesi di ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La circostanza che la causa d’inammissibilità è frutto dì una modifica normativa dì poco
precedente la proposizione del ricorso consente di escludere profili di colpa che giustifichino la
condanna al pagamento della sanzione in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n.
186 del 2000).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così d ciso il 27 marzo 2018
Il congl

estensore

Il presidente
Angela Tardio

GiuseSalucia

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
APR. 2018
Roma , ist

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610,

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