Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17954 del 12/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 17954 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: BINENTI ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BASILE ANTONIO nato il 11/04/1972 a ERDING( GERMANIA)

avverso l’ordinanza del 13/10/2016 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di
CATANZARO
sentita la relazione svolta dal consigliere ROBERTO BINENTI;

lette le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO, che ha chiesto di dichiarare
inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro
respingeva il reclamo proposto da Antonio Basile avverso il provvedimento, reso
dal Magistrato di sorveglianza di Catanzaro, di diniego della concessione della
liberazione anticipata speciale, in forza di argomentazioni testualmente riportate
nei termini già enunciati dalla sentenza, Sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014, dep.
2015, Rv. 261879, tramite cui s , era affermato che il predetto beneficio non
poteva essere concesso ai condannati, come il Basile, per uno dei reati di cui
dall’art. 4 bis, legge 25 luglio 1975, n. 354, una volta che seppure ammesso al

Data Udienza: 12/12/2017

momento della domanda dall’art. 4 del d. I. 23 dicembre 2013, n. 146, era stato
poi escluso prima della decisione su detta domanda, in sede di conversione, con
modificazione del medesimo decreto, con legge 21 febbraio 2014, n. 10.
2. Propone ricorso per cassazione il Basile, tramite il difensore, denunziando
violazione di legge in riferimento all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen..
2.1. Con un primo motivo, lamenta violazione dell’art. 125, cod. proc. pen.,
per non essersi adempiuto all’obbligo di motivazione in relazione alle questioni
dedotte, poiché ci si era limitati a riportare pedissequamente il contenuto della

2.2. Con un secondo motivo, rileva che la decisione, accreditando la perdita
di efficacia ex tunc del decreto legge nella parte non convertita che estendeva il
beneficio della liberazione anticipata speciale ai condannati per i reati di cui
all’art. 4, legge n. 354 del 1975, ammetteva ingiustificate disparità di
trattamento, facendo dipendere la negazione del beneficio dal mancato
intervento della decisione prima della legge di conversione, ossia da un fatto non
imputabile a chi, come il Basile, aveva già acquisito il diritto al beneficio alla
stregua dei requisiti normativi che risultavano integrati all’atto della richiesta.
A giustificazione del percorso cosi seguito, oltre a richiamarsi precedenti
della Corte Edu per nulla risolutivi, si erano erroneamente disconosciuti nella
specie il divieto di irretroattività di cui all’art. 25 Cost. e l’operatività di tale
divieto con prevalenza rispetto alle previsioni dell’art. 77, comma terzo, Cost.
La natura non sostanziale delle norme penitenziarie così ritenuta, con la
conseguente insuscettibilità di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2 cod.
pen., non era stata mai affermata in modo definitivo dalla Corte Costituzionale.
Anzi, alcune pronunzie di tale Corte si erano espresse in casi analoghi nel
senso del divieto di retroattività (sentenze n. 257 del 2006 e n. 306 del 1993).
E seppure la liberazione anticipata speciale era stata introdotta al fine di
superare il grave fenomeno di affollamento carcerario, non si era considerato che
le valutazioni ai fini della sua concessione ne evidenziano allo stesso tempo la
natura premiale in relazione agli apprezzamenti da compiere sull’iter rieducativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

2. Non è ravvisabile la violazione dell’obbligo di motivazione denunziata con
il primo motivo, poiché le modalità di redazione del provvedimento impugnato,
pur sostanziatesi nell’ampia trasposizione della pronunzia di legittimità, non
mancano di spiegare tramite un percorso ben comprensibile le specifiche ragioni

2

sentenza della Corte di cassazione senza così misurarsi con i rilievi difensivi.

della decisione, una volta che le questioni poste erano essenzialmente in diritto e
il caso in trattazione era sostanzialmente sovrapponibile – senza alcuna contraria
obiezione al riguardo – a quello già trattato dalla richiamata sentenza della Corte
di Cassazione, che con la sua articolata motivazione veniva ad abbracciare ed a
confutare, esplicitamente o implicitamente, i rilievi posti dalla difesa del Basile.

3. Quanto al secondo motivo, va evidenziato che tramite esso si svolgono
tutte considerazioni con cui ei si propone di smentire l’orientamento di legittimità

(Sez. 1, n. 34073 del 26/06/2014, Rv. 260848) e in seguito è stato ribadito
(Sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262061; Sez. 1, n. 2780 del
20/07/2016, dep. 2017, Rv. 269411) senza alcun ripensamento, attraverso
uguali argomentazioni ed altre ancora che vanno in questa sede interamente
condivise e ribadite nel ritenere infondati tutti i contrari rilievi di cui al ricorso.
Rimandando per ogni altra più ampia illustrazione al contenuto delle
sentenze sopra richiamate, va sottolineato che non è esatta l’obiezione secondo
cui la Corte Costituzione e le pronunzie della Corte EDU non si sarebbero mai
h”, 5:0 j’t2-11

