Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17958 del 12/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17958 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: BINENTI ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SPADARO FRANCESCO nato il 16/10/1962 a PALERMO

avverso l’ordinanza del 20/04/2017 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di POTENZA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che ha chiesto l’annullamento con
rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Potenza
dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Francesco Spadaro avverso
provvedimento di rigetto di istanza di concessione della liberazione anticipata,
sul rilievo che detto reclamo era stato presentato oltre il termine di giorni dieci
previsto dall’art. 69 bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354.
2. Ha proposto ricorso per cassazione lo Spadaro, lamentando violazione di
legge per essersi omesso di considerare che, maturando detto termine il giorno
festivo 8 dicembre 2016, ricorreva ex art. 172, comma 3, cod. proc. pen., la
proroga al giorno successivo, per l’appunto quello di presentazione del reclamo.

Data Udienza: 12/12/2017

3. Successivamente, il difensore dello Spadaro ha fatto pervenire istanza di
rinunzia, con la quale ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla
decisione essendo cessato nel frattempo lo stato di detenzione del ricorrente.
4. Tale sopravvenuta carenza di interesse, dando luogo alle condizioni
previste dall’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen, comporta la declaratoria
di inammissibilità del ricorso, senza che ne consegua la condanna al pagamento
delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, non essendo individuabile

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 12 dicembre 2017

Il Presidente

Il Consigliere estensore
R

Antonella Patrizia Mazzei

Binenti

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
APR. 2018
Roma, n

__zii.

colpa correlata all’irritualità dell’impugnazione, né soccombenza pur solo virtuale.

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