Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17964 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17964 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCUDERI ALFIO nato il 02/12/1973 a PATERNO’

avverso l’ordinanza del 25/10/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
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Data Udienza: 27/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in esame è stato proposto personalmente da Alfio Scuderi.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto
2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa
la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre
personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in
ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo

proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n.
272010).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma
dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
La circostanza che la causa d’inammissibilità è frutto di una modifica
normativa di poco precedente la proposizione del ricorso, in relazione alla quale
è stato altresì provocato l’intervento delle Sezioni Unite, consente di escludere
profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento della sanzione in
favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso il 27 marzo 2018
Il presidente

Il co sigliere estensore
Gius

Angela Tardio

S1tiqcia

IN\

CORTE SUPREMA Di CASSAMONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì
APR. 2018

speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod.

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