Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17961 del 12/12/2017


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 17961 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: BINENTI ROBERTO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRUNI LUIGINO MARIO nato il 08/05/1959 a MILANO

avverso il provvedimento del 12/05/2017 del GIP TRIBUNALE di LECCO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

lette le conclusioni del PG GIANLUCA PRATOLA, il quale ha chiesto, previa
qualificazione dell’istanza quale ricorso straordinario, l’annullamento della
sentenza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso
proposto da BRUNI LUIGINO MARIO avverso la sentenza n. 1971/2016 della
Corte di Appello di Milano.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con istanza depositata il 10 maggio 2017 l’Avv. Giuseppe Capobianco,
quale difensore di fiducia di Bruni Luigino Mario, proponeva incidente di
esecuzione davanti al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecco.
Esponeva:
– che il 7 aprile 2017 era stato notificato al Bruni ordine di esecuzione (del 6
aprile 2017) della pena alla quale egli era stato condannato con sentenza del
Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecco del 29 settembre 2015,

Data Udienza: 12/12/2017

confermata dalla Corte di appello di Milano e divenuta irrevocabile a seguito di
sentenza resa dalla Corte di Cassazione il 24 marzo 2017, con la quale era stato
dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione di appello;
– che l’avviso al Bruni di fissazione dell’udienza davanti alla Corte di
Cassazione era stato notificato con fax del 16 febbraio 2017 inviato all’Avv.
Francesco Guarino, che però era deceduto già in data 18 gennaio 2017:
Chiedeva, pertanto, in ragione della mancata conoscenza da parte del Bruni
dell’udienza in cui era stato celebrato il giudizio di legittimità, di «annullare»

Con provvedimento del 12 maggio 2017, il Giudice delle indagini preliminari
del Tribunale di Lecco sospendeva l’ordine di esecuzione della pena e disponeva
contestualmente la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione.
2. L’istanza, come rilevato dal Procuratore Generale, in considerazione delle
ragioni prospettate concernenti un errore di fatto da attribuirsi alla Corte di
Cassazione in sede di decisione, deve essere qualificata come ricorso
straordinario ai sensi dell’art. 625 bis, cod. proc. pen., il quale, però, prevede
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che la relativa richiesta deve essere proposta a pena inammissibilità
personalmente dal condannato, mentre nella specie essa risulta avanzata
dall’Avv. Giuseppe Capobianco esclusivamente nella sua qualità di difensore..e,
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3! Da cio discènde l’immediata declaratoria di inammissibilità della richiesta,
ai sensi dell’art. 625 bis, comma 4, cod. proc. pon., con condanna del Bruni al
pagamento delle spese processuali, ma non anche a quello di una somma in
favore della cassa delle ammende, stante l’assenza di rilevanti profili di colpa.

P.Q.M.

Qualificata l’impugnazione come ricorso straordinario,

ne dichiara

l’inammissibilità e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 dicembre 2017

Il Presidente

Il Consigliere estensore
oberto Binenti

Antonella Patrizia Mazzei

TE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
2 APR. 2018
Roma, n

l’ordine di esecuzione di cui sopra e trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione.

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