Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1795 del 09/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 1795 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PAGANO MARIA GIUSEPPINA N. IL 07/06/1971
avverso l’ordinanza n. 6210/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 14/12/2011
sentita la r lazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMOANN
lette/s
le conclusioni del PG Dott. ,~

s k-07

Uditi dife r Avv.;

.(2.-r4\

Data Udienza: 09/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 14/12/2011, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di
Torino, su parere conforme del Procuratore Generale, dichiarava inammissibile
l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Pagano Maria
Giuseppina. Il Presidente rilevava che, in data 15/11/2011, era stato concesso
alla condannata il beneficio della detenzione domiciliare, ritenuto più adeguato

2.

Ricorre per cassazione il difensore di Pagano Maria Giuseppina

deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’erronea
interpretazione degli artt. 666, comma 2 e 678 cod. proc. pen.: il difetto delle
condizioni di legge previsto dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., deve essere
inteso come mancanza di quei requisiti imposti dalla legge che non implicano
alcuna valutazione discrezionale: solo in questi casi è giustificata la deroga al
principio del contraddittorio; in caso contrario deve darsi luogo al procedimento
camerale previsto dall’art. 666, commi 3 e 9, cod proc. pen.
Nel caso di specie il Presidente del Tribunale aveva valutato come non
maturi i tempi per la concessione di una nuova misura alternativa: ma, tra le
condizioni poste dall’art. 47 ord. pen. per la concessione dell’affidamento in
prova al servizio sociale, non è compreso un intervallo di tempo minimo dalla
concessione di altra e più afflittiva misura. Per di più, il Tribunale di Sorveglianza
si era limitato a confermare la misura della detenzione domiciliare, dopo che il
provvedimento di esecuzione emesso dal P.M. aveva disposto la prosecuzione del
regime degli arresti domiciliari.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’impugnato decreto.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ritenendo il decreto di
inammissibilità emesso in violazione del disposto dell’art. 666, comma 2, cod.
proc. pen,, conclude per il suo annullamento senza rinvio e per la trasmissione
degli atti al tribunale di Sorveglianza di Torino per l’esame del’istanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

L’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. – applicabile al procedimento davanti
al Tribunale di Sorveglianza in base al richiamo effettuato dall’art. 678 cod. proc.
pen. – prevede la possibilità per il Presidente del tribunale di Sorveglianza di

2

sulla base delle risultanze in atti.

dichiarare inammissibile la richiesta se essa “appare manifestamente infondata
per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una
richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi”.

Il richiamo, nella prima parte, al “difetto delle condizioni di legge” dimostra
che l’ipotesi in questione è limitata ai casi in cui l’elemento evidenziato non lasci
alcuno spazio di valutazione all’organo giudicante, così legittimando la rinuncia al

Nel caso di specie, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino ha
espresso una motivazione che fa riferimento a criteri di merito e non al difetto di
condizioni di legge: il decreto impugnato, infatti, è stato emesso in quanto il
giorno precedente il Tribunale di Sorveglianza aveva concesso alla Pagano
un’altra misura (la detenzione domiciliare), ritenuta più adeguata: ma l’art. 47
ord. pen. non prevede tra le condizioni di legge il decorso di un termine minimo
dalla concessione di altra misura, né il decreto può esprimere una valutazione di
maggiore adeguatezza di una misura sull’altra.

Il decreto deve, quindi, essere annullato senza rinvio e il Tribunale di
Sorveglianza deve decidere nel merito e in contraddittorio sull’istanza della
Pagano.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Sorveglianza di Torino per la decisione sull’istanza.

Così deciso il 9 novembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

contraddittorio in camera di consiglio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA