Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17956 del 11/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17956 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRAIOLI PIETRO N. IL 06/02/1980
avverso la sentenza n. 5686/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
01/02/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
CIAMPI;

Data Udienza: 11/02/2015

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata l’affermazione di penale
responsabilità di Ferraioli Pietro per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente
(cocaina).
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo difetto di motivazione e violazione di
legge, quanto alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni dell’imputato ed al
mancato
riconoscimento dell’ipotesi di cui al 5 comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono fondate su motivi palesemente infondati.
Con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare che “nel giudizio
abbreviato sono probatoriamente utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese dalla persona
sottoposta alle indagini, alla polizia giudiziaria” (cfr. da ultimo Cass. V, 3846\2014, imp.
Pagone, rv. 258961).
Quanto al diniego dell’ipotesi di cui al 5 comma dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 la Corte territoriale
ha evidenziato il rilevante dato quantitativo, sintomo sicuro di una notevole potenzialità
offensiva N del fatto e di diffusibilità della condotta di spaccio.
La motivazione della sentenza impugnata regge pertanto al sindacato di legittimità, non
apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli,
potrebbero qui avere rilievo.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni
di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 11 febbraio 2015
Il Consigliere estensore

Il Prj4ente

OSSERVA

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