Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1796 del 09/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1796 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da Antonio Crisci nato ad Arienzo (CE) il 121 05/1963,
avverso la sentenza del 14.3.2012 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Gioacchino Izzo che ha
concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente al beneficio della
sospensione condizionale della pena;
la Corte osserva:

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Data Udienza: 09/10/2013

RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Antonio Crisci nato ad Arienzo (CE) il 121 05/1963, era imputato dei
seguenti reati:
a) reato di cui alla lettera B) dell’art. 44 d.p.r. n. 380 del 2001 per aver
realizzato un manufatto senza permesso di costruire;
B) della contravvenzione di cui agli artt. 64, 71, 65 e 72 d.p.r. n. 380 del
2001 per aver realizzato strutture in cemento armato non in base a progetto
esecutivo, senza previa denuncia dei lavori al genio civile e senza la direzione dei

C) della contravvenzione di cui agli artt. 83 e 95 d.p.r. n. 380 del 2001 e
art. 2 legge regionale n. 9 del 1983 per aver eseguito le opere suddette in zona
sismica omettendo di depositare il progetto all’ufficio del genio civile competente.
Con sentenza del 14 marzo 2012 il tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
sezione distaccata di Marcianise, pronunciandosi a seguito di dibattimento,
dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di cui al
capo a) della rubrica per intervenuto permesso di costruire in sanatoria.
Dichiarava poi l’imputato colpevole dei reati a lui ascritti in rubrica ai capi b) e c)
e per l’effetto, considerati i reati uniti dal vincolo della continuazione, previa
concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di C
600,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese di giustizia.
2. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione
con un unico motivo dolendosi della mancata concessione della sospensione
condizionale della pena.
3. Il ricorso è fondato.
Dall’intestazione dell’impugnata sentenza e dal verbale d’udienza risulta
che l’imputato ha chiesto i benefici di legge e quindi in particolare la sospensione
condizionale della pena della cui mancata concessione si duole con il ricorso per
cassazione.
Il dispositivo dell’impugnata sentenza non reca la concessione del
beneficio richiesto che quindi deve ritenersi essere stato negato senza alcuna
motivazione sul punto e pertanto limitatamente questa parte l’impugnata
sentenza va annullata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

PER QUESTI MOTIVI
la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione
condizionale della pena con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

lavori da parte di un tecnico competente;

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