Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17959 del 12/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17959 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: BINENTI ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TRIPOTO ROSARIO nato il 10/04/1968 a CATANIA

avverso l’ordinanza del 15/02/2017 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di CATANIA
sentita la relazione svolta dal consigliere ROBERTO BINENTI;
lette le conclusioni del PG FRANCESCO SALZANO, che ha chiesto il rigetto del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania
respingeva il reclamo proposto da Rosario Tripoto, avverso il provvedimento con
il quale il Magistrato di sorveglianza di Catania, decidendo su un’istanza del
predetto di concessiorie della liberazione anticipata, l’aveva accolta in relazione
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al semestre dal 23 rroverrrbre 2015 ai 23 marzo 2016, mentre l’aveva rigettata in
riferimento al presofferto dall’8 ottobre 2009 ai 22 ottobre 2014, considerando in
tal caso ostativi, ai fini di una valutazione frazionata da intendersi correttamente
in modo non rigido ed

è

, i rapporti disciplinari del 16 settembre 2013 e

del 16 ottobre 2014 e l’arresto del 22 settembre 2015, essendo essi significativi

Data Udienza: 12/12/2017

(considerando anche la successiva violazione della legge penale) della mancata
partecipazione all’opera di rieducazione per tutto il secerrrcha periodo in questione.

2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione personalmente il
Tripodo, muovendo i seguenti rilevi: i fatti menzionati da cui sarebbero
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conseguiti rapporti disciplinari erano stati riferiti uno al 1 consentito passaggio di
cibo tra detenuti e l’altro a una pacifica protesta collettiva dei detenuti; in ogni
caso tali fatti avrebbero potuto essere considerati solamente avuto riguardo ai

riconoscimento o meno del beneficio dal momento della sua richiesta; inoltre le
citate violazioni della legge penale attenevano solamente a carichi pendenti,
cosicché doveva valere il principio costituzionale della presunzione di innocenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

2. Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione
frazionata per semestri del comportamento del condannato che pur sempre si
impone, non esclude che il verificarsi di certi fatti in un dato semestre possa
negativamente incidere, secondo specifici e motivati apprezzamenti della loro
significatività che rimangono attribuiti al solo giudice di merito, sulle valutazioni
afferenti ad altri precedenti semestri seppur non contigui, sì da far desumere,
con riguardo a questi ultimi e pertanto ad un più ampio periodo, l’ostativa
mancata partecipazione all’opera di rieducazione perseguita dal trattamento
penitenziario (Sez. 24449 del 12/01/2016, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del
07/11/2014, dep. 2015, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Rv.
255406).

3. Valutazioni di questo genere sono state espresse ai fini della parziale
negazione del beneficio richiesto dal Tripodo, in forza di motivazioni che, tenuto
conto anche di quelle (condivise) già rassegnate dal Magistrato di sorveglianza,
danno conto di un iter anche temporale dei fatti contrassegnati dalla ripetitività,
nel complesso indicativi di perdurante insensibilità alle finalità del trattamento
nel corso del pregresso periodo detentivo, ma anche in seguito ed in continuità,
stante la successiva violazione dei precetti penali. Ciò in forza di condotte, quali
appunto quelle più recenti ricadenti nel periodo di libertà, il cui disvalore,Varrto

p-rel secondo una plausibile rappresentazione, manifesta particolare significato ai
it z240311.
fini in questione, trattandosi della violazionei delle prescrizioni della più grave

2

semestri in cui essi era eati temporalmente collocati, non potendo dipendere il

misura di prevenzione personale, rimasta applicata proprio per contenere
persistenti ed allarmanti spinte criminali. Violazione intervenuta, quindi, in
condizioni in cui le pregresse condotte rivelatrici di stabili legami con la
criminalità organizzata continuavano a non risultare oggetto di una rassicurante
rivisitazione. Tutto ciò in modo da riverberarsi, in ragione di un persuasivo iter
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giustificativo, sulla negativa valutazione del pregresso
nei
semestri oggetto dello scrutinio.

valutativo seguito dai giudici di merito che, invece,conne detto va ritenuto in linea
con la corretta applicazione della legge, vengono proposte, in modo non
consentito in sede di legittimità, solo letture alternative dei fatti come posti in
evidenza dal Tribunale. Fatti la cui l’esistenza e modalità appaiono solo a tratti e
assertivamente poste in dubbio, senza che risultino rappresentati, quanto ai dati
da cui sono state desunte le(evidenziate, riscontrabili travisamenti della prova
sulla base di decisive allegazioni munite della richiesta autosufficienza.

5. Dal conseguente rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 12 dicembre 2017

Il Consi
r’

re estensore

Il Presidente

inenti

Antonell1a patrizia Mazzei

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penak3

4. A fronte di ciò, nel ricorso, oltre a contestarsi già alla base il percorso

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