Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17955 del 11/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17955 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: DELL’UTRI MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LO PRESTI SALVATORE N. IL 28/07/1951
avverso la sentenza n. 805/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
16/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
Data Udienza: 11/02/2015
OSSERVA
1. Salvatore Lo Presti ricorre per cassazione avverso la sentenza in data
16/10/2013 con la quale la corte d’appello di Genova ha confermato la condanna
dell’imputato alla pena di giustizia in relazione al reato di guida in stato di
ebbrezza.
Con l’impugnazione proposta, il Lo Presti censura la sentenza della corte
territoriale per vizio di motivazione, avendo il giudice d’appello omesso di
giustificare adeguatamente il mancato riconoscimento della prevalenza delle
2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Invero in relazione al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche
sulla aggravanti contestate, il giudice di merito ha osservato che dette attenuanti
non potevano essere concesse con giudizio di prevalenza, in ragione dei plurimi
(anche gravi) precedenti penali.
Tale motivazione, in quanto non incongrua e non manifestamente illogica, è
incensurabile in questa sede di legittimità.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11/2/2015
Il Consigliere est.
circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.