Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17951 del 05/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17951 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GOTTUSO ROSA nato il 04/06/1946 a PALERMO

avverso il decreto del 17/02/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 05/10/2017

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa
Paola Filippi, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha
concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle ammende.

1. La Corte di appello di Palermo, con decreto del 17 febbraio 2016,
rigettava il gravame proposto nell’interesse di Gottuso Rosa avverso il
decreto del 23 maggio 2013 con il quale il Tribunale di Palermo aveva
confiscato un fabbricato a lei intestato, avendolo ritenuto riferibile al marito
Sanseverino Domenico in esito a procedimento di prevenzione patrimoniale
nei confronti di costui. Secondo la Corte di appello, la conformazione del
bene derivava dal completamento dell’edificio preesistente al momento del
sequestro disposto nell’anno 1984 e già precedentemente oggetto del
provvedimento di confisca modificato dalla stessa Corte con decreto in data
11 febbraio 1991 divenuto irrevocabile il 21 gennaio 1992; le discrasie
riscontrate nell’indicazione catastale di esso erano solo il frutto di un errore
materiale commesso in occasione della trascrizione dell’atto con il quale il
fondo su cui sorgeva era stato acquistato.

2.

In difesa della Gottuso è stato proposto ricorso per cassazione

con atto in cui si deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2-

bis e 2-ter legge 31 maggio 1965 n. 575 e carenza assoluta di motivazione
in ordine alla individuazione dell’oggetto della confisca, nonché violazione
di legge in ordine alla riferibilità del bene al proposto Sanseverino
Domenico, anziché alla moglie, Gottuso Rosa.

3. Questo Collegio osserva che il ricorso è inammissibile, ai sensi

etc

dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché ha per oggetto vtidziziFi
dideggz– non dedotte con i motivi di appello, come emerge dall’esame del
relativo atto in cui furono rassegnate solo questioni relative: alla distanza
temporale del provvedimento impugnato rispetto a quello di confisca
precedentemente emesso; alla prova della provenienza lecita dei fondi
impiegati per la costruzione dell’edificio.

2

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato
escludere – alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2017.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENT

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
20 AH. 2018
Roma, n

della colpa nella proposizione dell’impugnazione.

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