Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17971 del 11/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17971 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAMONACA STEFANO N. IL 21/10/1983
avverso la sentenza n. 2114/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
19/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
CIAMPI;

Data Udienza: 11/02/2015

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata l’affermazione di penale
responsabilità di Lamonaca Stefano, ritenuto in primo grado responsabile del reato di concorso
in detenzione al fine di spaccio di gr. 376 di cocaina.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e contraddittorietà
di motivazione
3. Il ricorso è inammissibile. La gravata sentenza ha infatti congruamente motivato a riguardo
evidenziando gli elementi su cui è stata basata la pronuncia di condanna. Le censure mosse
dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso generico rispetto alla ricostruzione del
fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una
rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una
motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi
nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui
avere rilievo.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni
di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento~
delle spese processuali ed al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 11 febbraio 2015
Il Consigliere estensore

Il P

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