Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17957 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17957 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
EDDGUOOGHY REDOUANE N. IL 27/08/1990
avverso la sentenza n. 1482/2012 GIP TRIBUNALE di LIVORNO, del
05/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
e
‘eleette le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 16/04/2013

40902/12 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., deliberata
dal GIP di Livorno nei confronti di Redouane Eddguooghy per l’acquisto di gr.
1965,664 di hashish in concorso con altra persona, con il seguente calcolo di pena :
riconosciute le attenuanti generiche e del quinto comma dell’art. 73 dPR 309/90,

attenuanti generiche a tre anni e 6000 euro, riduzione per il rito a due anni sei mesi
e 4000 euro, ricorre il procuratore generale di Firenze con unico motivo, enunciato
come “difetto di motivazione ed erronea applicazione della legge penale”,
deducendo che il solo parametro quantitativo per sé era ostativo all’applicazione
dell’attenuante speciale, essendo irrilevanti gli elementi invece soli valorizzati dal
GIP (incensuratezza, giovane età, ruolo di mero corriere, condotta processuale).
1.1 V procuratore generale in sede ha concluso per l’annullamento senza
rinvio della sentenza, con trasmissione degli atti.
1.2 Nell’interesse dell’EDDGUOOGHY sono state presentate due memorie.
La prima svolge considerazioni sulla riconducibilità del quantitativo di cui si
discute alla nozione di lieve entità.
La seconda propone la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 bis del
d.l. 272/2005, come modificato dalla legge 49/2006, per i suoi effetti sulle pene ora
previste dall’art. 73 dPR 309/90.

RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Va preliminarmente rilevato che la questione di legittimità costituzionale
proposta con la seconda memoria difensiva è priva di rilevanza in questa sede, in
cui si controverte esclusivamente della sussistenza di adeguata motivazione a
sostegno della già applicata attenuante speciale, problema che si pone negli stesi
termini sia con l’attuale formulazione della legge che con quella auspicata dal
ricorrente nel caso di accoglimento della questione di costituzionalità dedotta.
3. Venendo all’esame del ricorso deve affermarsene la fondatezza.
Innanzitutto sussiste l’interesse del ricorrente alla decisione, perché la pena
finale in concreto determinata, oggetto della volontà delle parti, non è comunque
ottenibile dalla sola applicazione alla pena base edittale della massima diminuzione
per le attenuanti generiche e per il rito.

pena base quattro anni sei mesi di reclusione e 9000 euro di multa, riduzione per le

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2

Quanto al contenuto dell’impugnazione, come ricordato dalla parte pubblica
ricorrente le Sezioni unite di questa Corte suprema hanno ribadito che “la
circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma
quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima
offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo,
sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze
dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti
giudizio”.
Nella fattispecie il GIP ha applicato tale attenuante da un lato ignorando del
tutto nella motivazione il dato obiettivo del non palesemente minimo quantitativo
acquistato (in assenza tra l’altro di ogni indicazione nell’imputazione che con
immediatezza consentisse di cogliere un apprezzamento di infima qualità), dall’altro
richiamando in assoluta prevalenza parametri che, attenendo prevalentemente alla
persona dell’imputato (giovane età e incensuratezza) e ad altro aspetto comunque
estraneo al fatto (il comportamento processuale), sono del tutto irrilevanti ai fini
della configurabilità della medesima (arg. ex Sez.6, sent. 35325/2003).
Le considerazioni sul punto contenute nella prima memoria sono pure
irrilevanti in questa sede, risolvendosi in sollecitazioni a valutazioni di merito del
tutto estranee alla cognizione della Corte di legittimità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Livorno per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 16.4.2013

negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul

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