Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17971 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17971 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAZZOLETTI DINO nato il 26/02/1985

avverso la sentenza del 20/12/2017 del GIP TRIBUNALE di COMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
DO
L A •

Data Udienza: 27/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il difensore di Dino Mazzoletti ha proposto ricorso avverso la sentenza di applicazione
pena su richiesta delle parti pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di
Como il 20 dicembre 2017. Il ricorrente prospetta un vizio attinente all’espressione della
volontà dell’imputato e ciò perché una prima richiesta di applicazione di una pena più mite fu
rigettata dal giudice per incongruità della pena, e il giudice prospettò alle parti che l’eventuale
riproposizione della richiesta con l’indicazione di una pena più elevata avrebbe potuto essere

e con il consenso del pubblico ministero”, ha quindi applicato al Mazzoletti la pena di anni
cinque di reclusione, più elevata di quella originariamente proposta. La distorsione della
volontà dell’imputato sarebbe conseguente, nella prospettazione di ricorso, al provvedimento
di rigetto della primigenia richiesta e all’indicazione del giudice circa la possibilità di riproporre
la richiesta con indicazione di una pena più severa.
È evidente che il vizio lamentato, già nella illustrazione di ricorso, non attiene alla
espressione della volontà, che si è formata alla luce del legittimo esercizio di una potestà
giurisdizionale, quella di decidere in ordine alla congruità della proposta di pena.
Residua allora l’altra doglianza di ricorso, relativa alla sproporzione della pena in riguardo
a quella irrogata al coimputato, che si sostanzia in un motivo inammissibile, alla luce di quanto
statuito dall’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610,
comma 5-bis, c.p.p., introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha innovato riducendo le
ipotesi di ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La circostanza che la causa d’inammissibilità è frutto di una modifica normativa di poco
precedente la proposizione del ricorso consente di escludere profili di colpa che giustifichino la
condanna al pagamento della sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186
del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 27 marzo 2018
Il consiglier

tensore

Il presidente
Angela Tardio

Giusei

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in CancekiNe oggi

accolta. Il ricorrente aggiunge che il giudice, “su istanza formale dell’imputato presente in aula

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