Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17956 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17956 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Simonte Calogero, nato a Mazzarino il 18/08/1979

avverso la sentenza del 14/01/2013 della Corte dl appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo
Pompeo Viola Alfredo Pompeo Viola, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. Giuseppe Infante, che ha concluso chiedendo
l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano dichiarava
l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione
presentata dal Governo della Repubblica francese nei confronti del cittadino
italiano Calogero Simonte, condannato in Francia alla pena di anni dieci di

Data Udienza: 12/04/2013

reclusione per Il reato di rapina aggravata commesso a Gran Gevrier il
03/12/1997.
Rilevava la Corte di appello come sussistessero le condizioni previste tanto
dalla Convenzione europea di estradizione di Parigi del 1957, ratificata e resa
esecutiva in Italia dalla legge 30 gennaio 1963 n. 300 (pure vigente nella
Repubblica di Romania), quanto dal nostro codice di rito, per accogliere quella
richiesta di estradizione passiva; e come fossero infondate le varie questioni di
legittimità sollevate dalla difesa in merito allo svolgimento del giudizio penale in

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’estradando, con atto
sottoscritto dal suo difensore avv. Giuseppe Infante, il quale ha dedotto i
seguenti due motivi.
2.1. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità, per avere la Corte territoriale dichiarato l’esistenza delle condizioni per
l’accoglimento di una domanda di estradizione asseritamente pervenuta il
19/05/2011, ma in realtà mai inviata dall’autorità governativa francese.
2.2. Violazione di legge, in relazione all’art. 705 cod. proc. pen., per avere la
Corte distrettuale accolto la richiesta di estradizione benché il processo in
Francia, conclusosi con la sentenza di condanna, si fosse svolto in contumacia
dell’imputato e senza che allo stesso fosse stato mal notificato o altrimenti
comunicato un atto da cui poteva desumersi l’esistenza del processo ovvero
contenente un invito a parteciparvi.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, avendo lo stesso
imputato riconosciuto, nell’atto di impugnazione, che una domanda di
estradizione era stata effettivamente inviata il 10/10/2012 dall’autorità
governativa francese, istanza alla quale la Corte di appello di Milano ha
evidentemente fatto riferimento quando, nei primi righi della motivazione della
sentenza gravata, ha richiamato la nota del Ministero della giustizia del
22/10/2012 con la quale quella domanda era stata trasmessa.
Deve, dunque, considerarsi frutto di un mero errore materiale, comunque
irrilevante ai fini della decisione, l’indicazione, contenuta nel dispositivo della
stessa sentenza, ad una domanda di estradizione presentata dalla Repubblica
francese il 19/05/2011.
2

Francia nelle forme contumaciali.

3. Ugualmente manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso.
Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il
principio secondo il quale il divieto dl pronuncia favorevole all’estradizione
previsto dall’art. 705 comma 2 lett. b) cod. proc. pen., nell’ipotesi in cui la
sentenza, per la cui esecuzione essa è stata domandata, contenga disposizioni
contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato, non
ricorre quando sia dedotta genericamente il fatto che il processo nel Paese
paese consenta al relativo condannato di richiedere eventualmente un nuovo
giudizio qualora dimostri di non abbia avuto conoscenza del procedimento (in
questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 43542 del 09/10/2012, Neagu, Rv. 253821;
Sez. 6, n. 15550 del 25/03/2009, Sinani, Rv. 243414; Sez. 6, n. 1109/09 del
06/11/2008, Radu, Rv. 242135).
Ora, nel caso di specie tale regula iuris non risulta affatto violata: e ciò non
solo perché nella motivazione della sentenza impugnata la Corte lombarda ha
sottolineato come il Simonte fosse ben a conoscenza dell’esistenza di un
procedimento penale a suo carico pendente dinanzi all’autorità giudiziaria
francese, dato che, proprio con riferimento a quell’episodio delittuoso, si era
svolta in Italia, su sollecitazione dei giudici di quel Paese, un’attività rogatoriale
per l’effettuazione di una ricognizione personale e per l’espletamento
dell’interrogatorio, atti compiuti in presenza del difensore di fiducia del
prevenuto; ma soprattutto perché il Simonte si è doluto del fatto che il processo
penale si fosse poi svolto a suo carico nelle forme analoghe a quelle contumaciali
previste dal nostro ordinamento, circostanza questa che, dl per sé, non è
ostativa all’accoglimento della richiesta di estradizione, non essendo stato fatto
nel ricorso alcun cenno al rischio che in Francia l’imputato non possa essere
restituito nei termini chiedendo la riapertura del processo laddove riesca a
dimostrare che il precedente procedimento si sia svolto senza che egli fosse stato
messo a conoscenza.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario
delle spese del presente procedimento ed al pagamento In favore della Cassa
delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell’importo indicato nel
dispositivo che segue. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti di
legge.
P.Q.M.

3

richiedente si sia svolto in absentia, essendo sufficiente che l’ordinamento di quel

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc.
peri..

Così deciso il 12/04/2013

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