Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17953 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17953 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA
sul ricorso straordinario presentato da
Breviario Giuseppe, nato a Bergano il 06/06/1952

avverso la sentenza del 03/05/2012 della Corte di cassazione, seconda sezione
penale;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo
Pompeo Viola, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di cassazione, seconda sezione
penale, rigettava il ricorso presentato da Giuseppe Breviario avverso la pronuncia
del 03/11/2011 con la quale la Corte di appello di Brescia, riformando
parzialmente la decisione di primo grado solo in relazione alla determinazione
della pena inflitta, aveva confermato la condanna dell’imputato in relazione ai

Data Udienza: 12/04/2013

reati di estorsione continuata aggravata commessa in Grumello, tra il luglio ed il
12/12/2008, in danno di Ivan Belotti, e di incendio aggravato, commesso sempre
in Grumello, il 29/10/2008, in danno della immobiliare GDM.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso straordinario il Breviario
evidenziando che la Corte di cassazione era incorsa in due errori, consistenti
nell’aver dichiarato la inammissibilità per genericità di uno dei motivi
dell’originario ricorso per cassazione, omettendo di considerare che il dato
una inferriata) era agevolmente desumibile da una fotografia allegata allo stesso
ricorso; e nell’aver mancato di valutare i motivi nuovi formulati dal ricorrente con
due note depositate il 17/04/2012 alla direzione della casa circondariale di
Bergamo, ove egli all’epoca si trovava detenuto.
Con memoria difensiva depositata il 08/04/2013 gli argomenti del ricorso sono
stati richiamati e riproposti con ulteriori notazioni.
3. Rileva la Corte che il ricorso straordinario è inammissibile in quanto
depositato senza il rispetto del termine di centottanta giorni previsto dall’art. 625
bis cod. proc. pen., posto che l’atto di impugnazione, datato 21/01/2013, venne

presentato alla direzione del carcere ex art. 123 disp. att. cod. proc. pen., il
22/01/2013, ben oltre l’indicato termine decorrente dalla data di deposito della
sentenza gravata che è quella del 14/06/2012.
Sul punto non vi è ragione per disattendere il principio desumibile dalla
giurisprudenza di questa Corte secondo il quale il termine di 180 giorni entro il
quale può essere presentato Il ricorso straordinario in cassazione per errore
materiale o di fatto è perentorio, essendo finalizzato ad evitare che la sentenza
di condanna irrevocabile possa essere esposta per un tempo potenzialmente
indefinito alla situazione di pur relativa instabilità determinata dall’esperibilità
della procedura straordinaria in questione (così Sez. 4, n. 15717 del 07/03/2008,
Spagnuolo, Rv. 239813).
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario delle spese
del presente procedimento ed a quello in favore della cassa delle ammende di
una somma, che si stima equo fissare nell’importo che segue.
P.Q.M.

2

segnalato con l’atto di impugnazione (concernente la larghezza di una maglia di

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Cosi deciso il 12/04/2013
Er

stensore
rile

Il Presidente
Ad

Di Virginio

Il Consi

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