Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17968 del 11/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17968 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARGENTINI LUCA N. IL 03/11/1967
avverso la sentenza n. 1586/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 23/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 11/02/2015

e

-4°833

2.17-33742014
Motivi della decisione
La Corte di Appello di Bologna , con la sentenza in epigrafe indicata, confermava,
per quanto qui rileva, la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto Argentini Luca
responsabile del reato di cui all’ art. 186 co.7t. C cds..

Il ricorso è inammissibile. E’ appena il caso di considerare che nessuna richiesta in
tal senso risulta essere stata formulata dall’imputato davanti al giudice di merito e
tanto meno risulta che il medesimo abbia accettato che si prendesse a riferimento la
pena base più elevata di cui alla modifica normativa con cui si è introdotta la sanzione
sostituiva. Il ricorso è destituito di fondamento non avendo l’imputato assolto
all’onere di indicare i presupposti necessari per accedere al beneficio.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
dellé spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna slg ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma
di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 11.2.2015

L’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della
sentenza. Deduce violazione di legge e difetto di motivazione per quanto riguarda la
mancata sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità.

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