Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17952 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17952 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Mizga Valerica, nato In Romania il 22/06/1977
avverso la sentenza del 15/10/2012 della CorteWi appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo
Pompeo Viola Alfredo Pompeo Viola, che ha chiesto dichiararsi l’assenza degli
elementi per dar luogo all’estradizione;
udito per il ricorrente l’avv. Michele Passione, che ha concluso chiedendo
l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze dichiarava
l’esistenza delle condizioni per raccoglimento della domanda di estradizione
presentata dal Governo della Romania nei confronti del cittadino rumeno Valerica

Data Udienza: 12/04/2013

Mizga in relazione ai reati di rapina, omicidio aggravato e furto aggravato
commessi in Ungheria il 05/03/1997, per il quale il prevenuto era stato
condannato, con riferimento ai primi due dei tre reati innanzi indicati, dalla Corte
di appello di Targu Mures con sentenza del 20/03/2011, divenuta irrevocabile il
20/10/2011, e, con riferimento al terzo di quei reati, dalla Pretura di Miercurea
Cluc con sentenza del 03/09/1996, divenuta irrevocabile il 21/01/1997.
Rilevava la Corte toscana come sussistessero le condizioni previste tanto dalla
Convenzione europea di estradizione di Parigi del 1957, ratificata e resa
Repubblica di Romania), quanto dal nostro codice di rito, per accogliere quella
richiesta di estradizione passiva e per permettere che il Mizga potesse scontare
in Romania la pena complessiva di anni ventuno e mesi sei di reclusione, per la
quale era stato emesso ordine di esecuzione del Tribunale di Harghita del
21/10/2011, detratto il periodo di custodia cautelare presofferto; e come fossero
infondate le varie questioni di legittimità sollevate dalla difesa in merito alla
notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, alla conformità agli originali dei
documenti trasmessi ed al rispetto, nei processi svoltisi in Romania, dei diritti
fondamentali tutelati dalla CEDU.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’estradando, con atto
sottoscritto dal suo difensore avv. Michele Passione, il quale ha dedotto i
seguenti cinque motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 703 comma 2, 178 comma 1
lett. c) e 179 cod. proc. pen., per essersi l’intero procedimento svoltosi senza la
previa notificazione all’estradando dell’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi al
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze.
2.2. Violazione di legge, in relazione all’art. 159 cod. proc. pen., per essere
stato notificato all’estradando l’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi alla Corte
di appello sulla base di un decreto di irreperibilità emesso senza la previa
effettuazione di ricerche nel luogo di nascita dell’interessato e con ricerche
insufficienti nel luogo di ultima residenza in Italia.
2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 701, 704 e 705 cod. proc. pen.,
per avere la Corte territoriale accolto la domanda di estradizione del Mizga,
benché dagli atti non fosse emerso con certezza che il predetto si trovava ancora
nel territorio dello Stato italiano.
2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 704 e 705 cod. proc. pen., 12
Conv. eur. estradizione, per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto
sufficiente la documentazione trasmessa dallo Stato richiedente, benché la

2

esecutiva in Italia dalla legge 30 gennaio 1963 n. 300 (pure vigente nella

stessa non contenesse in originale né in copia autentica la decisione esecutiva di
condanna.
2.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 705 cod. proc. pen., 111 Cost. e
6 CEDU, per essere stato l’estradando condannato in Romania all’esito di un
processo penale per reati commessi in Ungheria, per i quali dunque vi era il
rischio di un bis in idem, e nel quale erano state valorizzate le dichiarazioni rese
in Ungheria, dinanzi alle forze di polizia, da due coimputati che lo avevano
accusato e che nel giudizio in Romania non si erano presentati e si erano così

3. Ritiene la Corte che il ricorso vada sia fondato nei limiti e con le precisazioni
che seguono.
4. Il primo motivo del ricorso è fondato.
Dalla documentazione in atti si evince che l’avviso di fissazione dell’udienza
dinanzi alla P.G. nel corso della quale l’estradando avrebbe dovuto essere
Identificato e si sarebbe dovuto raccogliere il suo eventuale consenso
all’estradizione, non venne notificato all’interessato in quanto già indicato come
“Irreperibile” dall’interpol in una comunicazione indirizzata al Ministero della
giustizia. Si tratta, tuttavia, di una sorta di “attestazione” di irreperibilità che era
stata formulata per finalità amministrative, senza il rispetto delle formalità
previste dall’art. 159 cod. proc. pen., con la conseguenza che l’assenza di una
regolare notificazione all’interessato ha comportato una nullità per violazione del
diritto di difesa e, dunque, l’invalidità della successiva requisitoria del P.G., da
valere come atto propulsivo del procedimento, dunque degli atti compiuti nel
procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di appello di Firenze e della sentenza
oggetto dell’odierno ricorso.
Né vi sono dubbi sugli effetti invalidanti dell’omessa notifica all’estradando,
nelle forme di legge, dell’avviso di convocazione dinanzi al P.G.: ciò in
sostanziale conformità con l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità che ha
già ritenuto che, in materia di estradizione, l’omesso avviso al difensore
dell’estradando del compimento degli atti di cui all’art. 703 cod. proc. pen.
determina la nullità della relativa udienza (così implicitamente Sez. 6, n. 24717
del 16/05/2002, Parretti, Rv. 222192).
Resta assorbito l’esame dei restanti motivi.
P. Q. M.

3

sottratti all’esame ed al controesame da parte della difesa.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al P.G.
presso la Corte di appello di Firenze per l’ulteriore corso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod, proc.
pen..

Così deciso il 12/04/2013

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