alts2(

espresse in maniera precisa nel senso della natura piocessuaìg delle norme in
materia di trattamento penitenziario, così da restare sottratte quelle in ordine ai
relativi benefici alla previsione dell’art. 25 Cost. quanto al divieto di retroattività.
L’esatto contrario è stato già ampiamente rappresentato nella sentenza Sez. 1.
n. 34073 del 26/06/2014, citando appropriatamente chiari precedenti al
riguardo, sia della Corte Cost. (sent. n. 376 del 1997 e ord. n. 10 de11981), che
della Corte EDU (con le precisazioni riportate nel provvedimento impugnato,
Grande Camera del 21/10//2013, Del Rio Prada contro Spagna; nonché tutte
quelle altre pure già ampiamente citate nella sentenza Sez. 1, n. 34073 del
26/06/2014, Rv. 260848). E ciò secondo un iter argomentativo e decisionale
costantemente poi percorso dalle pronunzie della Corte di Cassazione, anche a
Sezioni Unite (Sez. Un. n. 27919 del 31/03/2011, Rv. 250196; prima ancora, più

(D

espresso con la sentenza succitata, che era stato già in precedenza affermato

specificatamente in materia di benefici penitenziari, Sez. Un. n. 24561 del
30/05/2006, Rv. 233976), che tracciano specificatamente le ragioni della
distinzione ai fini di cui trattasi fra le norme sostanziali e quelle proLessudli in
tema di esecuzione per cui appunto non opera il predetto divieto di retroattività.
La difesa, prospettando sotto altro profilo il tema della conformità ai precetti
costituzionali, richiama le pronunzie della Corte Cost. n. 3006 del 1993 e n. 257
del 2006, facendo in tal modo riferimento al diverso aspetto della rilevanza che
dovrebbe assegnarsi all’obbligo di attenersi, in forza dell’esito rieducativo nella
specie raggiunto ai fini del beneficio, ai principi affermati dall’art. 27 Cost.

772

3

Ma, come pure già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n.
24767 del 05/07/2006, Rv. 234295), secondo quanto premesso nella stessa
motivazione della sentenza Corte Cost. n. 257 del 2006, in linea con le
precedenti richiamate decisioni, le scelte del legislatore in materia di benefici
penitenziari, pur se comportanti effetti deteriori rispetto all’assetto preesistente,
laddove ragionevoli in relazione ai tempi della loro operatività alla stregua delle
fattispecie di volta in volta considerate (così da poter giungere anche ad
attribuire minore rilevanza ai profili rieducativi nell’ambito delle finalità della

E la ragionevolezza della scelta nella specie non appare in discussione,
atteso che, da un lato, neppure si mette in dubbio il fondamento dei motivi del
differente trattamento riservato ai condannati per i reati di cui all’art. 4 bis Ord.
pen., dall’altro, pur evocandosi finalità rieducative perseguite dalla liberazione
anticipata speciale, non si nega comunque che la sua introduzione è stata
determinata da esigenze di ben diversa natura, dovute al grave sovraffollamento
carcerario in eccezionali condizioni di emergenza che richiedevano un immediato
intervento a fronte dei rilievi rappresentati dalle pronunzie della Corte Edu.
Concetti questi già esposti nella decisione della Corte di Cassazione – in linea
con tutte le altre conformi – così come richiamata dal Tribunale di Catanzaro.
Per il resto, nel ricorso si ritorna ancora sulla questione degli effetti della
mancata conversione delle disposizioni contenute nel decreto legge, ma non si
smentisce che, seguendo quanto affermato dalla stessa sentenza della Corte
Costituzionale n. 51/1985, una situazione siffatta non ha neppure l’attitudine ad
inserirsi nel fenomeno «successorio» di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2, cod. pen.
Fermo restando che tale fenomeno si riferisce a norme penali sostanziali,
mentre, come rilevato, nel caso di cui trattasi si verte in materia di disposizioni
‘A-Z

trroressitaii, cosicché per il radicarsi del diritto invocato, prima della mancata
conversione della disposizione di favore, occorre, secondo la regola «tempus
regit actum» operante ai fini dell’applicazione delle norme pro-cesstraf i+, che nel
relativo periodo sia già intervenuto il giudiziale riconoscimento di quel diritto.
Le ulteriori osservazioni che si oppongono a tali conclusioni si riducono allora
a rilievi riferiti non già a contenuti ingiustificatamente discriminatori della norma
in sé, ma solo a quelle ricadute favorevoli su un soggetto piuttosto che su un
altro che sono connaturate ai tempi di applicazione delle norme nei rispettivi
procedimenti, a seconda della solerzia o meno nella definizione dell’iter previsto.
Si tratta invero di fattori relativi alla maggiore o minore efficienza dell’ufficio
giudiziario che non possono dar luogo alla denunziata violazione dell’art. 3 Cost..
E ciò in linea con il consolidato principio secondo cui ogni disparità di fatto

4

pena), restano insindacabili poiché unicamente riferibili ad esclusive attribuzioni.

occasionalmente dovuta alla concreta applicazione di norme, di per sé non
discriminatorie, rimaPe irrilevante sotto il profilo della conformità costituzionale.
Anche il secondo motivo risulta, pertanto, per intero infondato.

4. Ne discende il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 12 dicembre 2017

Il Presidente

Il Consigliere estensore

Antonella Patrizia Mazzei
0.1-0

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi
Roma, A
2O .rR. 2018 .
….

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA