Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17960 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17960 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Giorgio Domenico, nato a Irsinia (MT) il 08/12/1963
avverso la sentenza del 04/03/2013 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tindari
Baglione, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata con la revoca della misura cautelare.
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino ha rifiutato la
consegna di Domenico Giorgio all’autorità giudiziaria del Belgio che aveva
emesso il mandato di arresto europeo del 06/06/2012 in relazione alla sentenza
di condanna adottata in quel paese nei riguardi del prevenuto, in relazione ai

(ie

Data Udienza: 17/04/2013

reati di partecipazione ad un’associazione per delinquere dedita al traffico di
sostanze stupefacenti e traffico illegale di tali droghe.
Rilevava la Corte territoriale come sussistessero le condizioni per rifiutare la
consegna ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. r) legge n. 69 del 2005, in quanto il
destinatario della richiesta è un cittadino italiano e la pena irrogata dal giudice
belga deve essere eseguita in Italia conformemente alle disposizioni
dell’ordinamento interno.

personalmente, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all’art. 17
comma 5 legge cit., per avere la Corte di appello, pur adottando una decisione
contraria alla consegna, omesso di revocare la misura cautelare applicata al
prevenuto.
3. Ritiene la Corte che li ricorso sia inammissibile.
L’innanzi richiamato art. 17 comma 5 stabilisce sì che la Corte di appello, con
la sentenza contraria alla consegna, revoca immediatamente le misure cautelari
applicate all’interessato, ma tale disposizione non è applicabile nel caso in cui il
rifiuto della consegna sia stato motivato dalla richiesta dell’interessato che la
pena comminatagli con sentenza definitiva di condanna dell’autorità giudiziaria
straniera venga eseguita in Italia ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. r) legge cit.
Ed infatti, è pacifico che laddove venga adottata dall’autorità giudiziaria italiana
una sentenza qual è quella esaminata in questa sede, non è più necessario un
formale riconoscimento della sentenza di condanna straniera, discendendo la sua
esecutività direttamente dalla legge interna di adeguamento e di
implementazione della decisione quadro in materia di mandato di arresto
europeo: la pronuncia italiana di rifiuto della consegna per la causale innanzi,
che contestualmente delibera il riconoscimento della sentenza di condanna
straniera, determinando la pena che deve essere seguita nello Stato, costituisce
valido titolo esecutivo in applicazione analogica dell’art. 735 cod. proc. pen. (così
Sez. 6, n. 46845 del 10/12/2007, Fano, Rv. 238330; Sez. 6, n. 7812 del
12/02/2008, Tavano, non mass.; Sez. 6, n. 7813 del 12/02/2008, Finotto, non
mass.); con l’ulteriore conseguenza che la misura cautelare a suo tempo disposta
nei confronti dell’interessato per permettere la consegna mantiene efficacia per
consentire la disposta esecuzione in Italia della pena detentiva inflitta con la
sentenza straniera.
La correttezza di tale impostazione esegetica trova conforto nel dettato dell’art.
656 comma 9 lett. b) cod. proc. pen., che, nel disciplinare le modalità di
esecuzione delle pene detentive, esclude che jaftsla stessa possa essere sospesa
2

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Giorgio, con atto sottoscritto

nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si
trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza
diviene definitiva: definitività che, nella fattispecie, va riconosciuta alla sentenza
gravata emessa nei confronti dell’odierno ricorrente il quale, con l’atto di
impugnazione, non aveva messo in discussione I presupposti giustificativi della
decisione, ma esclusivamente gli effetti della medesima pronuncia sulla misura
cautelare alla quale era sottoposto.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5 legge n. 69
del 2005.
Così deciso il 17/04/2013

P.Q.M.

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