Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17955 del 12/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17955 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAPALIA ANTONIO nato il 26/03/1954 a PLATI’

avverso l’ordinanza del 01/03/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di TORINO
sentita la rehazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 12/12/2017

Il Procuratore generale Francesca Loy ha chiesto la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Papalia Antonio ricorre avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di

appello di Torino del 1 marzo 2017, in veste di giudice dell’esecuzione, con
la quale è stata rigettata l’istanza di applicazione della continuazione ex

relativo a vari omicidi ed in particolare a quelli di cui alle sentenze della
Corte di assise appello Milano del 16.3.2005 (per un fatto commesso in
data 11.4.1990), del 17.2.2000 (per un fatto commesso il 15.11.1984),
del 6.2.2001 (per tre omicidi commessi in data 18.9.90, 15.10.90 e
23.12.90 già unificati ex art. 81 cod. pen.),e della sentenza della Corte di
assise di appello di Torino, per un omicidio del 15.6.1989.
Il provvedimento impugnato, pur riconoscendo che i reati della stessa
indole bi-ang stati commessi in un arco di tempo abbastanza limitato, non
riteneva tale dato sufficiente per ritenere l’unicità del programma
delittuoso posto a base dell’applicabilità della disciplina del reato
continuato.

2.

Deduce il ricorrente che il giudice avrebbe preso in considerazione

solo la sentenza relativa all’omicidio del Perre Adamo commesso il
15.11.1984, per la causale posta a fondamento dell’eliminazione del Perre,
ritenuto un confidente dei Carabinieri.
3.

Il Procuratore generale ha argomentato la richiesta di declaratoria

di inammissibilità del ricorso, considerando la valutazione fatta dalla Corte
di merito sull’omicidio del Perre, di per sé idonea a sorreggere la decisione,
in quanto l’unicità del medesimo disegno criminoso non può esaurirsi in
un programma meramente generico di attività delinquenziale.
4.

Il Papalia in data 6 dicembre 2017 ha depositato memoria di replica

alle considerazioni svolte dal Procuratore generale, non potendosi ritenere
esonerato il giudice dall’analisi delle sentenze di condanna ulteriori rispetto
a quella dell’omicidio Perre. In particolare, la Corte di merito avrebbe
dovuto dare un peso significativo alla vicinanza temporale dei fatti di cui
alle sentenze di condanna dal 15.6.89 al 23.12.1990, sicché con tale
omissione si evidenzierebbe un difetto di motivazione; infine, la Corte

2

art. 671 cod. proc. pen., per l’asserita unicità del disegno criminoso

avrebbe dovuto prendere in esame almeno parte dei fatti di cui alle
sentenze sopra indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La motivazione dell’ordinanza impugnata è immune dai vizi denunciati
dal ricorrente. Ed invero, partendo dal fatto di reato più grave e remoto
(l’omicidio di Perre Adamo commesso il 15.11.1984), la Corte ha

omicidio con gli altri fatti criminosi successivi.
Nessun altro elemento poteva essere apprezzato dalla Corte di merito
in relazione agli altri omicidi al di là del dato temporale nel quale sono
stati commessi, di guisa che conformemente alla giurisprudenza costante
di questa Corte (Sez. 1 1 n. 37555 del 13/11/2015,dep. 2016, Rv. 267596
e Sez.1,n. 35639 del 02/07/2013, Piras,Rv. 256307), non può essere
apprezzata l’unicità del disegno criminoso se non si delineano le analogie
delle connotazioni fondamentali che possano legare gli altri episodi;
caratteri che non vengono nemmeno enunciati dall’istante nel proprio
ricorso e nella memoria di replica, rendendo così manifestamente
infondato il ricorso.
La particolare tipologia dei delitti commessi (omicidi), infatti, rende
quanto mai necessario individuare con precisione le singole motivazioni
degli stessi, per valutare l’omesso riconoscimento da parte del giudice di
merito, sicché la mancata ispedficazione nel ricorso delle circostanze
fattuali e delle motivazioni dei singoli delitti impedisce di esaminare e
riconoscere il vizio denunciato nel provvedimento del giudice di merito,
che legittimamente ha escluso il disegno criminoso,così come enunciato
originariamente dall’istante, già per la distanza temporale dell’omicidio
Perre dagli altri e per le specifiche motivazioni che lo avevano
determinato: essere il Perre un confidente dei Carabinieri che aveva
determinato l’arresto del Papalia.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in
favore della Cassa delle Ammende di una somma determinata,
equamente, in Euro 2000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono
elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”. (Corte cost.
n. 186 del 13/06/2000).

3

disconosciuto l’unicità del disegno criminoso che avrebbe legato tale

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della
Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Do enico Fiordalis,

Antonella Mazzei
\,)

ri (Pl-rt—1.—2)

CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE
Prima Sezione Pena!,,

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì 21 ANL 2,018

0

Così deciso il 12/12/2017.

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