Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17962 del 12/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17962 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: BINENTI ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VERARDI ALESSANDRO nato il 19/11/1978 a LIZZANELLO

avverso l’ordinanza del 06/07/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO, che ha chiesto l’annullamento del
provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Magistrato di
sorveglianza di Novara.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino
respingeva il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 35 ter, legge 26 luglio 1975, n.
354, da Alessandro Verardi, avverso il provvedimento in data 24 marzo 2016 del
Magistrato di sorveglianza di Novara, nella parte in cui era stata rigettata la
domanda di riconoscimento della detrazione della pena detentiva a titolo di
risarcimento in forma specifica in relazione all’addotta carcerazione in condizioni
inumane in periodi ricadenti fra il 24 dicembre 2002 e il 24 dicembre 2009.
A ragione, il Tribunale di sorveglianza rilevava che se da un lato l’attualità
del pregiudizio non costituiva condizione necessaria ai fini del rimedio in

Data Udienza: 12/12/2017

questione, dall’altro tuttavia la domanda risultava presentata il 22 dicembre
2014, senza che fossero stare rese dichiarazioni sull’inoltro del ricorso davanti
alla Corte Edu prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 92 del 2014,
sicché era decorso con riguardo a detti periodi il termine di prescrizione
quinquennale previsto dall’art. 2947„ cod. civ., applicabile in materia,trattandosi
di un illecito civile già in precedenza azionabile in relazione al quale erano solo
intervenute nuove disposizioni in ordine al ristoro del danno non patrimoniale.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Verardi,

tramite il difensore, lamentando violazione dell’art. 35 ter, legge 26 luglio 1975,
n. 354, per essersi ritenuto applicabile il termine di prescrizione dell’azione del
risarcimento del danno di cui all’art. 2043, cod. civ., quando invece al rimedio
compensativo di cui trattasi deve assegnarsi massima estensione secondo le
pronunzie della Corte Edu e lo stesso, tenuto conto dei presupposti da cui deriva,
ha una natura indennitaria del tutto estranea alla richiamata disciplina civilistica.
In ogni caso, volendo far ricorso a tale disciplina, dovrebbe applicarsi il
termine di prescrizione decennale previsto per la responsabilità contrattuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

2. Come già si è rilevato nella sentenza Sez. 1, n. 31475 del 15/03/2017,
Rv. 27984, le cui motivazioni si condividono e vanno ribadite, a fronte del diritto
di un soggetto a non subire durante la carcerazione trattamenti disumani e
degradanti in violazione dell’art. 3 CEDU, la riparazione introdotta dall’art. 35 ter,
Ord. peri,, costituisce una forma di tutela del tutto innovativa ed alternativa a
quella risarcitoria codicistica, come tale caratterizzate, da una disciplina propria e
da requisiti sostanziali originali che la connotano come misura speciale, atipica e
di carattere indennitario (e non appunto risarcitorio). E ciò al fine di garantire
massimo accesso ad una effettiva tutela, pur solidaristica, in favore di chi è
sottoposto alle condizioni detentive di soggezione rispetto all’apparato
penitenziario, secondo precise esigenze di adeguamento delle disposizioni
dell’ordinamento interno imposte dai precetti convenzionali. Da queste
osservazioni consegue che in tal caso non solo non è applicabile il termine di
prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2947, cod. civ., per il risarcimento
del danno da fatto illecito e dunque per la responsabilità extracontrattuale, ma
anche non è configurabile il decorso di alcun termine di prescrizione nel periodo
precedente alla data di entrata il vigore di dette nuove disposizioni, non potendo

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LIU

a quell’epoca esercitarsi lo specifico strumento per fare valere quel genere di
diritto. Solo a partire dall’anzidetta data, pertanto, potrà rilevarsi, per le
violazioni intervenute in precedenza, la decorrenza in tale materia del termine di
prescrizione. Termine, tuttavia, di durata decennale ai sensi dell’art. 2946, cod.
civ., in assenza di previsioni normative che dispongano diversamente.

3. Tenendo conto di questi principi, il Tribunale di sorveglianza di Torino,
pertanto, non avrebbe potuto ritenere non più esercitabile con riguardo al

l’intervenuto decorso di un termine di prescrizione di anni cinque a decorrere
dalla data delle addotte violazioni precedenti a quella di entrata in vigore di detta
norma, poiché il termine in questione, dovendo decorrere da tale ultima data e
avendo durata decennale, non era maturato al momento della domanda.
L’impugnato provvedimento di rigetto va, quindi, annullato con rinvio al
Tribunale per l’esame nel merito non essendo questo precluso dalla prescrizione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Torino.
Così deciso il 12 dicembre 2017

Il Presidente

Il Consigliere estensore
rto Binenti

Antonella Patrizia Mazzei

0, vi l, eL;19.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì …..2_0….PL2118

periodo in considerazione la tutela di cui all’art. 35 ter, Ord. pen., assumendo

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